La Tecnica della Scuola – 11/03/2014 – I passaggi di ruolo precedono le altre forme di mobilità
di Lucio Ficara
10/03/2014
Trasferimenti e mobilità professionale sono operazioni diverse. E’ bene conoscere i termini della questione per evitare l’annullamento della domanda.
Qual è la differenza fra trasferimento e mobilità professionale? Incominciamo con il dire che secondo l’art.4 del contratto sulla mobilità del 26 febbraio 2014, le operazioni di mobilità del personale docente si dividono in tra fasi.
La prima fase è quella dei trasferimenti nell’ambito del comune, che avviene nello stesso ordine di scuola e tra le stesse classi di concorso; la seconda fase è quella dei trasferimenti tra comuni della stessa provincia, che anche in questo caso avviene nello stesso ordine di scuola e tra le stesse classi di concorso; la terza fase, infine, è quella della mobilità professionale (passaggi di ruolo o di cattedra) e mobilità territoriale interprovinciale.
Come si può notare, il termine trasferimento è usato esclusivamente per le prime due operazioni, mentre per la terza operazione si parla di mobilità. In sostanza si considera trasferimento lo spostamento di un docente da una scuola ad un’altra dello stesso comune o al massimo della stessa provincia, ma sempre nello stesso ordine d’istruzione e nel caso delle scuole secondarie di primo e secondo grado, anche nella stessa classe di concorso; il termine mobilità professionale o mobilità territoriale interprovinciale viene invece usato per indicare passaggi di cattedra, passaggi di ruolo o anche semplicemente, mantenendo stesso ordine di scuola e classe di concorso, il cambio di provincia di titolarità.
Un docente che chiede trasferimento in un dato ordine di scuola, può contestualmente presentare altra domanda per ottenere il passaggio di ruolo o il passaggio di cattedra? La risposta è affermativa.
Per esempio, un docente titolare alle scuole primarie, avente abilitazione per insegnare alle scuole secondarie di primo e secondo grado, oltre a chiedere il trasferimento per le primarie, può anche chiedere il passaggio di ruolo alla scuola secondaria.
Bisogna specificare che nell’esempio appena fatto, il docente in questione potrà richiedere soltanto un passaggio di ruolo a sua scelta: o alle scuole secondarie di primo grado o a quelle di secondo grado. La presentazione di domande per più ruoli diversi fra loro, andrebbe ad annullare tutte le domande presentate, con il risultato di invalidare l’intera procedura di mobilità. Quindi è anche utile sapere che, oltre ad essere vincolati a richiedere il passaggio di ruolo in un solo ruolo diverso da quello di titolarità e per una sola provincia se si tratta di scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, e fino ad un massimo di 15 province se il passaggio è richiesto per la scuola secondaria di secondo grado, nel caso di presentazione di più domande di trasferimento e mobilità professionale, la domanda di passaggio di ruolo precede su tutte le altre domande.
In buona sostanza chi fa domanda di passaggio di ruolo, in caso di successo della richiesta, verrà escluso dalla possibilità di ottenere trasferimento o passaggio di cattedra. Quindi deve essere chiaro che il passaggio di ruolo è prioritario rispetto alle altre fasi di mobilità che, anche nel caso di successo della domanda, verranno annullate per l’ottenimento del passaggio in altro ruolo.
- Fonte: www.latecnicadellascuola.it