La Tecnica della Scuola – 12/12/2014 – Nella mobilità anche il figlio maggiorenne può valere tre punti
Lucio Ficara Giovedì, 11 Dicembre 2014
A determinate condizioni il punteggio spetta anche se il figlio ha già compiuto i 18 anni. Per esempio bisogna fare attenzione alla data del compleanno. E poi ovviamente non bisogna dimenticare le regole previste dalla legge 104.
Se vi dicono che il figlio che ha compiuto 18 anni non dà più diritto al punteggio per la mobilità e per le graduatorie interne d’Istituto, non è del tutto vero. Infatti bisogna specificare che se la maggiore età è conseguita nell’anno solare in cui si presenta l’istanza, allora è ancora rivendicabile il diritto del punteggio di tre punti.
Entriamo nello specifico di come si valutano i punteggi per i figli sia per la mobilità e sia per la definizione delle graduatorie interne di Istituto per l’individuazione dei docenti soprannumerari. Il punteggio da assegnare ai figli di età inferiore a sei anni è di quattro punti, mentre quello per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro, è di tre punti.
C’è anche da dire che per la cura e l’assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto, si ha diritto a ricevere sei punti. È importante sottolineare una nota specifica sul punteggio dei figli, che riguarda il limite di confine tra chi ha un’età inferiore ai sei anni e chi invece si trova nella fascia tra i sei anni e i diciotto. Si tratta della nota 8 alla tabella di valutazione dei titoli e dei servizi della mobilità a domanda o d’ufficio, inserita nell’ipotesi di contratto di mobilità 2015-2016.
In tale nota è spiegato che il punteggio di 4 punti, riferito al caso dei figli che hanno un’età minore di sei anni, va attribuito anche per i figli che compiono i sei anni tra il primo gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il trasferimento. Questo vale anche per il caso, riferito alla maggiore età di 18 anni. Infatti per chi ha già compiuto i 18 anni tra il primo gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il trasferimento, tocca l’attribuzione del punteggio di tre punti. Quindi se il figlio ha compiuto i sei anni o i diciotto tra l’uno gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua la domanda, il punteggio va considerato per chi compie i sei anni, come se fosse inferiore a sei e per chi compie i diciotto, come se fosse compreso tra sei e diciotto. Facciamo un esempio pratico che renda pienamente l’idea: se un figlio festeggia i 18 anni a febbraio e il docente effettua la domanda a marzo o aprile, ha diritto lo stesso ai tre punti, in quanto c’è la clausola scritta nella suddetta nota 8. Nell’ambito della valutazione delle esigenze di famiglia si precisa che i punteggi riferiti “al figlio” si intendono estesi anche ai figli adottivi, in affidamento preadottivo ovvero in affidamento.