La Tecnica della Scuola – 13/09/2014 – Il prof deve essere in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni
Lucio Ficara Venerdì, 12 Settembre 2014
I 5 minuti in questione servono a garantire la vigilanza sugli alunni. Il mancato rispetto della regola potrebbe configurare una mancanza di tipo disciplinare.
Quella prevista al comma 5 dell’ art.29 del CCNL scuola è una norma poco rispettata, forse anche troppo sottovalutata, ma di un’importanza fondamentale. Di cosa si tratta nello specifico? È la norma che obbligherebbe tutti gli insegnanti che hanno la prima ora di lezione ad essere presenti in classe 5 minuti prima dell’entrata dei propri studenti.
In tale norma contrattuale è scritto: “Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi”.
La norma è importante perché si parla di assicurare la vigilanza degli alunni in due momenti particolari della giornata. Il momento dell’orario di entrata e quello di uscita, che sono sempre momenti caotici in cui la vigilanza degli insegnanti diventa fondamentale.
Ovviamente il docente, all’orario di inizio delle lezioni, non ha obblighi di vigilare gli studenti nelle pertinenze della scuola, come cortili, parcheggi, corridoi o bagni della scuola, ma la sua responsabilità civile è riferita all’ambiente classe, a cui è stato assegnato dall’orario settimanale di servizio.
Al termine dell’orario delle lezioni, gli insegnanti dell’ultima ora assistono gli alunni all’uscita, controllando che gli alunni escano in modo ordinato e disciplinato dalla scuola. A quel punto terminano gli obblighi contrattuali di vigilanza e di responsabilità.
Alcuni dirigenti scolastici interpretano la norma del comma 5 del suddetto art.29 non soltanto per la prima ora di orario delle lezioni degli studenti, ma più in generale per la prima ora di lezione degli insegnanti. Per cui se un docente entrasse in servizio alle ore 10, dovrebbe garantire la sua presenza in classe 5 minuti prima e quindi alle ore 9.55. Questa interpretazione è stata scritta anche in alcune circolari interne in cui si chiede espressamente di garantire la presenza in classe 5 minuti prima dell’inizio dell’orario di servizio di ogni singolo docente.
Per parte nostra ci sentiamo di dire che è un’interpretazione del tutto fuori luogo e che il comma 5 dell’art.29 del CCNL 2006-2009 si riferisce alla prima ora della giornata scolastica e non alla prima ora di servizio del docente. Quindi tanto per intenderci il docente è tenuto ad entrare in classe alle ore 7.55, se nella scuola le lezioni iniziano alle ore 8. Chi non rispetta questa norma contrattuale, che opportunamente dovrebbe essere ribadita ad inizio d’anno scolastico da circolare interna, in cosa potrebbe incorrere? Potrebbe incorrere in sanzioni disciplinari anche gravi, soprattutto se in caso di mancata vigilanza dovesse accadere l’imponderabile.
Si ricorda che un riferimento alla vigilanza è presente anche nell’art.10 lettera a) del Testo Unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione n. 297 /94 in cui si prevede che il Consiglio di circolo o di istituto deliberi sull’adozione del regolamento interno che “deve stabilire le modalità per la vigilanza degli alunni durante l’ingresso e la permanenza nella scuola, nonché durante l’uscita dalla medesima “.
Quindi bisogna fare attenzione a rispettare questa norma semplice e lineare, per evitare richiami scritti, censure, sanzioni disciplinari e soprattutto di dovere rispondere nei casi estremi del mancato rispetto del codice civile.