La Tecnica della Scuola – 13/10/2014 – La tredicesima mensilità non spetta per alcuni periodi di congedo
Lucio Ficara Domenica, 12 Ottobre 2014
A volte qualche docente non riesce a spiegarsi come mai la sua tredicesima è inferiore a quella del collega che ha pari anzianità di servizio. Eppure una spiegazione plausibile a questa differenza stipendiale esiste. Infatti bisogna sapere che nel contratto della scuola, nel CCNL del novembre 2007, all’art.80 comma 5 è scritto chiaramente che i ratei della tredicesima non spettano per i periodi trascorsi in aspettativa per motivi personali o di famiglia o in altra condizione che comporti la sospensione o la privazione del trattamento economico e non sono dovuti al personale cessato dal servizio per motivi disciplinari.
Quindi facendo un esempio specifico, un docente che avesse preso un permesso non retribuito, come ad esempio il periodo di congedo senza retribuzione per malattia del figlio, è vero che tale periodo è computato nell’anzianità di servizio, ma non è spettante per il rateo di tredicesima.
Il comma 3 dell’art.80 del contratto scuola spiega che la tredicesima mensilità è corrisposta per intero al personale in servizio continuativo dal primo gennaio dello stesso anno. Questo significa che ci sono alcuni casi in cui, il servizio non essendo continuativo, non spetta una tredicesima intera. Infatti nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all’anno o in caso di cessazione del rapporto nel corso dell’anno, la tredicesima è dovuta in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato o frazione di mese superiore a 15 giorni.
Quindi, se un docente dovesse prendere un mese o anche solo 16 giorni di aspettativa per motivi familiari o di studio, perderebbe un rateo di tredicesima ovvero un dodicesimo di questa. Ecco spiegato come è possibile che due docenti con la stessa anzianità possano percepire tredicesime differenti. Quindi, è utile sapere anche che la tredicesima si matura in base ai mesi lavorati dell’anno solare, l’importo spettante è commisurato in proporzione ai dodicesimi lavorati.
Per quanto attiene alcuni tipi di congedi come la maternità o l’assenza per malattia, nulla viene sottratto dalla tredicesima. Tuttavia bisogna sapere che sulla tredicesima, dall’anno 2011, il prelievo Irpef è fatto con l’aliquota massima, senza l’applicazione di alcuna detrazione d’imposta. Il fatto che la tredicesima venga tassata con l’aliquota massima dell’Irpef dal 2011 è il male minore, rispetto ai rumors che circolavano in quel tragico fine 2011 dove qualcuno parlava addirittura di congelamento delle tredicesime per i dipendenti pubblici.