La Tecnica della Scuola – 14/02/2015 – Anno di pre-ruolo con meno di 180 giorni: in quali casi viene valutato? Lucio Ficara Venerdì, 13 Febbraio 2015
In alcuni casi il punteggio può essere attribuito anche se il servizio è stato inferiore a 180 giorni. Va detto che le regole in vigore non sempre rispettano le direttive europee in materia.
Il servizio di anni pre-ruolo, per quanto attiene la mobilità volontaria ed a parità di ordine d’istruzione, ha ancora una valutazione ridotta del 50% rispetto al servizio svolto nel ruolo di appartenenza. Se poi si passa al calcolo del punteggio per gli anni di servizio pre-ruolo per la mobilità d’ufficio, o per le graduatorie interne d’Istituto, il valore del punteggio di tale servizio è calcolato nel seguente modo: per i primi 4 anni spettano 3 punti ogni anno, e per gli anni pre-ruolo successivi ai primi quattro il punteggio si riduce addirittura a soli 2 punti ogni anno. In sostanza, mentre un anno di ruolo viene valutato, per la mobilità degli insegnanti, 6 punti, la valutazione del punteggio pre ruolo per la mobilità volontaria vale la metà, cioè 3 punti. Riepilogando si ha che per la mobilità d’ufficio o a domanda condizionata, e per la compilazione delle graduatorie interne d’Istituto per l’individuazione dei docenti soprannumerari, la valutazione del punteggio pre-ruolo è così fatta: 3 punti per ognuno dei primi 4 anni e 2 punti per ogni anno di pre-ruolo eccedenti i quattro anni suddetti. Mentre per la mobilità volontaria il punteggio di pre-ruolo vale unicamente 3 punti ogni anno. Bisogna dire che questo arzigogolo di calcolo del punteggio sull’anzianità di servizio pre-ruolo è in netto contrasto con la direttiva europea 1999/70 che vorrebbe lo stesso punteggio per anni di ruolo e anni di pre-ruolo, almeno per la stessa tipologia d’insegnamento. É importante sapere che, al fine di un corretto calcolo del punteggio degli anni pre-ruolo, un anno di precariato è valutabile per la mobilità o le graduatorie interne d’Istituto, con il punteggio che abbiamo suddetto, se si è prestato servizio per almeno 180 giorni o in alternativa, senza la necessità di aver effettuato effettivo servizio per 180 giorni, se il servizio è stato svolto ininterrottamente dal primo di febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale o, in quanto riconoscibile, per la scuola dell’infanzia, fino al termine delle attività educative. Quanto su detto, è bene ricordarlo, è scritto nell’O.M. n.32 del 28 febbraio 2014, e con tutta probabilità verrà ribadito con la prossima ordinanza ministeriale sulla mobilità. Infatti in tale ordinanze del Miur in calce all’allegato D per la dichiarazione dell’anzianità di servizio è riportato quanto segue: “per gli anni scolastici dal 1974/75 l’insegnante deve aver prestato servizio per almeno 180 giorni o ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale o, in quanto riconoscibile, per la scuola dell’infanzia, fino al termine delle attività educative”. Quindi chi ha svolto un anno di pre-ruolo, svolgendo soltanto l’intero secondo quadrimestre, fino allo scrutinio finale ha diritto, anche se il conto dei giorni è inferiore ai fatidici 180, ad avere valutato tale anno scolastico.