La Tecnica della Scuola – 14/09/2014 – Assenze per visite mediche: quali regole?
Lucio Ficara
Le regole stanno scritte nel CCNL del comparto scuola anche se qualcuno pensa che si debbano applicare le regole (più restrittive) della Funzione Pubblica.
Ma il Miur ha già chiarito che così non è.
Quali sono le norme che regolano, per gli insegnanti ma più in generale per tutto il personale della scuola, le assenze dovute alla necessità di sostenere una visita specialistica?
La domanda nasce spontanea, con l’avvio di questo nuovo anno scolastico, proprio perché alcuni DS non accettano più la richiesta di un giorno di malattia per il docente che deve sostenere una visita specialistica.
Infatti tali DS applicano, senza tenere conto delle norme contrattuali, la circolare sulle assenze per malattia del Dipartimento della Funzione Pubblica, n. 2 del 17 febbraio 2014, registrata alla Corte dei Conti il 19 marzo 2014.
In tale circolare è stato disposto che il personale della pubblica amministrazione, per sostenere visite specialistiche, terapie o per fare delle analisi, sarà costretto a utilizzare i tre giorni annui di permessi personali o permessi brevi, ma non potrà più chiedere una giornata di malattia.
In molte scuole si è data attuazione immediata di questa circolare anche con la pubblicazione di circolari interne che spiegavano il cambio della norma.
La questione non ha mancato di suscitare polemiche e contestazioni anche a livello sindacale. Ma come stanno le cose?
Va innanzitutto evidenziato che la circolare della Funzione Pubblica del 2 febbraio 2014 fa chiaramente e inequivocabilmente riferimento a istituti contrattuali e CCNL del comparto ministeri e non del contratto della scuola e pertanto risulta senza ombra di dubbio inapplicabile al personale scolastico.
Il Miur aveva recepito le disposizioni della circolare suddetta con la nota 5181, male interpretata da molte dirigenze scolastiche. Successivamente, il 29 maggio 2014, il Miur ha diramato una nota di chiarimento sull’efficacia di tale circolare, in riferimento alla non applicabilità per docenti e personale scolastico.
In tale nota, firmata dal Capo Dipartimento del Miur Dott.ssa Sabrina Bono, è scritto che le disposizioni di dettaglio contenute nella nota prot. 5181 sono efficaci esclusivamente nei confronti del personale Amministrativo in servizio nel M.I.U.R., Comparto Ministeri, e non riguardano in alcun modo il Personale Scolastico. Quindi è chiaro che per insegnanti e personale scolastico le norme sulle assenze dei prof per visita specialistica, non sono disposte dalla circolare n.2 del febbraio 2014, ma restano invariate ai sensi del CCNL della scuola.
In buona sostanza possiamo sostenere che i prof e il personale scolastico debbano continuare ad avere la facoltà di utilizzare l’istituto dell’assenza per malattia ai sensi dell’ art. 17 comma 16 del CCNL, anche se dovrà giustificare l’assenza con certificazione in cui si specifichino luogo e orario della visita effettuata. Staremo a vedere come i DS si comporteranno in merito alla concessione di una giornata di malattia per il prof che chiede di sostenere una visita specialistica.
La domanda a tal riguardo è: “La concederanno o obbligheranno il docente a fruire di una giornata retribuita per motivi personali ai sensi dell’art.15 comma 2 del CCNL scuola?”.