La Tecnica della Scuola – 14/10/2014 – La chiusura scuole per maltempo non prevede il recupero del servizio
Lucio Ficara Lunedì, 13 Ottobre 2014
La regola deriva non solo dalle norme contrattuali ma anche da alcuni articoli del Codice Civile, che dagli anni Novanta fa testo anche per il pubblico impiego.
In questi giorni e in queste ore il maltempo si sta abbattendo inesorabilmente su buona parte del nord Italia. La situazione drammatica di Genova è sotto gli occhi attoniti di tutti, quasi a fare rivivere la tragedia vissuta nel 2011 nella città della Lanterna, ma anche a Parma in queste ore è esondato il torrente Baganza allagando una parte della città.
In questi casi come è accaduto oggi a Genova e come potrebbe capitare domani anche a Parma, a causa di una probabile allerta meteo, le scuole rimarranno chiuse. A tal riguardo bisogna sapere che la chiusura delle scuole a causa del maltempo non prevede in alcun caso il recupero del servizio da parte del personale scolastico e degli insegnanti.
In merito agli obblighi di servizio nei casi di sospensione delle attività didattiche o di chiusura totale delle scuole per neve, alluvioni e qualsiasi altra causa di forza maggiore, compresi la chiusura della scuola per disinfestazione, concorsi ed elezioni, si ritiene acclarato che non si debba assoggettare il personale docente ad alcun recupero orario.
È utile sapere che la chiusura della scuola per allerta meteo, rappresenta l’obiettivo perseguito dall’autorità e finalizzato ad una tutela della pubblica incolumità e del patrimonio che trascende il pubblico interesse allo svolgimento del servizio scolastico.
Nell’art. 1256 del Codice civile è scritto che l’obbligazione del lavoratore si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore , la prestazione diventa impossibile. Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo dell’adempimento. Per cui il docente o il personale scolastico, in qualità di debitore, estingue qualsiasi obbligo di servizio, in quanto la prestazione del servizio è ritenuta ufficialmente impossibile, e quindi non è soggetto ad alcun tipo di recupero. Inoltre è fatta salva anche la regolarità dell’anno scolastico, che per il comma 3 dell’art. 74 del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 stabilisce in almeno 200 giorni di lezione la validità di un anno scolastico.
Infatti esiste anche un precedente che ha visto la chiusura, nel febbraio 2012, delle scuole di Roma a causa di una forte nevicata. In quel caso il Miur emise una nota in cui il Ministero specificò che al verificarsi di eventi imprevedibili e straordinari come un’allerta meteo che inducano i Sindaci ad adottare ordinanze di chiusura delle sedi scolastiche, si deve ritenere che è fatta comunque salva la validità dell’anno scolastico, anche se le cause di forza maggiore, consistenti in eventi non prevedibili e non programmabili, abbiano comportato, in concreto, la discesa dei giorni di lezione al di sotto del limite dei 200, per effetto delle ordinanze sindacali di chiusura delle scuole.
Dunque nulla deve essere recuperato in caso di chiusura della scuola per evento imprevedibile ed è fatto salva anche la validità dell’intero anno scolastico in caso che la chiusura prolungata delle scuole faccia scendere il limite delle lezioni annue al di sotto dei fatidici 200 giorni.