La Tecnica della Scuola – 14/12/2015 – Con l’organico potenziato c’è il rischio di nominare supplenti in modo illegittimo
Lucio Ficara Domenica, 13 Dicembre 2015
L’organico potenziato ha sicuramente portato nelle scuole un’aggiunta di risorse professionali di oltre 55 mila unità.
Con l’organico potenziato sono stati assegnati alle scuole italiane 18.133 posti per la primaria, 7.206 per la secondaria di primo grado , 23.473 per la secondaria di secondo grado e 6.446 posti per il sostegno.
Tuttavia le sorprese non sono mancate dal momento che molte migliaia di posti di organico potenziato si trovano ancora vacanti in quanto il docente di ruolo che ha scelto una data cattedra non ha preso servizio ed ha invece preferito terminare la supplenza fino al termine delle attività didattiche iniziata, in altra scuola o addirittura in altra provincia, prima del 20 novembre 2015.
In alcune regioni come la Calabria i posti restati vacanti per il differimento della presa di servizio del docente di ruolo, sono stati assegnati, in modo corretto e conforme ai regolamenti delle supplenze, con convocazione da parte degli ATP scorrendo le graduatorie ad esaurimento, in altre regioni invece si è demandato tutto alle scuole, dando ai dirigenti scolastici la responsabilità di assumere il supplente fino al 30 giugno 2016 dalle graduatorie di Istituto di I, II e III fascia.
In alcune scuole però ci sono posti in organico potenziato che afferiscono a classi di concorso inesistenti per la tipologia dell’Istituto. Per esempio un DS di un Istituto Comprensivo ha un posto rimasto libero di organico potenziato di A050 (Italiano e Storia alle scuole secondarie di II grado) e sarebbe tentato di nominare il supplente, fino al 30 giugno 2016, scorrendo la graduatoria A043. Ma questa procedura di nominare un supplente annuale è legittima? Non lo è per due motivi, il primo è quello che a nominare su questi posti sarebbe dovuto essere l’ufficio scolastico provinciale, in quanto entro il 31 dicembre i posti vacanti vengono assegnati scorrendo le graduatorie ad esaurimento provinciali; il secondo è per il fatto che il posto vacante è di A050 e non si può assegnare ad un supplente di altra classe di concorso se prima non è esaurita la classe di concorso in questione. Il dirigente che assumesse un supplente dalla sua graduatoria interna d’Istituto A043 per assegnare il posto in organico potenziato A050 che si ritrova vacante, compierebbe un atto illegittimo. Se poi un docente A050 disoccupato o che ha il diritto a completare il suo orario di servizio settimanale, dovesse fare ricorso d’urgenza al giudice del lavoro contro tale illegittimità, vincerebbe sicuramente il ricorso e si vedrebbe pagati i danni dall’incauto dirigente scolastico che ha inopportunamente deciso di assumere una A043 su un posto A050.
Anche questi sono i controsensi della legge sulla Buona Scuola, che assegna posti in organico potenziato senza sapere che in certe scuole alcune materie non esistono proprio.