La Tecnica della Scuola – 15/04/2015 – Quali requisiti per la pensione anticipata?
di Lara La Gatta
Proviamo a fare un po’ di chiarezza sulla normativa attualmente vigente e sulla questione delle penalizzazioni per coloro che vogliano accedere alla pensione senza avere compiuto 62 anni di età.
Ieri mattina abbiamo informato della pubblicazione della circolare Inps n. 74 del 10 aprile 2015, con la quale l’istituto ha fornito, tra l’altro, chiarimenti sulla riduzione percentuale della pensione anticipata prevista per i soggetti con età inferiore a 62 anni (attenzione: la pensione anticipata è cosa diversa dalla pensione di vecchiaia, per la quale sono richiesti altri requisiti – vedi sito Inps e circolare Inps n. 63 del 20 marzo 2015).
Precisiamo subito che la circolare non entra nel merito dei requisiti necessari per accedere alla pensione anticipata, ma ha semplicemente ricordato che la Legge di Stabilità 2015 ha previsto l’eliminazione temporanea delle riduzioni percentuali sulla pensione anticipata prevista per i soggetti con età inferiore a 62 anni (le penalizzazioni introdotte dalla Legge Fornero).
La Legge di Stabilità ha infatti disposto che alle pensioni anticipate nel sistema misto aventi decorrenza dal 1° gennaio 2015, liquidate in favore dei soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, non si applica la riduzione sulla pensione, che, ricordiamo, è pari all’1% per ciascuno degli ultimi 2 anni mancanti al compimento di 62 anni (cioè se si va in pensione a 60 anni) e al 2% per ciascuno degli anni mancanti al compimento dei 60 anni (cioè se si va in pensione a 58 anni).
Tale riduzione non ci sarà, pertanto, per le pensioni anticipate nel regime misto decorrenti dal 1° gennaio 2015 e limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, anche se la decorrenza della pensione si collochi successivamente a tale ultima data.
L’anzianità contributiva, lo ricordiamo, deve derivare esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo tutta la contribuzione obbligatoria e da ricongiunzione, i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l’assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria. La contribuzione derivante da riscatto, invece, può essere considerata utile solo se connessa dall’origine con una effettiva attività lavorativa.
Dal 1° gennaio 2018, salvo successivi interventi legislativi, torna tutto come prima, e chi andrà in pensione prima dei 62 anni subirà le penalizzazioni previste originariamente dalla Riforma Fornero, salvo i casi di esclusione già previsti.
La circolare Inps precisa inoltre che, nonostante l’intervento previsto dalla Legge di Stabilità, nulla cambia per coloro ai quali la pensione è stata liquidata prima del 31 dicembre 2014 con la riduzione; per questi pensionati, la pensione resta decurtata, perché la legge non ha valore retroattivo.
Ma quali sono i requisiti per la pensione anticipata?
Possono accedere alla pensione anticipata:
- i soggetti con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 in possesso delle seguenti anzianità contributive:
Anzianità contributiva |
||
Decorrenza |
Uomini |
Donne |
dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 | 42 anni e 6 mesi | 41 anni e 6 mesi |
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018 | 42 anni e 10 mesi | 41 anni e 10 mesi |
dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020 | 42 anni e 10 mesi* | 41 anni e 10 mesi* |
* Requisito adeguato alla speranza di vita
* Requisito da adeguare alla speranza di vita
- i soggetti il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 al ricorrere di una delle seguenti condizioni:
a) secondo i seguenti requisiti contributivi:
Anzianità contributiva |
||
Decorrenza | Uomini | Donne |
dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 | 42 anni e 6 mesi | 41 anni e 6 mesi |
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018 | 42 anni e 10 mesi | 41 anni e 10 mesi |
dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020 | 42 anni e 10 mesi* | 41 anni e 10 mesi* |
* Requisito da adeguare alla speranza di vita
b) Al compimento di 63 anni, a condizione che risultino versati e accreditati almeno 20 anni di contribuzione “effettiva” e che l’ammontare della prima rata di pensione risulti non inferiore ad un importo soglia mensile pari a 2,8 volte l’importo mensile dell’assegno sociale.
Ai fini del computo dei 20 anni di contribuzione “effettiva” è utile solo la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto), con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo.
Per tali soggetti, come chiarito con circolare Inps n. 63 del 20 marzo 2015, l’adeguamento alla speranza di vita dal 1° gennaio 2016 porta l’accesso alla pensione anticipata con almeno 63 anni e 7 mesi di età. Dal 1° gennaio 2019 il requisito in questione potrà subire ulteriori incrementi.