La Tecnica della Scuola – 16/01/2015 – Il docente senza sede definitiva deve fare domanda di mobilità
Lucio Ficara Giovedì, 15 Gennaio 2015
Il CCNI sulla mobilità chiarisce le modalità che devono essere seguite dai docenti privi di titolarità. Per evitare sgradevoli sorprese, è bene che gli interessati prestino molta attenzione alla compilazione della domanda.
Chi sono i docenti senza sede definitiva? Si tratta di docenti immessi in ruolo alla data 1 settembre 2014, ma che per adesso hanno solo una sede provvisoria o sono in ruolo solo giuridicamente e quindi senza sede di titolarità. Inoltre si possono definire docenti senza sede definitiva, anche il personale docente ed educativo che ha perso la sede di titolarità ai sensi dell’ articolo 36 del CCNL 2006-2009. Quest’ultima norma contrattuale consente al personale docente di ruolo di potere accettare, nell’ambito del comparto scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra classe di concorso.
Quindi i docenti che hanno perso la sede di titolarità per effetto dell’art.36 su citato o gli insegnanti che non hanno ancora ricevuto una sede di titolarità, sono chiamati a presentare la domanda di mobilità per avere nuovamente o per la prima volta una sede di titolarità. I predetti docenti, al fine di ottenere una sede definitiva nel corso delle operazioni di mobilità, devono presentare domanda di trasferimento per le sedi della provincia di titolarità; in caso contrario vengono trasferiti d’ufficio con punti zero.
Si tratta di un trasferimento provinciale tra comuni differenti e quindi riferito alla seconda fase dei trasferimenti, ed è importantissimo produrre l’istanza corredata di tutti gli allegati, per evitare di avere la penalità di un’assegnazione della sede d’ufficio e con il punteggio azzerato. Cosa succede a questi docenti se il trasferimento a domanda non dovesse avere successo?
Qualora non ottengano alcuna delle preferenze espresse nella domanda, sono assegnati a sede definitiva sui posti residuati dopo i trasferimenti provinciali d’ufficio dei titolari sulla dotazione provinciale, prima delle operazioni della terza fase ovvero della mobilità professionale e mobilità territoriale interprovinciale.
A tal fine, seguendo l’ordine di graduatoria con cui gli stessi partecipano al movimento, a ciascun aspirante viene assegnata d’ufficio la prima sede disponibile in ambito provinciale, per una delle tipologie di posto richieste nella domanda seguendo la tabella di viciniorietà, a partire dal comune relativo alla prima preferenza valida espressa.
Qualora la prima preferenza sia un grande distretto si prende come comune di partenza il comune sede di distretto. È consigliabile per questi docenti, leggere con attenzione l’art.13 comma 2 dell’ipotesi di contratto sulla mobilità, in modo da evitare sorprese spiacevoli dovute ad ignoranza contrattuale.