La Tecnica della scuola – 16/11/2013 – Controllo automatico presenza: non c’è obbligo per i docenti
di Lucio Ficara
Lo stabilisce una vecchia circolare della FP anche se in diverse scuole dirigenti scolastici e consigli di istituto hanno disposto l’installazione dei rilevatori di presenza mediante badge
Partiamo con il dire che la puntualità e il rispetto delle norme contrattuali, sono doverose per tutto il personale scolastico, ed in particolar modo per i docenti che, essendo degli educatori, dovrebbero dare l’esempio di serietà e di correttezza.
Tuttavia bisogna dire che l’eventuale imposizione, da parte del dirigente scolastico, dell’uso del badge, per rilevare la puntualità dell’arrivo a scuola e dell’uscita da scuola del docente è illegittima.
Per alcuni dirigenti scolastici, il controllo della puntualità dei docenti nell’entrata a scuola ed alcune volte anche dell’uscita da scuola, è un vero e proprio problema che non riescono a contenere. Eppure il contratto è chiaro soprattutto per l’orario di entrata e quello di uscita. Infatti all’art. 29 comma 5 ha disposto che i docenti, per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi.
Nonostante la suddetta norma contrattuale, sono pochi i docenti che la rispettano e a volte capita anche che i docenti incuranti dei loro doveri, ritardino oltre il suono della campanella l’accesso in classe.
Vista la frequenza di certi comportamenti, alcuni dirigenti, stanchi di fare la posta davanti al portone della scuola o in aula insegnanti, incorrendo nel rischio di diventare antipatici, hanno stabilito, con il benestare del consiglio d’istituto, di utilizzare, anche per i docenti, così come avviene per il personale Ata, il badge, in modo da avere il riscontro orario di chi arriva in ritardo oppure esce in anticipo rispetto al suono della campanella.
C’è da dire che l’obbligo del badge per rilevare gli orari di entrata e di uscita dei docenti è contrario ad una circolare ministeriale della funzione pubblica, che esclude il comparto scuola, limitatamente al personale docente, dai controlli di tipo automatizzato. La circolare in questione è la circolare n. 4797/92 della Funzione Pubblica, che esclude nello specifico il corpo insegnante della scuola dai controlli dell’orario di servizio utilizzando meccanismi automatizzati come il badge.
Inoltre è opportuno ricordare che esiste anche un decreto del ministero dell’istruzione, precisamente si tratta del decreto n. 1707/04 , che, relazionando su un ricorso di natura gerarchica, specifica che il docente inosservante dell’obbligo di utilizzare il badge imposto con ordine di servizio dal dirigente scolastico, non può essere sanzionato. É importante aggiungere che, anche il Cnpi, quando era nel pieno delle sue funzioni, aveva espresso lo stesso parere evidenziato nel su citato decreto del Miur. Si può concludere che al momento non esiste una norma di legge o contrattuale, che obblighi il docente ad utilizzare il badge per rilevare la sua entrata in servizio o la sua uscita, l’unico obbligo del docente, per attestare la sua presenza è la firma sul registro di classe. Una soluzione al problema potrebbe arrivare dai registri elettronici che avrebbero la funzione anche di rilevare l’orario preciso in cui il docente deposita la sua presenza. In buona sostanza l’obbligo dell’uso del registro elettronico dovrebbe contemporaneamente garantire l’orario di arrivo del docente in classe. Ma forse, visto come sta procedendo in molte scuole l’utilizzo del registro elettronico, la soluzione al problema del controllo della presenza in classe dei docenti resterà insoluta.