La Tecnica della Scuola – 18/03/2014 – A chi tocca la cattedra orario esterna ex novo dello stesso Comune?
di Lucio Ficara
Ecco le regole da seguire per individuare chi deve avere l’assegnazione sulle cattedre che nascono ex novo ma su scuole situate all’interno dello stesso Comune.
È tempo di organici e di graduatorie interne d’Istituto per individuare i possibili docenti soprannumerari, nelle scuole i docenti e il personale fanno i calcoli e le proiezioni di chi potrebbe rischiare il posto, ma anche di chi sarebbe chiamato a ricoprire una cattedra orario esterna che, fatti i conti, si verrebbe a formare ex novo.
Cosa si intende per cattedra orario esterna ex novo? Si tratta di quelle cattedre che, a causa di una contrazione di ore nell’organico di diritto di una scuola, si andrebbero a formare con un completamento orario esterno di qualche ora in altra scuola. Se la composizione di questa cattedra dovesse avvenire tra scuole dello stesso Comune, si tratterebbe di una cattedra orario esterna formata ex novo nello stesso Comune. A chi toccherebbe ricoprire la titolarità di questa tipologia di cattedra? Da quale graduatorie si dovrebbe attingere per l’assegnazione di tale titolarità. Incominciamo con il dire che la cattedra orario esterna che si forma ex novo, e dunque per la prima volta rispetto all’organico dell’anno precedente, dovrà essere assegnata ad uno dei docenti già titolari nella scuola ed in servizio su cattedra interna nel corrente anno scolastico. Tale assegnazione avrà carattere annuale e dovrà avvenire tenendo conto della graduatoria interna d’istituto formulata ai sensi del successivo comma 3 dell’art. 23, aggiornata con i titoli posseduti al successivo 31 agosto e ai sensi del comma 11 dell’art. 23, riferito ai titolari trasferiti dal successivo primo settembre.
Bisogna sottolineare che la graduatoria interna d’Istituto da cui attingere per identificare chi dovrà ricoprire la cattedra esterna ex novo, formatasi all’interno dello stesso Comune, non è la stessa graduatoria interna redatta per individuare i perdenti posto, da cui per altro sono esclusi tutti coloro che godono dei benefici di precedenza ai sensi dell’art.7 comma 2 del CCNI sulla mobilità del 26 febbraio 2014.
Nella graduatoria interna d’Istituto per individuare il titolare destinatario della cattedra orario esterna dello stesso Comune, si troveranno graduati anche i beneficiari di precedenza di cui sopra, che come specificato nel comma 3 punto c) dell’art.7 mantengono il diritto all’esclusione dalla graduatoria per l’attribuzione della cattedra orario esterna costituitasi ex novo, esclusivamente per le cattedre orario costituite tra scuole di comuni diversi (o distretti sub comunali diversi).
In buona sostanza gli esclusi dalle graduatorie interne d’Istituto per i perdenti posto, ai sensi dell’art.7 comma 2 del contratto di mobilità per l’anno scolastico 2014-2015, continueranno ad essere esclusi anche per l’assegnazione di cattedre orario esterne su Comuni diversi o distretti sub comunali diversi in caso di grandi città, ma verranno inclusi con il loro relativo punteggio nelle graduatorie interne d’Istituto per l’assegnazione delle cattedre orario esterne ex novo dello stesso Comune.
Per fare un esempio che renda l’idea, facciamo il caso di una docente esclusa dalle graduatorie interne d’istituto per i perdenti posto in quanto bisognosa di cure continuative e assidue da effettuare in una struttura esistente solamente nello stesso Comune di titolarità o di un docente escluso dalla suddetta graduatoria perché figlio unico che assiste, nel Comune di titolarità, il genitore che si trova in stato di gravità, se nella loro scuola si dovesse formare, a causa di una contrazione oraria dell’organico di diritto, una cattedra orario esterna ex novo che ha il completamento nello stesso Comune, tali docenti saranno graduati e se ultimi, saranno loro stessi a ricoprire la titolarità di questa cattedra oraria esterna.