La Tecnica della Scuola – 18/10/2013 – Pensioni e legge di stabilità; sintesi dell’art. 12
Mentre si accavallano i commenti sul D.L. “Stabilità 2014”, offriamo una sintesi essenziale dell’art. 12 che riguarda i tagli (razionalizzazione?) alla spesa previdenziale. Benchè il testo non sia pubblico, circola in rete, per cui appare quasi una fonte primaria. Da prendere con le pinze dunque, sperando che il Parlamento possa apportare dei miglioramenti
Titolo III del DDL Stabilità 2014
(…) Articolo 12 (Razionalizzazione della spesa previdenziale)
(A) Deindicizzazione pensioni per il triennio 2014-2016.
1. Per il triennio 2014-2016 la rivalutazione automatica dei trattamenti Pensionistici è riconosciuta:
a)nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS. (…)
b) nella misura del 90 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi. (…)
c)nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi. (…)
d)nella misura del 50 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi e, per il solo anno 2014, non è riconosciuta con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS.
(B) Regole di liquidazione della buonuscita dei dipendenti pubblici.
1. Con effetto dal 1° gennaio 2014 e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data:
a) all’articolo 12, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, le parole: “90.000 euro” sono sostituite dalle seguenti: “50.000 euro”, le parole: “150.000 euro” sono sostituite dalle seguenti: “100.000 euro” e le parole: “60.000 euro” sono sostituite dalle seguenti: “50.000 euro”;
b) all’articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, le parole “decorsi sei mesi” sono sostituite dalle seguenti: “decorsi dodici mesi”.
2. Resta ferma l’applicazione della disciplina vigente prima dell’entrata in vigore del presente comma per i soggetti che hanno maturato i relativi requisiti entro il 31 dicembre 2013.
(C) Contributo di solidarietà per le pensioni elevate – (…)
(D) Requisito reddituale per il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento.
Nelle more di una complessiva revisione degli istituti assistenziali, con effetto dal 1° gennaio 2014, all’articolo 1, comma 3 della legge 21 novembre 1988, n. 508, dopo le parole “a seguito di istanza presentata dopo il compimento del sessantacinquesimo anno dietà” sono aggiunte le seguenti: ”, a condizione che il soggetto possieda redditi personali assoggettabili all’imposta sul reddito delle persone fisiche di importo annuale pari o inferiore a 60.000 euro, se non coniugato, ovvero, se coniugato, non legalmente ed effettivamente separato, redditi cumulati con quelli del coniuge di importo pari o inferiore a 80.000 euro. I limiti reddituali di cui al presente comma sono annualmente rivalutati sulla base della percentuale di variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intercorsa nell’anno precedente. Per coloro che risultano possessori di redditi assoggettabili all’imposta sul reddito delle persone fisiche inferiori a quelli di cui al presente comma l’indennità è corrisposta in misura tale che, considerando l’importo della stessa, non comporti un reddito complessivo superiore ai predetti limiti.” (…)