La Tecnica della Scuola – 19/03/2015 – Per la primaria la precedenza di rientro dei perdenti posto è sul circolo
Lucio Ficara Mercoledì, 18 Marzo 2015
Il diritto a rientrare nella scuola di precedente titolarià permane per 8 anni, ma solo a determinate condizioni. Che è bene conoscere, per evitare errori nella compilazione della domanda di mobilità
A chi spetta la precedenza di rientro nella scuola di precedente titolarità?
Spetta a quei docenti che nell’ultimo ottennio hanno perso il posto in una data scuola dove erano titolari, ed hanno dovuto presentare domanda di trasferimento in qualità di soprannumerari. In tale domanda il docente ha dovuto barrare la casella no alla seguente richiesta: “il docente soprannumerario intende comunque partecipare al movimento a domanda?”.
Inoltre il docente soprannumerario che si è mosso a domanda condizionata, per effetto di avere barrato la suddetta casella no, ha dovuto richiedere per ogni anno dell’ottennio, per cui gode ella suddetta precedenza al rientro nella scuola di precedente titolarità, il trasferimento con prima preferenza la scuola in cui ha perso il posto ed era precedentemente titolare.
Con tali presupposti il docente conserva per un massimo di otto anni consecutivi la precedenza a rientrare nella sua vecchia scuola. La norma contrattuale prevede che per mantenere il diritto a questa precedenza bisogna allegare alla domanda di mobilità la dichiarazione per la continuità di servizio in cui si faccia esplicito riferimento alla scuola dalla quale si è stati trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata ed all’anno in cui è avvenuto il predetto trasferimento.
Qualora l’interessato ometta di indicare la scuola, il circolo o l’istituto o centro territoriale che si riorganizzerà nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263, da cui è stato trasferito nell’ultimo ottennio, nell’apposita casella del modulo-domanda, oppure non alleghi la dichiarazione di cui sopra, perde il diritto alla precedenza. Per la scuola primaria e dell’infanzia è utile sapere che la precedenza in esame è assegnata al circolo che comprende il plesso dal quale il docente beneficiario della precedenza è stato trasferito d’ufficio o a domanda condizionata nell’ultimo ottennio.
Il docente della primaria che aspira al rientro nel circolo di precedente titolarità, dovrà esprimere nella domanda di mobilità il codice meccanografico del plesso da cui è stato dichiarato soprannumerario, invece il docente dell’infanzia che si trova nelle stesse condizioni, dovrà esprimere il codice meccanografico del circolo e non quello del plesso in cui era precedentemente titolare.