La Tecnica della Scuola – 22/10/2015 – Cosa fare se il docente si assenta per malattia?
Lucio Ficara Mercoledì, 21 Ottobre 2015
Le regole per le assenze di malattia degli insegnanti sono cambiate, infatti il comma 11 dell’art.17 del contratto collettivo nazionale è di fatto modificato con le nuove regole introdotte con la legge 111/2011 e ribadite dall’Inps nei mesi scorsi.
Cosa dicono le nuove regole sulle assenze per malattia e cosa deve fare il docente che si assenta per malattia?
La modifica di cui stiamo parlando è riferita al fatto che il docente non deve più inviare per mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, entro 5 giorni successivi all’inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa, il certificato medico cartaceo di giustificazione dell’assenza con indicazione della sola prognosi, come è previsto nel suddetto comma 11 dell’art.17 del contratto scuola vigente, ma deve deve fare inviare dal proprio medico curante, entro il giorno successivo all’evento morboso, la certificazione telematica all’INPS, e inoltre deve trasmettere entro due giorni, anche su posta certificata, copia cartacea del certificato o codice identificativo di tale documento al Dirigente Scolastico.
Questa procedura è obbligatoria anche per assenze, sempre riferibili alla malattia, della durata di una parte della giornata lavorativa. Nel caso in cui il docente, durante la malattia dovesse trovarsi in altra sede, rispetto la sua abituale dimora, ha l’obbligo di comunicare alla scuola il nuovo domicilio presso il quale mandare la visita fiscale.
Il certificato medico dell’assenza per malattia può essere anche inviato in modalità telematica dalla guardia medica, anche gli ospedali per ricovero di day hospital e per visite in pronto soccorso, hanno l’obbligo dell’invio della certificazione telematica all’INPS.
Bisogna anche ricordare che una volta inviato il certificato telematico all’INPS si è soggetti alla visita fiscale. Le fasce orarie delle vistie fiscali sono state modificate rispetto a quelle scritte nel comma 14 dell’art.17 del contratto. I nuovi orari per le visite fiscali, è sempre bene ricordarlo, vanno dalle 9:00 alle 13:00 della mattina , e dalle 15:00 alle 18:00 del pomeriggio. È bene specificare che non esiste alcun obbligo di reperibilità e quindi di richiesta di vistia fiscale da parte del dirigente scolastico, in caso di malattie nelle quali è a rischio la vita del lavoratore, d’infortunio sul lavoro, patologie per causa di servizio, gravidanza a rischio, eventi morbosi correlati a una grave patologia attestata e in caso di ricovero ospedaliero anche in day hospital.