La Tecnica della Scuola – 25/08/2015 – E’ possibile lasciare uno spezzone per un posto intero ?
Lucio Ficara Lunedì, 24 Agosto 2015
Molto spesso durante le convocazioni per le supplenze, capita che un docente precario si debba accontentare di uno spezzone orario per mancanza di cattedre intere.
Ma se successivamente alla prima convocazione dovessero uscire delle cattedre intere è possibile lasciare lo spezzone orario, preso in prima convocazione, per avere la nomina in una cattedra intera fino al 30 giugno o fino al 31 agosto?
La risposta è affermativa, se e solo se al momento della scelta , come abbiamo su evidenziato, il docente abbia dovuto scegliere lo spezzone orario per mancanza di cattedre intere. Questo è ribadito nella nota del Miur n.25141 del 10 agosto 2015, riguardante le istruzioni e indicazioni operative per le supplenze del personale docente, educativo e ata in riferimento all’anno scolastico 2015-2016. Infatti in tale nota è scritto che è consentito rinunciare ad uno “spezzone” per accettare una supplenza su posto intero sino al 30 giugno o 31 agosto, purché all’atto della convocazione non vi siano cattedre o posti interi, fatta salva comunque, in ogni modo, la possibilità del completamento orario.
Questo significa che il docente con lo spezzone ha anche il diritto prioritario, se è possibile, di completare, fino all’orario cattedra, lo spezzone di cui è già titolare. Il regolamento per le supplenze adottato con D.M. n. 131 del 13 giugno 2007,all’art.3 comma 5 dispone la possibilità, per un docente che avesse già ricevuto nomina fino al 30 giugno, unicamente durante il periodo di espletamento delle operazioni di attribuzione di supplenze e prima della stipula dei relativi contratti, di rinunciare a tale tipo di supplenza già accettata, senza alcun tipo di penalizzazione, esclusivamente per l’accettazione successiva di proposta contrattuale per supplenza annuale, per il medesimo o diverso insegnamento. Visto l’avvicinarsi delle nomine di supplenza, che il Miur ha ordinato che vengano effettuate entro e non oltre il giorno 8 settembre 2015, è bene leggersi con attenzione il DM 131/2007, in cui sono disposte le norme per le supplenze.