La Tecnica della Scuola – 26/01/2015 – Il diritto del supplente a completare la cattedra e la modifica dell’orario
Lucio Ficara Domenica, 25 Gennaio 2015
In linea generale il supplente ha diritto al completamente dell’orario, ma il dirigente deve anche garantire che gli orari sia funzionali alle esigenze didattiche. In molti casi ci vorrebbe un po’ di buon senso da tutte le parti.
Partiamo con il dire che non esiste una precisa norma, che imponga ad un dirigente scolastico di modificare l’orario scolastico delle classi, in modo da garantire il diritto del supplente a completare la cattedra fino ad un massimo di 18 ore. Diciamo anche che un dirigente scolastico ha come primo compito quello di garantire che gli orari scolastici siano rispettosi delle esigenze didattiche e non per le esigenze degli insegnanti.
Detto questo ci domandiamo: ”Dove sta il confine tra il diritto di un supplente a completare o incrementare le ore di servizio settimanali e la rigidità del Ds a non agevolare tale diritto?”.
Certo è che se un supplente con 9 ore di incarico annuale, svolte in 2 giornate della settimana, volesse completare o incrementare il suo orario di servizio, dovrebbe trovare una supplenza il cui orario sia compatibile, e quindi venga svolto nelle altre 4 giornate in cui non è impegnato.
In linea generale il supplente non può pretendere che un dirigente scombini l’orario scolastico per favorire la sua supplenza, magari anche solamente temporanea, producendo un disservizio agli studenti e agli altri docenti, quindi non è da biasimare il Ds che, con tatto e buon senso, spiega le motivazioni didattiche per cui è impossibile assegnare una tale supplenza.
D’altro canto esiste anche il diritto del supplente a completare o incrementare l’orario di servizio settimanale anche su classi di concorso differenti, ma con il limite di un massimo di tre sedi scolastiche e due comuni, tenendo presente anche il criterio della facile raggiungibilità. La norma che dà titolo al supplente ad avere l’opportunità del completamento orario è l’art.4 del decreto ministeriale 131/2007. Poi ci sono anche i casi limite, dove il dirigente scolastico, pur avendo l’opportunità di agevolare la supplenza, non la consente.
Si tratta di un caso dove il Ds avrebbe potuto scambiare una sola ora di lezione tra due insegnanti, senza creare buchi e rendendo anche più “didattico” l’orario scolastico, agevolando così il completamento orario di un supplente già impegnato per 9 ore settimanali, ed ha invece deciso di non assegnargli tale supplenza, anche se il supplente era inserito in prima fascia delle graduatorie d’Istituto, per darla invece ad un supplente di terza fascia senza abilitazione all’insegnamento.
Tutto questo è legittimo? Possiamo dire che non esiste una illegittimità nel senso che non viene rispettata una norma di legge, ma sicuramente quel dirigente avrebbe potuto agire anche diversamente. Tuttavia il Ds avrà avuto le sue buone ragioni per “favorire” un docente non abilitato, piuttosto che un precario storico prossimo ad entrare in ruolo.