La Tecnica della Scuola – 26/03/2015 – Come funziona e cosa è il punteggio aggiuntivo una tantum?
Lucio Ficara 25/03/2015
Il punteggio “aggiuntivo” è un “bonus” che spetta solo a chi non ha mai presentato domanda di mobilità fra il 2000 e il 2007. Ma ci sono alcune cose che è bene sapere.
Spesso ci si interroga come mai quel collega o quella collega abbia quei 10 punti in più nella graduatoria interna d’Istituto per l’individuazione dei perdenti posto. Nessuno li aveva previsti quei 10 punti aggiuntivi, ma che cosa sono e da dove sbucano? Si tratta di un punteggio attribuito a coloro che, per un triennio, a decorrere dalle operazioni di mobilità per l’anno scolastico 2000/2001 e fino all’anno scolastico 2007/2008, non abbiano presentato domanda di trasferimento provinciale o passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l’abbiano revocata nei termini previsti dalle ordinanze di mobilità di quegli anni.
Questo punteggio aggiuntivo non è più possibile acquisirlo, infatti è importante sapere che con le domande di mobilità per l’anno scolastico 2007/2008 si è concluso il periodo utile per l’acquisizione del punteggio aggiuntivo a seguito della maturazione del triennio. Chi non ha prodotto domanda di trasferimento per un triennio, successivamente al 2007/2008 , non fruisce di alcun punteggio aggiuntivo e chi invece lo aveva acquisito e ha ottenuto trasferimento su domanda volontaria successivamente all’acquisizione di tale punteggio lo ha perso per sempre.
Tale punteggio viene, inoltre, riconosciuto anche a coloro che, nel suddetto periodo, hanno presentato in ambito provinciale domanda condizionata di trasferimento, in quanto individuati soprannumerari; domanda di trasferimento per la scuola primaria tra i posti comune e lingua straniera nell’organico dello stesso circolo di titolarità; domanda di rientro nella scuola di precedente titolarità, nel quinquennio di fruizione del diritto alla precedenza di cui ai punti II e IV dell’art. 7, comma 1 del CCNI.
Chi ha acquisito questo punteggio, lo mantiene anche se dovesse ottenere trasferimento a domanda volontaria, ma fuori dalla provincia di titolarità. Il docente trasferito d’ufficio o a domanda condizionata che nell’ottennio non chiede il rientro nella scuola di precedente titolarità, non perde comunque il riconoscimento del punteggio aggiuntivo. É utile sapere che il presentare domanda di mobilità volontaria e provinciale, non produce in sé la perdita del bonus aggiuntivo, ma questo avverrà unicamente se il docente dovesse ottenere il trasferimento.