La Tecnica della Scuola – 30/01/2015 – Coniugi di militari trasferiti d’ufficio: quali precedenze?
Lucio Ficara Giovedì, 29 Gennaio 2015
Gli insegnanti o gli altri dipendenti coniugi di militari trasferiti d’ufficio hanno diritto ad un particolare trattamento espressamente previsto dalla legge.
Si sta avvicinando la stagione della mobilità per la scuola e l’ipotesi del contratto sulla mobilità dovrà essere approvato dal Mef e dalla Ragioneria dello Stato entro la prima metà di febbraio 2015.
Quindi nelle prossime settimane saranno rese note, tramite ordinanza ministeriale del Miur, le date e le modalità di presentazione delle domande di trasferimento. Tra coloro che dovranno presentare domanda di trasferimento per l’anno scolastico 2015-2016, ci sono anche gli insegnanti o personale scolastico coniuge di militare trasferito d’autorità da una ad altra sede di servizio intercomunale o addirittura interprovinciale.
In questo caso si fa riferimento all’art.17 della legge 266/1999 e all’art.2 della legge 86/2001 che tutela il coniuge del suddetto militare, in modo tale da essere impiegato presso l’amministrazione di appartenenza o, per comando o distacco, o anche per assegnazione presso altre amministrazioni nella sede di servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede più vicina.
Il contratto di mobilità raccogliendo tali norme legislative, dispone, all’art.7 comma 2 punto VI, la precedenza per i coniugi dei militari suddetti.
Quindi costoro, nell’ambito della fase della mobilità intercomunale, avranno titolo alla precedenza nel trasferimento ai comuni richiesti a condizione che la prima preferenza espressa nel modulo domanda si riferisca alla sede nella quale è stato trasferito d’ufficio il coniuge, ovvero abbia eletto domicilio all’atto del collocamento in congedo, in mancanza di istituzioni scolastiche richiedibili, al comune viciniore. Analoga precedenza è loro riconosciuta, nella fase dei trasferimenti interprovinciali ai fini del trasferimento nella provincia ed alle sedi residue dopo i trasferimenti nell’ambito di tale provincia.
Tale precedenza, pertanto, non si applica alla prima fase dei trasferimenti ed alla mobilità professionale. È utile sapere che tale precedenza non si applica nei trasferimenti interprovinciali per coloro che non hanno ancora superato il vincolo triennale per lasciare la provincia di titolarità. In questi casi il coniuge del militare si avvale della mobilità annuale, ovvero delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie. È noto che per il ricongiungimento al coniuge militare , in caso di mancata assegnazione provvisoria, sarà previsto anche l’impiego per le attività progettuali o eventualmente una semplice messa a disposizione, che nel caso degli insegnanti significa fare le supplenze dei docenti assenti. Nei trasferimenti d’ufficio dei militari, il coniuge potrà presentare la domanda di movimento oltre i termini previsti dalla ordinanza ministeriale, ma sempre entro i termini di chiusura degli organici e della presentazione delle domande presentate dai docenti soprannumerari. Successivamente a tali scadenze le predette esigenze di ricongiungimento al coniuge trasferito, possono essere esaminate solo in sede di operazioni di mobilità aventi effetti limitati ad un solo anno scolastico.