La tecnica della Scuola – 31/01/2013 – Dati personali degli studenti sui siti web della scuola
di Lara La Gatta
31/01/2013
Un nuovo intervento del Garante dichiara illecito il trattamento dei dati effettuato da un Liceo di Roma
È illecito il trattamento dei dati effettuato da un Liceo Statale di Roma che aveva diffuso sul proprio sito Internet istituzionale, alla sezione “classi prime 2012-2013”, l’elenco degli studenti distinti per classe, evidenziando “con un carattere più chiaro” i nomi e cognomi di quelli ripetenti.
Lo ha deciso il Garante per la protezione dei dati personali che con il provvedimento n. 383 del 6 dicembre scorso ha accolto la richiesta del genitore di un alunno che aveva segnalato una presunta violazione della disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali da parte dell’istituto.
L’Autorità ha ricordato che la diffusione da parte di un soggetto pubblico è ammessa unicamente quando prevista da una norma di legge o di regolamento (art. 19, comma 3, del Codice) e che le “Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web” prevedono che le pubbliche amministrazioni, nel mettere a disposizione sui propri siti istituzionali dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, devono preventivamente verificare che una norma di legge o di regolamento preveda tale operazione di trattamento. Inoltre, perché la pubblicazione rientri nella finalità di trasparenza e pubblicità amministrative, le p.a. devono comunque effettuare specifiche e differenziate valutazioni sia in relazione al rispetto dei principi di necessità e proporzionalità del trattamento dei dati personali (artt. 3 e 11 del Codice), sia sugli strumenti e sui mezzi utilizzati per assicurarne la conoscibilità, affinché siano correttamente rispettati i diritti degli interessati.
Per tali ragioni il garante ha dichiarato l’illiceità della diffusione di dati personali in esame, in quanto effettuata dal Liceo in assenza di una norma di legge o di regolamento che la ammetta e ha vietato di diffondere ulteriormente i nominativi dei propri studenti distinti per classe sul proprio sito Internet istituzionale.