La Tecnica della Suola – 13/12/2017 – Sanzioni disciplinari personale ATA, tutto quello che c’è da sapere
Di Fabrizio De Angelis – 12/12/2017
Dopo aver parlato delle sanzioni disciplinari del personale docente e dei dirigenti scolastici, adesso parliamo di quelle del personale ATA, facendo riferimento alla vademecum della Flc Cgil che spiega le novità in merito ai procedimenti disciplinari del personale della scuola dopo le novità del decreto Madia.
Rimprovero verbale
Il rimprovero verbale è affidato al dirigente scolastico e si ha nelle seguenti situazioni:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell’orario di lavoro;
c) negligenza nell’esecuzione dei compiti assegnati ovvero nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti affidati al dipendente o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare azione di vigilanza;
d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o disservizio;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell’Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 6 della legge n. 300 del 1970;
f) insufficiente rendimento, rispetto a carichi di lavoro e, comunque, nell’assolvimento dei compiti assegnati;
g) violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all’Amministrazione, agli utenti o ai terzi.
La stesse motivazioni possono portare anche al rimprovero scritto e alla multa di importo variabile fino ad un massimo di un importo equivalente a quattro ore di retribuzione.
Sospensione dal servizio fino a 10 giorni
Anche in questo caso ad emettere la sanzione è il dirigente scolastico, che provvederà alla sospensione dal servizio fino a 10 giorni nei seguenti casi:
a) recidiva nelle mancanze previste dall’art. 95 comma 4 del CCNL 29/11/2007 (cfr. punti precedenti), che abbiano comportato l’applicazione del massimo della multa;
b) particolare gravità delle mancanze previste dall’art. 95 comma 4 del CCNL 29/11/2007;
c) assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l’entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell’assenza o dell’abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all’Amministrazione, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato ritardo, fino a dieci giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori;
e) testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari o rifiuto della stessa;
f) comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti dei superiori, di altri dipendenti, dei genitori, degli alunni o dei terzi;
g) alterchi con ricorso a vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con genitori, alunni o terzi;
h) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell’Amministrazione, esulanti dal rispetto della libertà di pensiero, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 300 del 1970;
i) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona;
l) violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all’Amministrazione, ai genitori, agli alunni o a terzi.
Sospensione da 3 giorni fino a 3 mesi in proporzione all’entità del risarcimento
Questa sanzione viene elargita nel caso della violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa, che abbia determinato la condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno, e comporta nei confronti del dipendente responsabile, l’applicazione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione in proporzione all’entità del risarcimento, salvo che ricorrano i presupposti per l’applicazione di una più grave sanzione disciplinare (art. 17 DLgs 75/17).
In questo caso la sospensione è affidata al dirigente scolastico se è quantificata da 3 fino a 10 giorni, mentre, da 11 giorni fino a 3 mesi si occuperà della sanzione l’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari (UCPD).
Sospensione fino al massimo di 15 giorni
Anche in questo caso la sospensione viene comminata dal DS se quantificata fino a 10 giorni, mentre da 11 a 15 giorni sarà l’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari (UCPD) a gestire il procedimento.
Tale sanzione viene comminata nel caso in cui si è rifiutata, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta dall’autorità disciplinare procedente ovvero rendere dichiarazioni false o reticenti.
Licenziamento con preavviso
Elargito dall’ l’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari (UCPD), il licenziamento con preavviso avviene nei seguenti casi:
a) recidiva plurima, almeno tre volte nell’anno, nelle mancanze previste nel comma 6 (cfr. sospensione fino a 10 giorni), anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza tra quelle previste nel medesimo comma, che abbia comportato l’applicazione della sanzione di dieci giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’Amministrazione o ad essa affidati;
c) rifiuto espresso del trasferimento disposto per motivate esigenze di servizio;
d) assenza ingiustificata ed arbitraria dal servizio per un periodo superiore a dieci giorni consecutivi lavorativi; (cfr: Licenziamento disciplinare con preavviso)
e) persistente insufficiente rendimento o fatti che dimostrino grave incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;
f) condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso fuori del servizio e non attinente in via
Licenziamento senza preavviso
Invece, lo stesso Ufficio competente per i procedimenti disciplinari (UCPD), può disporre di un licenziamento senza preavviso, nei seguenti casi:
a) terza recidiva nel biennio di: minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico o altri dipendenti; alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti;
b) accertamento che l’impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti;
c) condanne passate in giudicato: 1) di cui art. 58 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per i reati di cui agli articoli 316 e 316-bis del codice penale; 2) quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai pubblici uffici; 3) per i delitti indicati dall’art. 3, comma 1, della legge n. 97 del 2001.
d) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;
e) commissione in genere di fatti o atti dolosi, anche non consistenti in illeciti di rilevanza penale per i quali vi sia obbligo di denuncia, anche nei confronti di terzi, di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.
Licenziamento disciplinare
Esiste però un’altra forma di licenziamento, ovvero il licenziamento disciplinare, che l’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari (UCPD) può elargire a sua volta con preavviso o senza preavviso.
Il caso di licenziamento disciplinare con preavviso si ha:
– assenza priva di valida giustificazione superiore a tre giorni nell’arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall’amministrazione;
– ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall’amministrazione per motivate esigenze di servizio;
Invece, scatta il licenziamento disciplinare senza preavviso in queste circostanze:
– falsa attestazione della presenza in servizio;
– falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell’instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera;
– reiterazione nell’ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell’onore e della dignità personale altrui;
– condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l’interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l’estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro.