M.I. – 02/11/2020 – “Rientriamo a Scuola” – FAQ – Domande e risposte presenti nell’Area dedicata del Ministero dell’ Istruzione alla data del 02/11/2020
In questa sezione, in costante aggiornamento, sono disponibili le risposte alle vostre domande più frequenti.
SEZIONE n.1: A SCUOLA CON LA MASCHERINA
- Le lezioni in aula si svolgono con la mascherina?
Il Comitato Tecnico Scientifico per l’emergenza (CTS) nel verbale n. 100 del 12 agosto 2020 ribadisce che, nelle situazioni in cui non sia possibile garantire il distanziamento fisico, è necessario l’utilizzo della mascherina per gli studenti di età superiore a 6 anni. - È vero che nelle scuole dell’infanzia non sono previste le mascherine?
È vero. Come ribadito nelle Linee guida per il settore 0-6, per i bambini sotto i sei anni non è previsto l’uso delle mascherine che invece sono indossate dal personale, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento, vista l’età degli alunni e la loro necessità di movimento. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il verbale n. 94 del Comitato Tecnico Scientifico del 7 luglio 2020. - Nelle situazioni in cui non possa essere garantito il distanziamento prescritto, la mascherina può ritenersi una soluzione idonea allo svolgimento dell’attività scolastica?
Sì, l’utilizzo della mascherina, possibilmente chirurgica, rappresenta un cardine della prevenzione, unitamente alla corretta igiene delle mani e degli ambienti e alla loro costante aerazione, così come ribadito nel verbale n.100 del Comitato Tecnico Scientifico del 12 agosto 2020. - La scuola fornisce le mascherine agli studenti e al personale scolastico?
Sì, la scuola consegna quotidianamente le mascherine di tipo chirurgico a tutto il personale e agli studenti, grazie alla fornitura di 11 milioni di dispositivi al giorno messi a disposizione dal Commissario straordinario per l’emergenza. - 5. Gli alunni con disabilità devono indossare la mascherina?
Se la disabilità non è compatibile con l’uso continuativo della mascherina non devono indossarla. Lo ricorda il verbale n. 94 del Comitato Tecnico Scientifico del 7 luglio 2020. A ogni modo le scuole e le famiglie sono invitate a concordare le soluzioni più idonee a garantire le migliori condizioni di apprendimento. - Il personale che interagisce con alunni e alunne con disabilità deve indossare la mascherina?
Per questo personale si potrà prevedere, in aggiunta alla mascherina, l’utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuali per occhi, viso e mucose, tenendo conto della tipologia di disabilità e di ulteriori indicazioni fornite dalla famiglia dell’alunno/studente o dal medico. Indicazioni in merito sono contenute nel Protocollo di sicurezza per la ripresa di settembre.
SEZIONE N.2: ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA IN TEMPO DI COVID
- A che ora si entra a scuola? (data di pubblicazione 24/10/2020)
Ogni scuola del primo ciclo determina l’orario di ingresso in base alle esigenze delle famiglie e degli studenti, in accordo con gli Enti locali e alle indicazioni dei Tavoli Regionali istituiti presso gli USR, previsti dal Piano scuola. Gli ingressi saranno comunque scaglionati e organizzati per evitare assembramenti. Nel caso degli alunni più piccoli può essere previsto un servizio di pre-scuola al quale le famiglie possono aderire. Per le studentesse e gli studenti della scuola secondaria di secondo grado, le scuole organizzano ingressi scaglionati per evitare assembramenti, tenendo conto delle indicazioni normative che raccomandano di modulare gli ingressi e le uscite, utilizzando anche turni pomeridiani e disponendo che l’ingresso non avvenga in ogni caso prima delle ore 9.00. (DPCM 24 ottobre 2020) - È vero che nel corso dell’attività didattica è necessario lasciare le finestre aperte per tutta la durata delle lezioni? (data di pubblicazione 23/10/2020)
No, non è vero. Le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico, riportate nel verbale n.100 del Comitato Tecnico Scientifico del 12 agosto 2020, si limitano a evidenziare la necessità di assicurare l’aerazione dei locali in cui si svolgono le lezioni, avendo cura di garantire periodici e frequenti ricambi d’aria, cui si provvederà contemperando l’esigenza di costante aerazione dell’ambiente didattico con il diritto degli allievi a svolgere le attività didattiche in condizioni ambientali confortevoli. - Come si devono svolgere le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado? (data di pubblicazione 19/10/2020)
Le riunioni degli organi collegiali possono essere svolte in presenza o a distanza sulla base della possibilità di garantire il distanziamento fisico e, di conseguenza, la sicurezza del personale convocato (DPCM 18 ottobre 2020). - Come deve avvenire il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche? (data di pubblicazione 19/10/2020)
Il rinnovo degli organi collegiali può avvenire secondo modalità a distanza, nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni. (DPCM 18 ottobre 2020) - Sono sospese le attività didattiche ordinarie organizzate dalle istituzioni scolastiche in spazi alternativi posti all’esterno degli edifici scolastici, finalizzate alla prevenzione e al contenimento del contagio? (data di pubblicazione 14/10/2020)
No, nel rispetto dei protocolli di sicurezza, proseguono normalmente tutte le attività didattiche svolte in ordinaria organizzazione in altri ambienti, come ad esempio parchi, teatri, biblioteche, archivi, cinema, musei, in ottemperanza al compito formativo istituzionale, anche a seguito di specifici accordi quali i “Patti di comunità”, in collaborazione con Enti locali, istituzioni pubbliche e private variamente operanti sui territori, realtà del Terzo Settore. (Nota MI 1870 del 14/10/2020) - In caso di sospensione delle attività didattiche, il personale a tempo determinato, assunto quale “organico Covid”, vede risolto il proprio contratto? (data di pubblicazione 14/10/2020)
No, il personale potrà assicurare le relative prestazioni, con le modalità di lavoro agile, al fine di garantire, in qualunque caso, il principio di continuità didattica. (Nota MI 1870 del 14/10/2020) - I viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche sono sospesi? (data di pubblicazione 13/10/2020)
Sì, in base al DPCM del 13 ottobre 2020, sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. (Nota MI 1870 del 14/10/2020) - Le attività di PCTO possono proseguire come da progettazione di ogni istituzione scolastica? (data di pubblicazione 13/10/2020)
Sì, in base al DPCM del 13 ottobre 2020, i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) possono essere proseguiti, purché svolti garantendo il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti. (Nota MI 1870 del 14/10/2020) - Le lezioni sono tutte di 60 minuti?
L’unità oraria può essere flessibile, quindi durare meno di un’ora, per una più efficace organizzazione delle attività didattiche, ma non si perderà neanche un minuto del monte orario previsto. La riduzione dell’unità oraria è già adottata in molte scuole, poiché prevista da più di venti anni dal Regolamento sull’Autonomia scolastica. - È stato assunto un numero maggiore di insegnanti per garantire una didattica in sicurezza?
Sì. Nel Decreto Rilancio e nel Decreto Agosto sono state destinate cospicue risorse che hanno consentito di avere circa 70mila docenti e ATA in più per l’anno scolastico corrente. Ogni Ufficio Scolastico Regionale, che rappresenta il Ministero dell’Istruzione sul territorio, ha avuto un finanziamento da utilizzare per assumere personale e ha dato priorità alle esigenze delle scuole dell’infanzia e del primo ciclo, insomma, ai più piccoli. - È vero che non c’è più la mensa?
No, non è vero. La mensa, in quanto esperienza di valorizzazione e crescita costante delle autonomie dei bambini, è assicurata prevedendo differenti turni tra le classi. Ove i locali mensa non siano presenti o siano stati “riconvertiti” in spazi destinati ad accogliere gruppi/sezioni per l’attività didattica ordinaria, il pasto viene consumato in aula garantendo l’opportuna aerazione e sanificazione degli ambienti e degli arredi utilizzati prima e dopo il consumo del pasto. - Sono garantiti i servizi di pre e post scuola, laddove esistenti?
Sì, questi servizi rimangono, rispettando le indicazioni organizzative generali, come per esempio la necessità di avere attività strutturate per gruppi/sezioni stabili, con i medesimi adulti di riferimento e nel rispetto delle regole previste per la riduzione del contagio - Il personale è preparato per affrontare sia la quotidianità sia le emergenze?
Sì, ciascuna scuola ha organizzato la formazione/informazione specifica del personale, ma sono previsti anche momenti di formazione dedicati a genitori e alunni, per responsabilizzare ciascuno sulle regole di comportamento e di igiene da assumere. - Verrà misurata la temperatura a tutti a scuola?
No. Il Comitato Tecnico Scientifico non ha reputato opportuna la rilevazione della temperatura corporea all’ingresso né per gli alunni, né per il personale, ma non potrà accedere alla scuola chi ha una temperatura corporea oltre i 37,5°C. È importante la responsabilizzazione di tutti per il rispetto delle indicazioni e la tutela della salute collettiva. Verbale CTS n. 82 del 28 maggio 2020. - Come vengono puliti gli spazi scolastici?
Le scuole sono pulite costantemente in base alle indicazioni fornite dal Comitato Tecnico Scientifico. A tal fine sono stati messi a disposizione delle scuole i fondi necessari per l’acquisto di prodotti igienizzanti, saponi e quanto necessario per assicurare la tutela della salute. In base al Protocollo di sicurezza per la ripresa di settembre la scuola assicura la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli ambienti, predisponendo un cronoprogramma ben definito, da documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato. - Il personale docente deve utilizzare uno specifico prodotto per trattare le superfici cartacee (ad esempio quaderni, libri, fogli, testi, album) e gli strumenti che si usano in classe per la didattica (ad esempio penne, astucci, matite, righelli)?
Il Comitato Tecnico Scientifico non ha mai previsto l’utilizzo dello spray (o gel) idroalcolico nella gestione del materiale cartaceo o didattico, che può essere maneggiato tranquillamente, anche senza l’uso di guanti. Il Comitato Tecnico Scientifico, rispondendo ad un quesito del Ministero dell’Istruzione, ha ribadito che è sufficiente il rispetto delle misure generali di comportamento per il contenimento del contagio da SARS-CoV-2, in particolare la frequente igienizzazione delle mani. - Sono previste figure di raccordo tra il Sistema Sanitario Nazionale e le scuole?
Sì. Ogni scuola ha individuato un Referente scolastico per COVID-19, possibilmente uno per ciascun plesso, che svolga un ruolo di interfaccia con il Dipartimento di prevenzione della Asl di riferimento. È necessario identificare, altresì, un sostituto per evitare interruzioni delle procedure in caso di assenza del Referente. - Quali sono le attività di competenza del Referente scolastico COVID-19?
Il Referente scolastico per COVID-19 svolge un ruolo di interfaccia con il Dipartimento di prevenzione. In presenza di casi confermati COVID-19 a scuola, il Referente collabora con il Dipartimento di prevenzione nell’attività di tracciamento dei contatti fornendo: l’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato, l’elenco degli insegnanti/educatori/esperti che hanno svolto attività all’interno della classe in cui si è verificato il caso confermato, elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della comparsa dei sintomi (per gli asintomatici considerare le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha portato alla diagnosi) e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi (o della diagnosi), elenco degli alunni/operatori scolastici con fragilità ed eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti. - Come è avvenuta la formazione dei Referenti Covid-19 individuati dalle istituzioni scolastiche per la gestione dei casi sospetti o confermati?
Il percorso formativo viene erogato tramite Formazione A Distanza (FAD) sulla piattaforma EDUISS dell’Istituto Superiore di Sanità ed è fruibile in modalità asincrona fino al 31 dicembre 2020.
SEZIONE N. 3: DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI)
- È prevista la didattica a distanza?
Di norma l’attività didattica avviene in presenza nel primo ciclo. La didattica digitale integrata può essere utilizzata in modo complementare e integrato nella scuola secondaria di secondo grado, come previsto nel Piano Scuola 2020/2021 del 26 giugno 2020 e come ribadito nelle Linee Guida per la Didattica digitale integrata. In caso di una nuova sospensione delle attività in presenza, dovuta a motivi emergenziali, si renderà necessario il ricorso alla didattica digitale per tutti i gradi di scuola. - Dove è disciplinata la didattica digitale integrata (DDI)?
La didattica digitale integrata è disciplinata nel D.M n. 89 del 7 agosto 2020, che contiene, in allegato, le Linee Guida per la DDI. - In quali casi è utilizzata la didattica digitale integrata?
La didattica digitale integrata (DDI) è utilizzata:
a) come strumento complementare alla didattica in presenza nelle istituzioni scolastiche di secondo grado;
b) nelle scuole di ciascun grado, qualora l’andamento epidemiologico dovesse configurare nuove situazioni emergenziali a livello nazionale o locale, con sospensione della didattica in presenza. - All’alunno in quarantena deve essere assicurata la DDI?
Sì, all’alunno in quarantena, anche se caso unico in classe, la scuola deve in ogni caso garantire, ove la strumentazione tecnologica in dotazione lo consenta, l’erogazione di attività didattiche in modalità digitale integrata. (Nota MI 1934 del 26 ottobre 2020) - Sono previste particolari misure per gli alunni con BES e, in particolare, per gli alunni con disabilità?
Sì, agli alunni con BES e, in particolare, agli alunni con disabilità, è assicurato il diritto a frequentare la scuola in presenza. - Da chi è svolta la DDI?
La DDI è svolta da tutti i docenti della scuola, purché non si trovino in stato di malattia certificata. È svolta anche dal docente in quarantena fiduciaria o in isolamento fiduciario, ma non in malattia certificata, esclusivamente per le proprie classi in quarantena fiduciaria. (Nota MI 1934 del 26 ottobre 2020) - Può un docente in quarantena o in isolamento fiduciario svolgere la DDI a favore di classi o gruppi di alunni in presenza?
Solo in casi definiti. Se le classi sono in presenza a scuola, il docente in quarantena o isolamento fiduciario svolgerà la DDI da casa, laddove sia possibile garantire la compresenza con altri docenti non impegnati nelle attività didattiche previste dai quadri orari ordinamentali. (Nota MI1934 del 26 ottobre 2020) - Gli orari di insegnamento dei docenti che svolgono la DDI subiscono modifiche?
L’orario di insegnamento dei docenti che svolgono la DDI risponde alle esigenze organizzative della scuola al fine di assicurare un servizio che garantisca il diritto allo studio di ciascun alunno. Il personale docente è tenuto al rispetto del proprio orario di servizio e alle prestazioni connesse all’esercizio della professione docente. - Con quali strumenti il personale docente può erogare la DDI?
Il personale in DDI può utilizzare gli strumenti informatici o tecnologici propri o a disposizione della scuola. Al personale a tempo determinato possono essere forniti in comodato d’uso gli strumenti necessari, se non disponesse di devices propri, come già previsto anche dalle Linee guida sulla DDI contenute nel D.M. 89/2020. - La DDI è garantita per tutte le discipline?
Sì, nell’erogazione della DDI è assicurato adeguato spazio settimanale a tutte le discipline previste dagli ordinamenti scolastici. - In quali modalità sono erogate le attività di DDI?
Il docente deve assicurare la DDI in modalità SINCRONA alla classe, o anche a gruppi circoscritti di alunni della classe in base a quanto previsto dal Piano scolastico per la DDI adottato da ogni singola Istituzione scolastica secondo le Linee Guida per la DDI. - Come avviene la rilevazione delle presenze?
La rilevazione delle presenze del personale e degli allievi avviene attraverso il registro elettronico. - Sono previste misure per garantire la privacy di studenti e insegnanti?
Sì. Le scuole programmano ed attuano la DDI nel rispetto delle norme sulla riservatezza delle informazioni, dei dati personali, dell’identità del personale. Si richiama esplicitamente il documento congiunto MI-Garante privacy “Didattica digitale integrata e tutela della privacy: indicazioni generali”, pubblicato sul sito del Ministero dell’istruzione, che regola nello specifico gli aspetti correlati alla tutela della privacy. - Sono previste attività di formazione per il personale docente per l’utilizzo in sicurezza degli strumenti tecnologici connessi alla DDI?
Sì, nell’ambito della formazione obbligatoria in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, deve essere assicurato uno specifico modulo concernente l’uso degli strumenti tecnologici necessari allo svolgimento della DDI. Pertanto la formazione dei docenti sull’uso degli strumenti tecnologici diventa di fatto obbligatoria (Nota MI 1934 del 26 ottobre 2020).
SEZIONE n.4: SCUOLA DELL’INFANZIA
- Come avviene la fase dell’accoglienza per i bambini e le bambine di tre anni che iniziano a frequentare la scuola dell’infanzia?
La scuola, compatibilmente con gli spazi a disposizione, organizza l’accoglienza negli spazi esterni facendo rispettare il distanziamento tra gli adulti e, ove si svolga in ambienti chiusi, cura la pulizia approfondita e l’aerazione frequente e adeguata dei locali. L’accesso per l’accompagnamento è previsto solo per un genitore o persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione del contagio, incluso l’uso della mascherina durante tutta la permanenza a scuola. Le stesse indicazioni sono valide per l’ambientamento. - Come sono organizzati i gruppi nella scuola dell’infanzia?
Ci sono gruppi/sezioni stabili con l’individuazione per ciascun gruppo del personale educativo, docente e collaboratore, al fine di semplificare l’adozione delle misure di contenimento conseguenti a eventuali casi di contagio e limitarne l’impatto sull’intera comunità scolastica. - Si possono portare giocattoli da casa?
No, non si possono portare giocattoli propri. Inoltre, il materiale ludico è assegnato in maniera esclusiva a specifici gruppi/sezioni. - C’è più personale che assicura il regolare svolgimento del tempo scuola alla scuola dell’infanzia?
Sì. Per garantire la ripresa e lo svolgimento in sicurezza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia in presenza sono state previste dotazioni organiche aggiuntive nei limiti delle risorse disponibili.
SEZIONE N.5: ALUNNI FRAGILI
- Chi sono gli alunni fragili?
Sono alunni e studenti con patologie gravi o in condizione di immunodepressione certificata, i quali, per il rischio di contagio particolarmente elevato, sono impossibilitati a frequentare le lezioni in presenza (O.M. n. 134 del 09/10/2020). - Qual è la procedura di riconoscimento della condizione di alunno o studente fragile?
La condizione di fragilità è valutata e certificata dal Pediatra di Libera Scelta o dal Medico Medicina Generale in raccordo con Dipartimento di Prevenzione territoriale. La famiglia rappresenta all’istituzione scolastica la condizione di fragilità in forma scritta e documentata dalle competenti strutture socio-sanitarie pubbliche. - Quali strategie didattiche sono adottate per gli studenti e alunni fragili che non possono fruire delle lezioni in presenza?
Qualora nella certificazione di fragilità sia comprovata l’impossibilità di fruizione di lezioni in presenza a scuola, gli alunni e studenti fragili possono beneficiare di forme di Didattica Digitale Integrata, ovvero di ulteriori modalità di percorsi di istruzione integrativi predisposti dall’istituzione scolastica. - Come agiscono le istituzioni scolastiche per garantire agli studenti fragili il diritto allo studio e il rispetto delle pari opportunità?
Le istituzioni scolastiche, nel loro Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata, prevedono per gli studenti e alunni fragili il diritto a beneficiare della didattica a distanza esclusiva o integrata con i docenti già assegnati alla classe di appartenenza, secondo le specifiche esigenze di ogni studente o alunno. - Possono essere previsti percorsi di istruzione domiciliare per gli alunni o studenti fragili?
Sì. In base all’O.M. n. 134 del 09/10/2020 le istituzioni scolastiche, nel rispetto delle norme vigenti e attivando ogni procedura di competenza degli Organi Collegiali, consentono agli studenti o alunni fragili di poter beneficiare di percorsi di istruzione domiciliare, ovvero di fruire delle modalità di Didattica Digitale Integrata previste per gli alunni beneficiari del servizio “scuola in ospedale” nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione 6 giugno 2019, n. 461. - Per gli alunni fragili e con disabilità che si trovino in particolari condizioni emotive o socioculturali, sono previste particolari modalità di fruizione della didattica?
Sì. Le istituzioni scolastiche nel caso in cui la condizione di disabilità certificata dello studente con patologie gravi o immunodepresso sia associata a una condizione documentata che comporti implicazioni emotive o socio culturali tali da doversi privilegiare la presenza a scuola, sentiti il Pediatra di Libera Scelta o il Medico Medicina Generale e il Dipartimento di Prevenzione territoriale, d’intesa con le famiglie, valutano di adottare ogni opportuna forma organizzativa per garantire, anche periodicamente, lo svolgimento di attività didattiche in presenza. (O.M. n.134 del 9 ottobre 2020). - Quali azioni sono previste per garantire l’effettiva fruizione delle attività didattiche da parte degli studenti o alunni fragili?
Le istituzioni scolastiche effettuano monitoraggi periodici al fine di adattare le azioni volte a garantire l’effettiva fruizione delle attività didattiche e garantiscono, sulla base delle specifiche comprovate esigenze dello studente, una modulazione adeguata, in modalità sincrona e asincrona, dell’offerta formativa di DDI. Inoltre, le istituzioni scolastiche valutano, d’intesa con le famiglie, il ricorso ad azioni di supporto psicologico o psicopedagogico. - Quali azioni sono messe in atto dalle istituzioni scolastiche per favorire il raccordo con le famiglie degli studenti fragili?
Le istituzioni scolastiche favoriscono il rapporto scuola-famiglia attraverso l’aggiornamento del Patto educativo di corresponsabilità e mediante attività di informazione e condivisione delle proposte progettuali, delle modalità didattiche e dei percorsi di istruzione. Nel caso in cui siano già stati predisposti i piani educativi individualizzati ovvero i piani didattici personalizzati, gli stessi saranno rivisti in base ai criteri e alle modalità dell’O.M. n. 134 del 9 ottobre 2020. - Sono previste specifiche misure per la tutela della privacy per gli alunni o studenti fragili?
Sì. Sono previste specifiche misure a tutela dei dati dei minori, anche mediante apposita integrazione del Regolamento d’istituto. - I docenti contitolari della classe o i consigli di classe, nella valutazione periodica e finale degli studenti con patologie gravi o immunodepressi, seguono particolari criteri?
La valutazione periodica e finale degli studenti con patologie gravi o immunodepressi è condotta ai sensi della normativa vigente, nel rispetto dei criteri generali definiti dal Collegio dei docenti. I docenti contitolari della classe o i consigli di classe coordinano l’adattamento delle modalità di valutazione sulla base delle specifiche modulazioni dell’attività didattica (O.M. n. 134 del 9 ottobre 2020).
SEZIONE n.6: ALUNNI CON DISABILITÀ
- Gli alunni con disabilità devono indossare la mascherina?
Se la disabilità non è compatibile con l’uso continuativo della mascherina non dovranno indossarla. Lo ricorda il verbale n. 94 del Comitato Tecnico Scientifico del 7 luglio 2020. Ad ogni modo le scuole e le famiglie sono invitate a concordare le soluzioni più idonee a garantire le migliori condizioni di apprendimento. - Il personale che interagisce con alunni e alunne con disabilità deve indossare la mascherina?
Per questo personale si può prevedere, in aggiunta alla mascherina, l’utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuali per occhi, viso e mucose, tenendo conto della tipologia di disabilità e di ulteriori indicazioni fornite dalla famiglia dell’alunno/studente o dal medico. Indicazioni in merito sono contenute nel Protocollo di sicurezza per la ripresa di settembre. - Gli studenti con disabilità sono tenuti a fruire, ove previsto dal Piano scolastico della Didattica Digitale Integrata, allegato al Piano Triennale dell’Offerta Formativa, della didattica a distanza?
No. Agli studenti con disabilità certificata che non presentino condizioni di grave patologia o immunodepressione documentata, è garantita l’attività didattica in presenza. - Il genitore di un alunno con disabilità può svolgere lavoro agile?
Fino al 30 giugno 2021, i genitori lavoratori dipendenti privati che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l’attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile.
SEZIONE n.7: GESTIONE DI CASI SOSPETTI E FOCOLAI
- Dove sono previste le misure che dovranno essere adottate in caso di sospetto COVID-19, sia esso studente o personale scolastico?
Le misure da adottare sono contenute nel Rapporto dell’Istituto Superiore Sanità COVID-19 n. 58/2020 “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS CoV 2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” e nel Comunicato del giorno 11/10/2020 del Comitato Tecnico Scientifico istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e nelle varie note regionali di recepimento. - Se un alunno o un operatore scolastico ha la febbre può andare a scuola?
No. Il Protocollo di sicurezza e le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico prevedono l’obbligo di rimanere a casa in presenza di temperatura oltre i 37,5°. - Perché far misurare la temperatura agli alunni a casa e non a scuola?
La misurazione a casa della temperatura corporea è una regola importante a tutela della salute propria e altrui, un gesto di responsabilità a vantaggio della sicurezza di tutti. Questa semplice misura di buon senso previene, infatti, la possibile diffusione del contagio che potrebbe avvenire nel tragitto casa-scuola, sui mezzi di trasporto, quando si attende di entrare a scuola o in classe. - Se una scuola ha qualche dubbio in merito alle misure di sicurezza da adottare a chi si rivolge?
Il Ministero dell’Istruzione ha attivato un helpdesk. Le scuole possono chiamare al numero verde 800.90.30.80, dal lunedì al sabato, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00. Il servizio raccoglie quesiti e segnalazioni sull’applicazione delle misure di sicurezza e fornisce alle istituzioni scolastiche assistenza e supporto operativo, anche di carattere amministrativo. - È vero che durante la quarantena del figlio il genitore dipendente ha diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile?
È vero. Il genitore dipendente ha diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di quattordici anni, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL competente territorialmente, a condizione che il contatto sia avvenuto all’interno del plesso scolastico, nell’ambito dello svolgimento di attività sportive di base o motorie in strutture quali palestre, piscine o centri sportivi, nonché all’interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali o linguistiche. La misura è valida fino al 31 dicembre 2020. - È vero che durante la quarantena del figlio convivente, minore di quattordici anni, uno dei genitori dipendenti può astenersi dal lavoro?
È vero nella sola ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e, comunque, in alternativa alla prestazione di lavoro in modalità agile. In tal caso, uno dei genitori, alternativamente all’altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di quattordici anni, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL competente territorialmente, a condizione che il contatto si sia verificato all’interno del plesso scolastico. In luogo della retribuzione è riconosciuta, in tal caso, un’indennità pari al 50% della retribuzione stessa. La misura è valida fino al 31 dicembre 2020. - Il genitore di un alunno con disabilità può svolgere lavoro agile?
Fino al 30 giugno 2021, i genitori lavoratori dipendenti privati che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l’attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile. - Come deve procedere la scuola nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19?
Il personale scolastico che viene a conoscenza di un alunno con temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19 deve avvisare il Referente scolastico per COVID-19 che fa avvertire immediatamente i genitori/tutore legale. L’alunno deve essere dotato di una mascherina chirurgica (se maggiore di sei anni) e ospitato in una stanza dedicata dove sarà necessario procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto. Il minore non deve essere lasciato da solo, ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non deve presentare fattori di rischio, che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e indossare la mascherina chirurgica fino a quando l’alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale. I genitori devono contattare il Pediatra o il Medico di base per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso. - Come si procede se l’alunno risulta positivo al test molecolare?
Se il test è positivo, il Dipartimento di prevenzione della Asl notifica il caso e la scuola avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Il Referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione l’elenco dei compagni di classe nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi. I contatti stretti, individuati dal Dipartimento di prevenzione con le attività di tracciamento dei contatti, saranno posti in quarantena per 10 giorni dalla data dell’ultimo contatto con il caso confermato e sottoposti a tampone molecolare. Il Dipartimento di prevenzione deciderà la strategia più adatta in merito ad eventuali screening al personale scolastico e agli alunni. - Cosa accade se l’alunno è positivo asintomatico?
Se il test molecolare è positivo, l’alunno asintomatico deve restare in isolamento per 10 giorni. Per il rientro in comunità bisognerà attendere l’esito negativo, a fine quarantena, di un ulteriore unico tampone molecolare. - Cosa accade se l’alunno è positivo sintomatico?
L’alunno positivo sintomatico deve restare in isolamento per almeno 10 giorni (dei quali obbligatoriamente gli ultimi tre in completa assenza dei sintomi). Per il rientro in comunità bisognerà attendere l’esito negativo, a fine quarantena, di un ulteriore unico tampone molecolare. - Cosa accade se l’alunno positivo asintomatico non si negativizza dopo 21 giorni?
Se, dopo aver trascorso i primi 10 giorni in isolamento, il risultato del test molecolare risulta ancora positivo, l’alunno resta ancora in isolamento e deve ripetere il tampone dopo ulteriori 7 giorni (al 17^ giorno dall’inizio dell’isolamento). Se anche l’ultimo test molecolare risulta positivo, l’isolamento si interrompe, comunque, al 21^ giorno dall’inizio dell’isolamento, in quanto le evidenze disponibili non mettono in luce alcun caso di presenza di virus competente per la replicazione. - Quali misure sono previste per gli alunni “contatti stretti” di persone positive?
In tale caso è previsto che l’alunno venga posto in isolamento fiduciario per 10 giorni, trascorsi i quali sarà sottoposto a tampone antigenico rapido o molecolare. - Come ci si deve comportare nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio?
In tale situazione, l’alunno deve restare a casa e i genitori devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute. I genitori informano anche il Pediatra o il Medico curante che, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di prevenzione per l’esecuzione del test. Se il tampone è negativo, l’alunno dovrà restare a casa fino a guarigione clinica, seguendo le indicazioni del Pediatra o Medico curante il quale, al momento opportuno, redigerà una attestazione che il bambino/studente può rientrare scuola. - Nel caso in cui un lavoratore presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico, quali sono le procedure da seguire?
In tal caso, bisogna assicurarsi che il lavoratore indossi la mascherina chirurgica, invitarlo ad allontanarsi dalla struttura, a rientrare al proprio domicilio e a contattare il proprio Medico di Medicina Generale per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l’eventuale prescrizione del test diagnostico e lo comunicherà al Dipartimento di prevenzione della Asl che provvederà all’esecuzione del test. In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il Medico curante redigerà un documento volto ad attestare che il lavoratore può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 previsto. - Nel caso in cui un lavoratore presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37.5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio domicilio, come deve comportarsi?
Deve restare a casa, informare il Medico di Medicina Generale e comunicare l’assenza dal lavoro per motivi di salute, producendo il certificato medico. Il Medico, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di prevenzione che provvederà all’esecuzione del test. In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il Medico certificherà che il lavoratore può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 previsto. - Cosa accade se la catena di trasmissione dei contagi non è ricostruibile?
Qualora un alunno risultasse “contatto stretto” ma asintomatico di un caso di cui non è nota la catena di trasmissione, il Dipartimento di prevenzione valuterà l’opportunità di effettuare un tampone contestualmente alla prescrizione della quarantena. - Quali procedure si adottano nel caso di un alunno o di un lavoratore convivente di una persona contagiata?
Su valutazione del Dipartimento di prevenzione, l’alunno o il lavoratore sarà posto in quarantena per 10 giorni e sottoposto a tampone antigenico rapido o molecolare. Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe), non necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del Dipartimento di prevenzione. - Quali precauzioni dovranno essere prese in caso di alunno o operatore che abbia contatto con una persona che vive a stretto contatto con un positivo al COVID-19?
Qualora un alunno o un lavoratore risultasse in contatto con una persona a sua volta in stretto contatto con un positivo al Covid-19, non vi è alcuna precauzione da prendere, a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici disposti dal Dipartimento di prevenzione e che quest’ultimo abbia accertato una possibile esposizione. - Come vanno puliti i locali in caso di un alunno o lavoratore positivo al COVID-19?
È necessario procedere ad una sanificazione straordinaria della scuola, se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva è stata nella struttura. Per sicurezza vanno chiuse le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione, aprendo porte e finestre per favorire la circolazione dell’aria nell’ambiente. - Chi prescrive la quarantena agli studenti di una classe e/o la chiusura di una scuola o parte di essa?
Se un alunno e/o un lavoratore risulta positivo al COVID-19, il Dipartimento di prevenzione valuterà la possibilità di prescrivere la quarantena a tutti gli studenti della stessa classe e all’eventuale personale scolastico esposto che si configuri come contatto stretto. La chiusura di una scuola o parte della stessa dovrà essere valutata dal Dipartimento di prevenzione della Asl.
SEZIONE n. 8: Lavoratori fragili
- Chi sono i lavoratori fragili?
Sono i “lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia Covid-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da morbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità”. Il lavoratore fragile è colui che ha patologie preesistenti (due o più patologie) che potrebbero determinare, in caso di contagio, un esito più grave. (NOTA MI prot. num 1585 11 settembre 2020) - Come si individua un lavoratore fragile?
Il lavoratore interessato chiede al Dirigente scolastico di avviare la procedura attraverso il Medico competente o i servizi territoriali dell’Inail che vi provvedono con propri Medici del lavoro.
SEZIONE n. 9: LAVORATORI IN QUARANTENA
- Può un docente in quarantena fiduciaria o in isolamento fiduciario, ma non in malattia certificata, svolgere la DDI con le proprie classi in quarantena fiduciaria?
Sì. Un docente in quarantena fiduciaria o in isolamento fiduciario, ma non in malattia certificata, può svolgere la DDI esclusivamente per le proprie classi in quarantena fiduciaria. (Nota MI Prot. n. 1934 del 26 ottobre 2020) - Può un docente in quarantena o in isolamento fiduciario svolgere la DDI a favore di classi o gruppi di alunni in presenza?
Solo in casi definiti. Se le classi sono in presenza a scuola, il docente in quarantena o isolamento fiduciario svolgerà la DDI da casa, laddove sia possibile garantire la compresenza con altri docenti non impegnati nelle attività didattiche previste dai quadri orari ordinamentali. (Nota MI Prot. n. 1934 del 26 ottobre 2020) - Nella scuola primaria, il docente di sostegno, posto in quarantena, può svolgere attività didattiche a favore dell’intero gruppo classe?
Sì. Il docente di sostegno, posto in quarantena, può svolgere attività didattiche, opportunamente condivise e programmate in sede di programmazione settimanale, a favore dell’intero gruppo classe, potendosi temporaneamente attribuire la speciale presa in carico dell’alunno con disabilità al docente di posto comune della classe. (Nota MI Prot. n. 1934 del 26 ottobre 2020) - Il Direttore dei servizi generali e amministrativi e il personale Assistente amministrativo possono erogare, per il periodo di quarantena, la prestazione lavorativa in modalità agile?
Sì. Il Dirigente scolastico, su proposta del Direttore dei servizi generali e amministrativi, adotta specifiche forme di monitoraggio del lavoro agile del personale posto in quarantena al fine di verificare che il livello delle prestazioni rimanga coerente con quello delle consuete prestazioni svolte in presenza. (Nota MI Prot. n. 1934 del 26 ottobre 2020) - Gli assistenti tecnici posti in quarantena possono svolgere supporto da remoto alle attività didattiche?
Sì. Gli assistenti tecnici posti in quarantena possono svolgere, ove possibile e con riferimento all’area di appartenenza, supporto da remoto alle attività didattiche. Il Dirigente scolastico, su proposta del Direttore dei servizi generali e amministrativi, adotta specifiche forme di monitoraggio del lavoro agile del personale posto in quarantena al fine di verificare che il livello delle prestazioni rimanga coerente con quello delle consuete prestazioni svolte in presenza. (Nota MI Prot. n. 1934 del 26 ottobre 2020) - Per il personale afferente alle qualifiche di cuoco, guardarobiere, infermiere, collaboratore scolastico e collaboratore scolastico addetto all’azienda agraria, nel caso di quarantena, come può essere svolta la prestazione lavorativa?
In ragione della specificità delle relative mansioni, che si espletano esclusivamente in presenza a scuola, in caso di quarantena disposta dalla competente autorità sanitaria, la prestazione lavorativa non può essere resa in modalità agile e pertanto, solo ove strettamente ed effettivamente necessario a garantire l’ordinaria attività scolastica, i dirigenti scolastici applicano la normativa vigente in materia di sostituzione del personale assente. (Nota MI Prot. n. 1934 del 26 ottobre 2020) - Il personale educativo che opera presso i convitti nazionali o presso i convitti annessi alle istituzioni scolastiche, – qualora posto in quarantena – può continuare ad erogare in modalità agile le attività educative?
Con particolare riferimento alle attività di semiconvitto, il personale educativo che opera presso i convitti nazionali o presso i convitti annessi alle istituzioni scolastiche – posto in quarantena – può continuare ad erogare in modalità agile le attività educative pomeridiane, programmate all’interno del Progetto educativo annuale, solo qualora sia possibile affidare il gruppo di semiconvittori, in presenza, ad altro personale educativo a disposizione dell’istituzione convittuale. Qualora il personale, posto in quarantena, operi, invece, sul convitto, laddove non possa garantire la sorveglianza notturna dei convittori e delle convittrici, il rettore/dirigente scolastico procederà alla nomina di personale supplente solo al fine di garantire il rapporto numerico adeguato tra personale in servizio e numero di convittori effettivamente residenti.
SEZIONE n. 10: APP IMMUNI
- Che cos’è l’app IMMUNI?
Immuni è un’app creata per aiutarci a combattere le epidemie, a partire da quella del COVID-19. L’app si propone di avvertire gli utenti potenzialmente contagiati il prima possibile, anche quando sono asintomatici. Questi utenti possono poi isolarsi per evitare di contagiare altri. Questo minimizza la diffusione del virus e, allo stesso tempo, velocizza il ritorno a una vita normale per la maggior parte della popolazione. Venendo informati tempestivamente, gli utenti possono anche contattare il proprio medico di medicina generale prima e ridurre così il rischio di complicanze. Da https://www.immuni.italia.it/faq.html - A scuola chi deve usare l’app IMMUNI?
Il Comitato Tecnico Scientifico ne ha fortemente consigliato l’adozione agli studenti ultraquattordicenni, ai genitori e a tutto il personale scolastico docente e non docente perché ritiene costituisca uno dei punti chiave della strategia complessiva di prevenzione e monitoraggio del mondo della scuola, così come previsto dal Verbale del 07/07/2020, n. 94.
SEZIONE n. 11: PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (in collaborazione con il Garante per la Protezione dei Dati Personali).
- Dove possiamo trovare indicazioni riguardo la tutela della privacy durante la DDI? (data di pubblicazione 24/10/2020)
Tali indicazioni sono reperibili nel documento “Didattica Digitale Integrata e tutela della privacy: indicazioni generali”, a cura del Gruppo di lavoro congiunto Ministero dell’istruzione-Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, di cui alla Nota del Ministero n. 11600 del 3 settembre 2020, il cui fine è di fornire alle istituzioni scolastiche linee di indirizzo comuni e principi generali per l’implementazione della DDI con particolare riguardo agli aspetti inerenti alla sicurezza in rete e alla tutela dei dati personali. (Didattica Digitale Integrata e tutela della privacy: indicazioni generali) - Le istituzioni scolastiche possono pubblicare sul proprio sito web istituzionale i nominativi degli studenti distinti per classe?
No, la diffusione dei dati relativi alla composizione delle classi sul sito web istituzionale non è consentita in quanto, secondo l’art.2-ter del Codice in materia di protezione dei dati personali, la diffusione dei dati personali è lecita solo se disposta espressamente dalla norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento.
Pertanto, le istituzioni scolastiche che intendano garantire in via preventiva la conoscibilità di tali dati dovranno utilizzare modalità idonee ad assicurare la tutela dei dati personali e i diritti degli interessati.
A tal fine i nominativi degli studenti distinti per classe potranno essere resi noti per le classi prime delle scuole di ogni ordine e grado, tramite apposita comunicazione all’indirizzo e-mail fornito dalla famiglia in fase di iscrizione all’a.s. 2020-2021, mentre per le classi successive, ove ritenuto necessario, l’elenco degli alunni potrà essere reso disponibile nell’area documentale riservata del registro elettronico a cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento.
In caso di comunicazione tramite e-mail, dovrà essere prestata particolare attenzione a inviare la stessa a ciascun destinatario con un messaggio personalizzato oppure a inviarla utilizzando il campo denominato “copia conoscenza nascosta” (ccn) al fine di non divulgare gli indirizzi e-mail forniti dalle famiglie.
Inoltre, si raccomanda di predisporre uno specifico “disclaimer” con cui si evidenzia che i predetti dati personali non possono essere oggetto di comunicazione o diffusione (ad esempio mediante la loro pubblicazione su blog o su social network).
Comunque, secondo una prassi ormai consolidata è consentita la pubblicazione al tabellone esposto nella bacheca scolastica dei nominativi degli studenti distinti per classe. In relazione all’avvio del prossimo anno scolastico, al fine di evitare assembramenti e garantire le necessarie misure di sicurezza e distanziamento, il dirigente scolastico predispone una calendarizzazione degli accessi ai tabelloni dell’istituzione scolastica e ne dà preventiva comunicazione alle famiglie degli alunni.
Tale modalità di pubblicazione del tabellone in relazione al prossimo anno scolastico dovrebbe essere adottata in via residuale solo qualora l’istituzione scolastica sia sprovvista di registro elettronico o sia impossibilitata ad utilizzare strumenti di comunicazione telematica dei dati.
In tutti i casi gli elenchi relativi alla composizione delle classi, resi disponibili con le modalità sopra indicate, devono contenere i soli nominativi degli alunni e non devono riportare informazioni relative allo stato di salute degli studenti o altri dati personali non pertinenti (es. luogo e data di nascita, ecc.).
Sia in caso di pubblicazione nel registro elettronico sia nel caso di pubblicazione attraverso i tabelloni esposti nella bacheca scolastica, il dirigente scolastico definisce il tempo massimo di pubblicazione che comunque non deve eccedere 15 giorni. - È possibile far sottoscrivere agli studenti o ai genitori, per gli alunni minorenni, delle autodichiarazioni sullo stato di salute o in merito all’eventuale esposizione al contagio da Covid-19, quale condizione per l’accesso a scuola?
No, attraverso le dichiarazioni sostitutive non è possibile autocertificare il proprio o l’altrui stato di salute. L’art. 49 del DPR 445/2000 prevede infatti la non sostituibilità dei certificati medici e sanitari.
Pertanto, le istituzioni scolastiche, per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19, sono tenute ad attuare le misure già previste nel Protocollo d’intesa del Ministero dell’Istruzione n. 87 del 6 agosto 2020. In particolare, tale Protocollo prevede che i dirigenti scolastici, per prevenire la diffusione del virus, siano tenuti a rendere edotti, attraverso un’apposita comunicazione, il personale, gli studenti e le famiglie degli alunni circa le regole fondamentali di igiene che devono essere adottate in tutti gli ambienti della scuola.
Nello specifico, le informazioni da rendere riguardano: l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5°, il divieto di fare ingresso nei locali scolastici se provenienti da zone a rischio o se si è stati a contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene, etc.
SEZIONE n.12: SUPPORTO PSICOLOGICO
- Sono state programmate azioni di supporto psicologico per gli alunni e per il personale scolastico in considerazione dell’esperienza emergenziale vissuta?
Per supportare alunni e personale scolastico, già nel mese di maggio, sono stati stanziati 3 milioni di euro per l’istituzione di sportelli di ascolto psicologico e per altre forme di intervento di aiuto socio-educativo sulla persona. Tantissime scuole hanno partecipato al bando e ottenuto i finanziamenti. Inoltre, il Ministero dell’Istruzione, sulla base della convenzione con il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi, ha promosso azioni di sostegno psicologico per fronteggiare le situazioni di criticità conseguenti alla situazione di isolamento vissuta che saranno coordinate dagli Uffici Scolastici Regionali e dagli Ordini degli Psicologi regionali. Protocollo di sicurezza per la ripresa di settembre. - È previsto il ricorso ad azioni di supporto psicologico o psicopedagogico per gli studenti o alunni fragili?
Le istituzioni scolastiche valutano, d’intesa con le famiglie, la possibilità di ricorrere ad azioni di supporto psicologico o psicopedagogico a favore degli studenti o alunni con patologie gravi o immunodepressione certificata che fruiscono di percorsi di Didattica Digitale, in modalità integrata o esclusiva o di percorsi di istruzione domiciliare (O.M. n. 134 del del 9 ottobre 2020).