M.I.U.R. – Nota prot. n° 40816 del 21/12/2015 – D.M. 939 del 18/12/2015 – Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2016 – Trattamento di quiescenza – Indicazioni operative
Il Decreto Ministeriale 939 del 18 dicembre 2015 fissa al 22 gennaio 2016 il termine ultimo per la presentazione delle domande di dimissioni volontarie dal servizio ai fini del pensionamento per il personale della scuola (docenti/educatori e ATA). Per i dirigenti scolastici il termine per la presentazione delle istanze è il 28 febbraio 2015.
Ricordiamo che le domande di dimissioni, salvo specifiche eccezioni, si presentano utilizzando le istanze online. È disponibile sul nostro sito una guida che illustra le procedure da seguire per la registrazione.
Contestualmente al decreto è stata pubblicata la circolare operativa 40816/15.
Le domande di pensione devono essere inviate direttamente all’Ente Previdenziale, esclusivamente attraverso le seguenti modalità:
- presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell’Istituto, previa registrazione;
- presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164);
- presentazione telematica della domanda attraverso l’assistenza gratuita del Patronato.
Tali modalità saranno le uniche ritenute valide ai fini dell’accesso alla prestazione pensionistica. Si evidenzia che la domanda presentata in forma diversa da quella telematica non sarà procedibile fino a quando il richiedente non provveda a trasmetterla con le modalità sopra indicate.
Riepilogo dei requisiti
In attesa della pubblicazione dell’opuscolo che ogni anno predisponiamo insieme al patronato INCA CGIL e allo SPI CGIL, riepiloghiamo i requisiti necessari per il diritto al pensionamento dal 1 settembre 2016.
Requisiti posseduti al 31 dicembre 2011 ante Legge 214/11 (Fornero) e ancora utilizzabili ai fini dell’accesso al pensionamento.
Vecchiaia
- 65 anni di età anagrafica – requisito per uomini e donne
- 61 anni di età anagrafica – requisito di vecchiaia facoltativo esclusivamente per le donne
Anzianità
- 40 anni di contribuzione – requisito della massima anzianità contributiva
Quota
- 60 anni di età e 36 anni di contribuzione – quota 96
- 61 anni di età e 35 anni di contribuzione – quota 96
Per raggiungere la “quota 96” si possono sommare ulteriori frazioni di età e contribuzione (esempio: 60 anni e 4 mesi di età anagrafica con 35 anni e 8 mesi di contribuzione).
Opzione donna ( art. 1 comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243).
Per le sole donne resta in vigore fino al 31 dicembre 2015 la norma prevista dall’art. 1 comma 9 della Legge 243/2004, che consente l’accesso alla pensione con 57 anni e 3 mesi di età anagrafica e 35 anni di anzianità contributiva. Il pensionamento è consentito dal 1 settembre 2016 a condizione che il requisito di età e contribuzione sia stato maturato entro il 31 dicembre 2014 e che venga esercitata l’opzione per il calcolo della pensione col sistema contributivo.
Per quanto riguarda l’eventuale proroga dell’ opzione donna al 31 dicembre 2015, dopo l’approvazione della legge di stabilità per il 2016 verranno fomite indicazioni sulle modalità e sui termini di presentazione delle domande.
Provvedimenti di salvaguardia
A seguito dello sblocco di ulteriori risorse finanziarie L’ INPS ha predisposto l’invio delle certificazioni riguardanti i soggetti rientranti nella categoria dei cosiddetti salvaguardati di cui all’articolo Il bis, commi 1 e 2, della legge n. 124 del 2013 (quarta salvaguardia) e all’articolo 2, comma 1, lettera d), della legge n. 147 del 2014, (sesta salvaguardia. A tale riguardo, con l’approvazione della legge di stabilità per il 2016, verranno fomite indicazioni sulla presentazione delle domande di cessazione.
Nuove regole per l’accesso alla pensione previste dalla Legge 214/11
Per conseguire la pensione di anzianità e la pensione anticipata i nuovi requisiti dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 sono i seguenti:
Pensione di vecchiaia per uomini e donne con almeno 20 anni di contributi
- 66 anni e 7 mesi entro il 31 dicembre 2015
Pensione anticipata
- per le donne, 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2016;
- per gli uomini, 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2016.
È confermata, anche per il 2016, la sospensione della penalizzazione per coloro che, pur avendo i requisiti del servizio, abbiano meno di 62 anni di età.
Poiché la normativa prevista dalla legge Fornero rende complesso il calcolo dei contributi effettivamente versati, invitiamo il personale che intende dare le dimissioni per accedere all’assegno pensionistico, a recarsi presso le nostre sedi territoriali e presso le sedi del patronato INCA CGIL in Italia e all’estero.