Ministero dell’Istruzione – 12/11/2021 – Sezione #IoTornoaScuola – Covid-19 -Domande e risposte a.s. 2021/2022 – Aggiornamenti del 28/10/2021
Il personale privo di certificazione verde COVID-19 ha diritto di richiedere di svolgere la propria attività lavorativa in smart working? (aggiornamento 28 ottobre 2021)
No, non esiste questo diritto. Il diritto allo smart working (lavoro agile) è previsto, ad ora, per i lavoratori c.d. “fragili”, fino al 31 dicembre 2021, ai sensi dell’art. 1, comma 481, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, modificato dall’art. 2-ter, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito in legge 24 settembre 2021, n. 133.Il personale privo di valida certificazione verde non ha diritto di svolgere la propria prestazione in modalità agile per ovviare alla mancanza della certificazione. L’organizzazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile, infatti, spetta esclusivamente al dirigente scolastico ai sensi dell’art. 263, del decreto-legge n. 34/2020
Peraltro, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 settembre 2021 prevede che, a decorrere dal 15 ottobre 2021, la modalità di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni sarà di regola quella in presenza.
Esistono situazioni in cui è possibile il ritorno alla Didattica Digitale Integrata? (aggiornamento 28 ottobre 2021)
Nell’anno scolastico 2021/2022, l’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado si svolge in presenza su tutto il territorio nazionale.
Fino al 31 dicembre 2021, attuale termine di cessazione dello stato di emergenza, esclusivamente nelle zone rosse e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità legate all’insorgenza di focolai o a condizioni di rischio estremamente elevato di diffusione del contagio nella popolazione scolastica, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché i Sindaci, possono disporre deroghe allo svolgimento delle attività in presenza esclusivamente per specifiche aree territoriali o per singole istituzioni scolastiche. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità o con bisogni educativi speciali.
Sono svolte prioritariamente in presenza, altresì, le attività formative e di tirocinio dei percorsi formativi degli istituti tecnici superiori.
Quali sono le procedure da seguire nel caso di personale che non intenda esibire la certificazione verde? Dopo quanti giorni scatta la sospensione dal servizio? (aggiornamento 28 ottobre 2021)
In caso di mancata esibizione della certificazione verde COVID-19, oppure, ai sensi dell’art. 9-ter, comma 1-ter del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, come da ultimo modificato, di un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall’esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di medicina generale dell’interessato, che attesta che il soggetto soddisfa una delle condizioni richieste dall’art. 9, comma 2, del citato D.L. n. 52/2021 per il rilascio della certificazione verde (avvenuta vaccinazione, avvenuta guarigione, anche dopo la somministrazione della prima dose, o effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo), il personale docente e ATA non può accedere o permanere nell’istituzione scolastica. La conseguente assenza dal servizio è qualificata come «assenza ingiustificata» e determina l’immediata sospensione della retribuzione e di ogni altro compenso o emolumento.
La sospensione del rapporto di lavoro, che decorre dal quinto giorno di assenza ingiustificata del personale scolastico, consente al dirigente scolastico la stipulazione di un contratto di supplenza per una durata non superiore ai quindici giorni. Al fine di garantire il diritto allo studio e la continuità del servizio, la sospensione mantiene, quindi, la sua efficacia fino al concorrere di due condizioni: il conseguimento della certificazione verde da parte del personale sospeso e la scadenza del contratto stipulato con il sostituto.
La nuova formulazione del comma 5, art. 9-ter, del decreto-legge n. 52/2021, a differenza della precedente, non prevede più l’applicazione di sanzioni amministrative per il personale scolastico che risulti sprovvisto della certificazione verde.
Il personale in servizio deve possedere la certificazione verde per poter accedere a scuola? (aggiornamento 28 ottobre 2021)
Si. La legge n. 133/2021, di conversione del decreto-legge n. 111/2021, abrogando il decreto-legge 122/2021, ha confermato l’obbligo del possesso e il dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19 per tutto il personale scolastico del sistema nazionale d’istruzione, compreso il personale dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e degli istituti tecnici superiori (ITS).
La legge n. 133/2021 ha confermato l’obbligo del possesso e il dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19 anche per “coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli istituti tecnici superiori e degli istituti di istruzione e formazione tecnica superiore”.
Il comma 1-ter, art. 9-ter, decreto-legge n. 52/2021, come da ultimo modificato, prevede che, nei casi in cui la certificazione verde non sia stata generata e non sia stata rilasciata all’avente diritto in formato cartaceo o digitale, il soggetto interessato potrà presentare un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall’esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di medicina generale dell’interessato, che attesta che il soggetto soddisfa una delle condizioni richieste dall’art. 9, comma 2, del citato decreto-legge n. 52/2021 per il rilascio della certificazione verde (avvenuta vaccinazione, avvenuta guarigione, anche dopo la somministrazione della prima dose, o effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo).
Chi altro deve esibire la certificazione verde per accedere a scuola? (aggiornamento 28 ottobre 2021)
La legge n. 133/2021, di conversione del decreto-legge n. 111/2021, conferma l’obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19 – di cui all’art. 9-ter.1, del decreto-legge n. 52/2021 -, per chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative.
L’obbligo si applica quindi a tutti i soggetti esterni che prestano attività lavorativa o professionale nella scuola (ad esempio addetti alle mense, alle pulizie, collaboratori e consulenti esterni, ecc.), ai genitori e familiari degli studenti ed a tutte le persone che, a qualunque titolo, entrano nei locali scolastici.
Sono previste eccezioni all’obbligo di possesso di certificazione verde? (aggiornamento 28 ottobre 2021)
L’obbligo di possesso e il dovere di esibizione della certificazione verde non si applicano ai soggetti che, sulla base di idonea certificazione medica e in conformità alle indicazioni del Ministero della Salute (circolari n. 35309/2021 e n. 35444/2021) sono esenti dalla campagna vaccinale.
Il Ministero della Salute (circolare n. 43366/2021) ha prorogato sino al 30 novembre 2021 la validità e la possibilità di rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 di cui alle predette circolari. Pertanto, non sarà necessario un nuovo rilascio delle certificazioni già emesse, salvo i casi in cui le stesse contengano dati del soggetto interessato, ulteriori rispetto a quelli indicati per la loro compilazione, a carattere sensibile (es. motivazione clinica della esenzione).
Si precisa altresì che il comma 1-ter, art. 9-ter, decreto-legge n. 52/2021, come da ultimo modificato, prevede che nei casi in cui la certificazione verde non sia stata generata e non sia stata rilasciata all’avente diritto in formato cartaceo o digitale, il soggetto interessato potrà presentare un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall’esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di medicina generale dell’interessato, che attesta che il soggetto soddisfa una delle condizioni richieste dall’art. 9, comma 2, del citato decreto-legge n. 52/2021, per il rilascio della certificazione verde (avvenuta vaccinazione, avvenuta guarigione, anche dopo la somministrazione della prima dose o effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo).
Cosa devo fare se mi sono contagiato dopo la somministrazione della prima dose di un vaccino con schedula vaccinale a due dosi? (aggiornamento 28 ottobre 2021)
Secondo l’art. 9, comma 4-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, chi ha contratto l’infezione oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino ha diritto, a decorrere dall’avvenuta guarigione, al rilascio della certificazione verde COVID-19, con validità di dodici mesi.
Chi, invece, ha contratto l’infezione da SARS-CoV-2 entro il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, ha diritto al rilascio della certificazione verde per avvenuta guarigione. In questo caso, la certificazione ha validità di 6 mesi – decorrenti dalla data del primo test molecolare con esito positivo che ha confermato l’infezione da SARS-CoV-2 – entro i quali, in base alle indicazioni fornite dalla circolare n. 40711/2021 del Ministero della Salute, è consentito concludere il ciclo vaccinale con la somministrazione della seconda dose.
Chi deve indossare la mascherina a scuola? (aggiornamento 28 ottobre 2021)
La legge n. 133/2021, di conversione del decreto-legge n. 111/2021, ha precisato che l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie è obbligatorio per tutti, fatta eccezione per i bambini che frequentano i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e la scuola dell’infanzia, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive.
Si è obbligati a usare la mascherina chirurgica? (aggiornamento 28 ottobre 2021)
Per gli studenti, rimane fortemente raccomandato l’utilizzo di mascherine di tipo chirurgico.
Per il personale della scuola, il dispositivo di protezione delle vie respiratorie da adottarsi è la mascherina chirurgica. Unica possibile eccezione è l’utilizzo di altro dispositivo previsto dal datore di lavoro sulla base della valutazione del rischio. A questo proposito, la legge n. 133/2021 ha previsto che al personale preposto alle attività scolastiche e didattiche nei servizi educativi per l’infanzia, nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado, dove sono presenti bambini e alunni esonerati dall’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, è assicurata la fornitura di mascherine di tipo FFP2 o FFP3.
Suddetti dispositivi possono essere acquistati dalle istituzioni scolastiche utilizzando le risorse ex art. 58, comma 4 e 4-bis, del decreto-legge n. 73/2021.
Gli alunni con disabilità devono indossare la mascherina? (aggiornamento 28 ottobre 2021)
È prioritario assicurare la presenza quotidiana a scuola degli alunni con bisogni educativi speciali, in particolare di quelli con disabilità. Non sono soggetti all’obbligo di utilizzo gli studenti con forme di disabilità certificata che l’autorità sanitaria attesti non essere compatibile con l’uso continuativo della mascherina. Per il personale dedicato alla loro assistenza, la legge n. 133/2021 ha previsto che al personale preposto alle attività scolastiche e didattiche dove sono presenti bambini e alunni esonerati dall’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, è assicurata la fornitura di mascherine di tipo FFP2 o FFP3 (vedi quesito n. 2).
Suddetti dispositivi possono essere acquistati dalle istituzioni scolastiche utilizzando le risorse ex art. 58, comma 4 e 4-bis, del decreto-legge n. 73/2021.