Notizie della Scuola – 04/04/2014 – Obbligatorio il casellario giudiziale per chi lavora a contatto con i minori
Il datore di lavoro che impiega una persona per attività che comportano il contatto diretto e regolare con i minori deve richiederne il casellario giudiziale, per verificare l’assenza di condanne per reati sessuali ai danni di minori. Con apposito decreto legislativo l’Italia recepisce le norme dell’Unione europea.
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.68 del 22 marzo scorso il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, in vigore dal prossimo 6 aprile.
Il provvedimento dà attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 dicembre 2011 n. 93, relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.
In base al suddetto provvedimento il soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori deve richiederne il certificato penale del casellario giudiziale, al fine di verificare l’esistenza di condanne per i reati di prostituzione minorile, pornografia minorile, pornografia virtuale, turismo sessuale e adescamento di minorenni, ovvero l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.
Il datore di lavoro che non adempie a tale obbligo è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 10.000 e 15.000 euro.