Notizie della Scuola – 21/01/2015 – Dalla legge di stabilità il nuovo obbligo dello Split payment
La legge di stabilità per il 2015 introduce (art. 1, co. 629) il meccanismo del cosiddetto “split payment”, che possiamo tradurre come “scissione dei pagamenti”. Si tratta di una misura di contrasto all’evasione del tutto innovativa, applicabile anche alle istituzioni scolastiche, che sarà oggetto di apposito decreto MEF. Tutto quello che c’è da sapere sullo split payment nel contributo a cura di Susanna Granello.
L’art. 1, comma 629 della legge 23.12.2014 n. 190, legge di stabilità per il 2015, contiene una misura di contrasto all’evasione del tutto innovativa: si tratta del meccanismo del c.d. split payment.
Il verbo inglese to split significa spaccare/dividere e, nel gergo degli economisti aziendali, indica un’operazione di scissione. In italiano si può usare il termine scissione dei pagamenti.
Ambito applicativo
Il meccanismo dello split payment si applica per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato, degli enti pubblici territoriali, delle Camera di commercio, degli istituti universitari, ecc. ecc; si tratta, nella maggior parte dei casi previsti, dei soggetti indicati dall’art. 6, comma 5, D.P.R. n. 633/1972 le cui prestazioni, effettuate nei confronti dei medesimi, sono ad esigibilità differita.
È chiaramente applicabile anche alle istituzioni scolastiche.
Il meccanismo riguarda sia le cessioni di beni, ma anche le prestazioni di servizi. Sono però escluse le fatture relative a prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta d’acconto alla fonte, vale a dire quelle emessi dai professionisti a seguito di contratti di prestazione d’opera.
La norma riguarda anche le forniture effettuate tra le p.a.; pertanto, salvo modifiche successive, anche gli enti pubblici che, in veste di operatori economici, cedono beni o prestano servizi ad altri enti pubblici, non potranno incassare l’IVA dai loro clienti “pubblici”. Potrebbe interessare gli istituti scolastici che effettuano gestioni economiche separate (aziende agrarie, aziende speciali, vendita di beni e servizi a favore di terzi, ecc).
La scissione dei pagamenti
In base a tale meccanismo, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono soggette a fatturazione seguendo le regole ordinarie. L’impresa cedente addebita l’IVA esercitando la rivalsa (art. 18, dPR n. 633/1972); invece la p.a., e la scuola, nell’effettuare il pagamento trattiene l’IVA che dovrà poi versare nelle casse dell’erario.
L’importo da corrispondere all’impresa che ha reso la prestazione è perciò al netto dell’IVA: i fornitori delle p.a. non incasseranno più l’IVA addebitata sulle cessioni di beni e prestazioni di servizi, sicché molti di loro diventeranno creditori dell’Erario per l’imposta pagata “a monte”.
Il meccanismo intende arginare l’evasione da riscossione ed ha un impatto di grande rilievo sulla normale dinamica applicativa dell’IVA, basata sul binomio rivalsa – detrazione. L’intervento infatti mira, in buona sostanza, a spostare l’onere del versamento sul soggetto più affidabile dal punto di vista degli obblighi tributari (in questo caso il soggetto pubblico e le scuole), anche se corre l’obbligo rilevare che sono già molti i controlli possibili in funzione antielusiva, senza la necessità dello split payment.
Il meccanismo della scissione dei pagamenti non è contemplato dalla normativa armonizzata dell’UE, anche se è stata oggetto di interesse da parte della Commissione europea e nel 2010 prevista dal Libro Verde sul futuro dell’Iva. Essendo una misura derogatoria dal normale regime IVA dovrà essere autorizzata dal Consiglio UE, in assenza della quale i 988 milioni di euro all’anno di IVA “perduta” sarebbero recuperati attraverso l’aumento delle accise sui carburanti.
Il punto di vista dei fornitori
Il pregiudizio finanziario che ne deriva in capo al fornitore, il quale, non potendo incassare l’IVA dai clienti, non può esercitare concretamente la detrazione dell’imposta pagata “a monte” ai propri fornitori, viene tenuto in considerazione dalla norma. È previsto che le operazioni sottoposte a split payment concorrono alla determinazione del presupposto dell’aliquota media ai fini del rimborso annuale e infrannuale dell’IVA, con l’integrazione dell’art. 30, D.P.R. n. 633/1972… ma tutti sappiamo la difficoltà di incassare i propri crediti dallo Stato in tempi accettabili, anche in caso di diritto al rimborso prioritario.
Le modalità e i termini di questo versamento saranno stabilite con apposito decreto MEF, già in bozza.
Vi daremo conto della procedura operativa e delle novità del decreto anche sulla rivista Notizie della Scuola.
Susanna Granello
20/01/2015 09:23