Orizzontescuola.it – 01/10/2018 – Supplenza a docenti in gravidanza: come si assume servizio, il punteggio (di redazione)
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Diritto alla nomina
La supplente interpellata per una supplenza ma collocata in interdizione per gravi complicanze della gestazione o in congedo obbligatorio può accettare una qualsiasi nomina qualora sia collocata in posizione utile in graduatoria.
Il TAR Puglia n. 150 del 7.6.1986 ha sentenziato che non è legittimo escludere dall’assunzione una lavoratrice madre utilmente collocata in graduatoria neppure nel caso in cui, trattandosi di rapporto a termine, questo si esaurisce all’interno del periodo di astensione obbligatoria.
Come confermato anche dall’ARAN, tali principi sono direttamente applicabili anche nel nuovo sistema privatistico, per cui la scuola non ha la possibilità di posticipare l’assunzione e deve, invece, stipulare immediatamente il contratto individuale di lavoro con la lavoratrice madre, applicandole il trattamento giuridico ed economico previsto in caso di astensione obbligatoria dal lavoro per maternità.
Pertanto, una volta interpellata, la supplente potrà accettare la nomina comunicando alla scuola il suo status e inviando ovviamente il certificato del ginecologo da cui si evince la data presunta del parto e il mese di gravidanza o la certificazione che la colloca in interdizione per gravi complicanze della gestazione.
Se, invece, ha già partorito e si trova nei tre mesi post partum invierà il certificato attestante il parto avvenuto.
Assunzione in servizio
La supplente, una volta accettata la nomina, non può assumere servizio. È uno di quei pochi casi in cui il contratto ha valenza sia giuridica che economica dal giorno dell’accettazione della nomina senza presa di servizio.
Il congedo di maternità è assolutamente inderogabile, conseguentemente l’instaurazione del rapporto deve intendersi realizzata con l’accettazione della nomina e non con l’inizio della effettiva prestazione del servizio (quest’ultimo potrà infatti avvenire solo a congedo terminato).
Così come precisato dal CdS n. 5095 del 4.9.2006 il trattamento giuridico ed economico per maternità spetta anche qualora la lavoratrice madre, per motivi oggettivi connessi alla gravidanza, non possa prendere servizio essendo sufficiente a tal fine fare riferimento al provvedimento di nomina.
Giova anche ricordare che il congedo di maternità disciplinato dagli artt. 16 e ss. del D. Lgs. 151/2001, a differenza del congedo parentale disciplinato negli artt. 32 e ss. dello stesso decreto, non è frazionabile e quindi non può nemmeno essere interrotto.
Si tratta, più in particolare, di un diritto indisponibile; pertanto né la lavoratrice né, a maggior ragione, il datore di lavoro possono modificare il titolo dell’assenza.
Si ricorda infatti che durante i periodi di congedo di maternità indicati all’art. 16 del T.U., è fatto divieto al datore di lavoro di adibire la lavoratrice al lavoro, pena l’arresto fino a 6 mesi (art. 18 T.U.).
Diritto alla proroga o conferma dei contratti e al completamento dell’orario
La supplente collocata in congedo di maternità (compresa l’interdizione dal lavoro per gravidanza a rischio) ha diritto alla proroga o conferma del contratto o al completamento dell’orario anche se non è effettivamente in servizio.
L’art 12/2 del CCNL/2007 dispone che per la docente collocata in maternità il periodo di congedo “è da considerarsi servizio effettivamente prestato anche per l’eventuale proroga dell’incarico di supplenza”.
Pertanto, le supplenti collocate in maternità sono sempre considerate in “effettivo” servizio.
Tale principio (“anche”…) è quindi allargato a qualsiasi caso compreso il diritto al completamento dell’orario.
Punteggio e retribuzione
Durante la nomina
Durante i periodi di interdizione per gravi complicanze e di astensione obbligatoria la lavoratrice ha diritto ad usufruire della intera retribuzione.
Tale periodo, proprio perché coperto da nomina è utile a tutti gli effetti (ferie, punteggio ecc.).
Fuori nomina
La supplente che si trovi, all’inizio del periodo di congedo per maternità (interdizione/obbligatoria), sospeso, assente dal lavoro senza retribuzione ovvero disoccupato, è ammesso al godimento dell’indennità giornaliera di maternità, purché tra l’inizio della sospensione, assenza o disoccupazione e quello di detto periodo non siano decorsi più di 60 giorni
In conclusione, se il termine del contratto di una supplente avviene durante il periodo del congedo o tale periodo di congedo avviene dopo il termine del contratto, ma entro 60 giorni, l’indennità di maternità è nella misura pari all’80% dell’ultima retribuzione percepita o, comunque, di quella che sarebbe spettata nel mese precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio l’astensione o l’interdizione, salvo che non venga stipulato, anche con un’altra scuola, un nuovo contratto per supplenza (in questo caso l’indennità ritorna ad avere natura retributiva e corrisposta al 100%, con relativo riconoscimento del punteggio, dei contribuiti e del servizio).
Il periodo di maternità non coperto da nomina non è utile ai fini del punteggio.
Nota bene: La pratica dell’indennità fuori nomina, così come quella percepita durante la nomina, è sempre a carico della scuola (l’ultima in cui il personale ha prestato servizio) e non dell’INPS/INPDAP.
Si precisa che se il contratto di supplenza termina quando la supplente è ancora in interdizione per gravi complicanze o in congedo obbligatorio, la docente mantiene il diritto a percepire l’indennità all’80% fuori nomina fino al termine dell’intero periodo di congedo obbligatorio (3 mesi dopo il parto) a meno che, ovviamente, nel frattempo non riceva un’altra proposta di supplenza.