– 01/04/2016 – Compatibilità del docente ad esercitare professione forense anche nelle controversie riguardanti l’amministrazione scolastica di appartenenza (di Maria Rosaria Tosiani)
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Al personale docente è consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l’esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all’assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l’orario di insegnamento e di servizio
A prevederlo l’art. 508 D.Lgs. n. 297/1994. Tuttavia, per quanto attiene nello specifico all’esercizio della professione forense, l’art. 3 r.d.l. n. 1578/1933 stabilisce un’espressa deroga in favore dei professori universitari e degli istituti secondari dello stato, unici dipendenti abilitati a svolgere la suddetta professione (altrimenti incompatibile con ogni altra forma di impiego e con lo svolgimento di attività commerciale).
Con Sentenza n. 11833 del 16 maggio 2013, le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione avevano confermato il divieto, per il dipendente pubblico in part-time, di esercitare anche la professione di avvocato. Dunque le Sezioni Unite sono state chiamate a risolvere un’annosa questione che prende le mosse dal 2003, quando la legge n. 339 ha reintrodotto l’incompatibilità tra impiego pubblico part-time ed esercizio della professione forense, prevedendo che gli avvocati dipendenti pubblici a tempo parziale iscritti all’ordine dovessero optare, nel termine di 3 anni dall’entrata in vigore della legge, tra il mantenimento del rapporto di pubblico impiego ovvero il mantenimento dell’iscrizione all’albo degli avvocati con contestuale cessazione del rapporto di pubblico impiego. In ipotesi di mancato esercizio dell’opzione è dato ai Consigli dell’ordine il potere di provvedere alla cancellazione d’ufficio dell’iscritto dal proprio albo.
Recentemente tuttavia il Tribunale di Modica nell’Ordinanza dell’11-01-11 stabilisce che l’art. 508 del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297 (T.U. in materia di istruzione) non fissa nessun limite rispetto all’ipotesi che l’attività professionale venga svolta a favore del personale scolastico (docente e non docente) in controversie che riguardino l’Amministrazione scolastica di appartenenza. Ne deriva che l’esercizio dell’attività professionale svolta dal docente iscritto presso l’albo degli avvocati e munito di valida autorizzazione appare legittimo anche ove l’insegnante intenda prestare il proprio patrocinio a favore del personale scolastico (docente e non docente), in controversie in cui sia parte l’Amministrazione di appartenenza.
Il complesso normativo contemplato dall’art. 1, commi 56, 56-bis, 57, 58, 58-bis-, 59, 60, della Legge 662/1996, non appare riferibile ed applicabile all’attività professionale dei docenti, ma appare riguardare soltanto il personale pubblico non docente, con orario a tempo parziale.
Del resto, il conflitto di interessi o l’illecito accaparramento di clientela che la disposizione prevista dall’art. 1 comma 56 bis cit. mira a scongiurare costituiscono fenomeni che non appaiono nemmeno astrattamente configurabili con riguardo alla posizione funzionale del docente.
Alla luce dei superiori principi, nonché in ragione della peculiarità della posizione che il docente assume nell’ambito dell’organizzazione scolastica, si può pertanto escludere che l’esercizio dell’attività professionale, nel rispetto dei limiti specifici previsti dalla normativa (ad es., v. art. 508 T.U. istruzione), possa pregiudicare l’assolvimento degli obblighi cui il docente è tenuto nei confronti dell’Amministrazione (svolgimento del servizio di insegnamento, rispetto degli orari programmati), anche se tale attività venga prestata a favore del personale scolastico (docente e non) in giudizi in cui sia parte l’Amministrazione di appartenenza, non apparendo tale attività idonea a compromettere o condizionare l’assolvimento della prestazione lavorativa (l’attività di insegnamento) cui il docente è tenuto in forza del proprio rapporto di lavoro.