– 01/10/2016 – Permessi per concorsi o esami: quanti giorni, retribuzione, anche fuori dall’orario di lavoro (di redazione)
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Gli articoli 15 e 19 del CCNL scuola danno il diritto al dipendente alla fruizione di permessi per la partecipazione a concorsi od esami.
I gg. sono 8 complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio.
Per quanto riguarda però la retribuzione dei suddetti permessi bisogna fare una differenza:
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Per il personale assunto a tempo indeterminato gli 8 giorni sono interamente retribuiti.
Ricordiamo che sono equiparati ai dipendenti di ruolo e hanno diritto agli 8 giorni retribuiti gli insegnanti di religione cattolica (IRC) incaricati stabilizzati, cioè coloro che, oltre ad essere in possesso del titolo di studio, hanno il posto orario completo (anche con l’unione di più spezzoni) e almeno quattro anni di insegnamento.
Rientrano altresì in questa categoria gli insegnanti di religione cattolica (IRC) della scuola di infanzia e primaria con una nomina di almeno 12 ore e che abbiano maturato il quadriennio di insegnamento (C.M. n. 77/1990).
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Per il personale assunto a tempo determinato (comprese le supplenze brevi e i contratti “fino avente titolo”) gli 8 giorni non sono retribuiti e interrompono l’anzianità di servizio (tali giorni vanno quindi esclusi dal calcolo del punteggio per l’aggiornamento delle graduatorie di istituto/esaurimento).
Ricordiamo che il dipendente vanta un diritto alla fruizione del permesso, a prescindere da ogni valutazione del dirigente scolastico, anche se fondata su esigenze di servizio.
I giorni possono inoltre essere fruiti in modo frazionato e sono ricompresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio.
Tre sono in particolare le domande che scuole e docenti ci pongono ogni anno:
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I giorni possono essere fruiti anche per la preparazione agli esami?
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Per quali esami o concorsi possono essere fruiti?
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Se l’esame o la prova concorsuale si svolge fuori dall’orario di lavoro il dipendente può fruire comunque del permesso?
Andiamo con ordine.
I giorni possono essere fruiti anche per la preparazione agli esami?
La risposta è no.
Gli 8 giorni sono previsti per le sole giornate di espletamento delle prove (concorso/esame) e per l’eventuale viaggio (raggiungimento della località in cui si svolge il concorso/esame e rientro in sede) con esclusione quindi delle giornate di studio e di preparazione alle suddette prove per le quali il dipendente potrà ricorrere ad altri istituti contrattuali (aspettativa per motivi di studio, permessi per motivi personali, permessi studio ecc.).
Per quali esami o concorsi possono essere fruiti?
È bene sottolineare come l’ARAN sia intervenuta in materia precisando che la norma, nella sua generica formulazione, non pone alcuna indicazione vincolante in ordine alla tipologia di concorsi o esami che possono giustificare la fruizione degli otto giorni di permesso.
In materia, quello che rileva è che il dipendente produca un’adeguata documentazione (o autocertificazione) idonea a giustificare la richiesta e la fruizione del permesso.
Io aggiungo, per dovere di cronaca, che in materia esiste solo un parere del Consiglio di Stato n. 70/1968 il quale afferma che il permesso non spetta per gli esami necessari al conseguimento della patente di guida.
Il dipendente quindi dovrà limitarsi a produrre, a giustificazione dell’assenza un’idonea documentazione (attestazione di partecipazione rilasciato dal soggetto presso la quale è stato sostenuto l’esame o si è svolta la prova concorsuale, comprovante il giorno o i giorni della partecipazione stessa) che certifichi l’effettivo verificarsi della fattispecie che dà titolo al beneficio o una dichiarazione sostitutiva di certificazione comprovante l’esame o il concorso sostenuti.
Se l’esame o la prova concorsuale si svolge fuori dall’orario di lavoro il dipendente può fruire comunque del permesso?
Anche su questo aspetto la stessa ARAN ha avuto modo di precisare che non assume e non può assumere alcun rilievo l’orario di lavoro effettuato dal dipendente nella giornata di svolgimento della prova concorsuale, in quanto non viene individuata dalla clausola contrattuale, quale condizione legittimante, la circostanza della coincidenza del predetto orario con quello di effettuazione del concorso.
Alla luce di quanto detto, quindi, si ritiene che non vi siano ostacoli giuridici alla concessione del permesso di cui si tratta anche nella particolare fattispecie in cui la prova di esame, ad esempio, è stabilita alle ore 16 ed il dipendente cessa la propria prestazione lavorativa in quel giorno alle ore 14.