Orizzontescuola.it – 02/02/2018 – Privacy: è possibile accedere ai registri attestanti le presenze e assenze di tutti gli alunni? Un parere del Garante (di Avv. Marco Barone)
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SCUOLA NEGA L’ACCESSO, I MOTIVI
Dagli atti risultava che la predetta istituzione scolastica negava l’accesso «a tutela degli interessi di cui all’art. 5-bis, c. 2, lett. A del D.Lgs 33/2013, come modificato dal D Lgs 97/2016 [relativi alla]”protezione dei dati personali in conformità della disciplina legislativa in materia». A fronte di tale diniego, l’istante proponeva istanza di riesame ai sensi dell’art. 5 del d. lgs. n. 33/2013.
LA RICHIESTA AL GARANTE
Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, nella richiesta di parere al Garante, ha rappresentato, fra l’altro, che:
«Nel prendere atto della risposta del Dirigente scolastico al Richiedente […], concernente il non accoglimento della citata richiesta a tutela degli interessi di cui all’articolo 5-bis, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 33/2013 (“protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia”), si rappresenta – ai fini di una piena considerazione degli aspetti operativi connessi alla richiesta in argomento – l’impegno eccessivamente oneroso che graverebbe sull’Istituzione scolastica, nell’eventualità in cui quest’ultima dovesse provvedere all’invio a tutti i controinteressati dell’informativa – riferita ad iscritti di ben tre anni scolastici – mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell’art. 6, comma 5, del D. Lgs. 97/2016»; «l’accesso generalizzato è servente rispetto alla conoscenza di dati e documenti detenuti dalla P.A. “allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico” (art. 5, comma 2, del D. Lgs. 33/2013); laddove la richiesta in questione riguarda documenti contenenti informazioni relative a persone fisiche (oltretutto minorenni) – e in quanto tali, dati personali – non necessarie al raggiungimento del predetto scopo».
IL PRONUNCIAMENTO DEL GARANTE
Sul punto, si pronuncia il Garante con un Parere su una istanza di accesso civico – 16 novembre 2017 [7273244]. In detto Parere il Garante rileva che pare opportuno, in primo luogo, evidenziare che, in relazione alla delicata questione del cd. accesso generalizzato avente a oggetto dati personali di minorenni, il Garante medesimo nel provvedimento n. 92 del 3/3/2016 recante il «Parere su uno schema di decreto legislativo concernente la revisione e semplificazione delle disposizioni di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza [definitivamente approvato con d. lgs. n. 97 del 25/5/2016 che ha modificato il d. lgs. n. 33/2013]» (in www.gpdp.it, doc. web n. 4772830), aveva già avanzato precise riserve sull’eventuale applicazione dell’accesso civico ai predetti dati, rappresentando – considerando l’esistenza fisiologica di un pregiudizio concreto alla tutela del minore nel caso di ampia conoscenza di dati e informazioni personali a lui riferiti – la necessità che l’accesso civico fosse «in ogni caso rifiutato qualora [avesse] comport[ato] la comunicazione […], di dati personali di minorenni» (cfr. punto 4.1 della motivazione e lett. g.1.) del dispositivo).
Ciò ricordato, deve essere comunque evidenziato che, nel caso di specie, l’oggetto dell’accesso investiva non soltanto i meri nominativi di minori che frequentano (o hanno frequentato) un istituto comprensivo, aggregante scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado (informazione già di per sé di natura riservata considerando la vulnerabilità dei soggetti interessati); ma per di più includeva anche la volontà di conoscere ulteriori dati e informazioni di contesto, parimenti delicati, come quelli relativi a tutti gli specifici giorni di presenza o assenza scolastica di ogni singolo alunno, riferiti agli ultimi 3 anni.
Pertanto, si ritiene che – considerando la natura, la specie e la quantità dei dati personali richiesti riferiti a soggetti minorenni, nonché il particolare regime di pubblicità dei dati e documenti oggetti di accesso civico (art. 3, comma 1, del d. lgs. n. 33/2013) – l’istituto scolastico, seppur con una sintetica motivazione, abbia correttamente rifiutato l’accesso civico ricevuto e sottoposto all’attenzione del Garante. Ciò in quanto, ai sensi della normativa vigente e delle richiamate indicazioni contenute nelle Linee guida dell‘ANAC in materia di accesso civico, l’ostensione dei dati personali richiesti è suscettibile di determinare, a seconda delle ipotesi e del contesto in cui possono essere utilizzati da terzi, proprio quel pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali previsto dall’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013.