Orizzontescuola.it – 03/09/2018 – Vigilanza alunni: dall’ingresso a scuola al termine delle lezioni. Tutte le info utili (di redazione)
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La vigilanza sugli alunni è una delle principali incombenze che gravano su tutto il personale scolastico e va esplicitata con chiarezza nei regolamenti delle singole istituzioni scolastiche.
Ricordiamo, in questa scheda, le responsabilità che personale docente e ATA hanno riguardo alla vigilanza degli alunni.
Quando si è responsabili
La scuola provvede alla vigilanza degli studenti minorenni per tutto il tempo in cui questi gli sono affidati, fino al subentro dei genitori o di loro incaricati (Cass. Civ., Sez. I, 30 marzo 1999, n. 3074)
Quindi, si è responsabili dal momento in cui gli alunni arrivano a scuola e sino a quando non vengono nuovamente affidati ai genitori.
Normativa di riferimento
La legge prevede che i docenti assistano l’ingresso (con presenza di almeno 5 minuti prima del suono della campana) e l’uscita degli studenti. Almeno secondo quanto contenuto nell’articolo 29 del CCNL/2007 stabilisce al comma 5 che il docente è tenuto ad “assistere all’uscita degli alunni”.
Il personale ATA ha, invece, dovere di assolvere prestazione di vigilanza secondo quanto previsto dalla tabella A del CCNL del 24.07.2003. In essa si prevede tra le funzioni del personale A.T.A dell’area A “compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche..”
Per quanto tempo questi compiti si devono protrarre? In aiuto arriva l’ARAN, la quale “ritiene che il tempo immediatamente antecedente/successivo l’inizio/la fine delle lezioni, va inteso in limiti temporali certamente non quantificabili al minuto, ma che comunque, per senso comune, dovrebbero essere relativi al quarto d’ora.”
Cambio d’ora e ricreazione
Nel cambio dell’ora, in caso di ritardo del collega che deve subentrare, è bene non lasciare la classe priva di sorveglianza: in genere o si aspetta il collega o si segnala, in caso il ritardo si prolunghi ulteriormente, alla dirigenza. Questo perché il responsabile non è il collega che deve subentrare, sebbene sia in ritardo:
è “compito della direzione scolastica provvedere comunque ad affidare gli alunni ad altro personale, anche ausiliario, nei momenti di precaria e temporanea assenza dell’insegnante (Corte dei Conti, Sez. I, n. 86/92)
Qualora non si provveda alla sorveglianza, durante la ricreazione, la colpa è ritenuta grave dalla giurisprudenza, in quanto durante la predetta pausa gli alunni sono maggiormente esuberanti e quindi è più facile che si verifichino eventi dannosi.
La responsabilità, comunque, è inversamente proporzionale all’età e al grado di maturità degli alunni.
I docenti, comunque, potrebbero discolparsi soltanto nei casi in cui non è possibile evitare l’evento o lo stesso manifesta in modo imprevedibile, repentino e improvviso.
Uscita autonoma minorenni
L’articolo 19-bis della legge n. 172/2017 ha introdotto delle novità in merito all’uscita degli studenti minorenni che, prima delle nuove disposizioni, dovevano essere consegnati necessariamente ai genitori al termine delle lezioni.
Secondo le nuove disposizioni, sulla base di una valutazione riguardante l’età del minore, il grado di autonomia dello stesso e lo specifico contesto, i genitori possono autorizzare la scuola a consentire l’uscita autonoma del figlio al termine delle lezioni.
L’autorizzazione solleva il personale scolastico da ogni responsabilità legata all’obbligo di vigilanza.
Se i genitori non autorizzano la scuola, permangono gli obblighi di vigilanza e il minore al suono della campanella va affidato al genitore o a persona dallo stesso delegata.
La legge prevede, inoltre, che i genitori possano rilasciare un’autorizzazione agli enti locali, affinché i figli minori di 14 anni usufruiscano autonomamente del servizio di trasporto scolastico, esonerando i medesimi enti dalle responsabilità connesse all’adempimento dell’obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata.
Regolamenti di istituto
Ricordiamo che l’art. 10 del D.lgs. n. 297/94 assegna al regolamento di istituto delle scuola il compito di definire le modalità della “vigilanza degli alunni durante l’ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l’uscita dalla medesima”, secondo la normativa vigente.