Orizzontescuola.it – 03/11/2018 – Nessun riconoscimento infortunio se usi mezzo privato se ci sono alternative di trasporto (di Avv. Marco Barone)
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La Cassazione Civile, Sez. Lav., con sentenza del 25 settembre 2018, n. 22670 tratta un caso riguardante un infortunio in itinere e conseguente richieste risarcitorie. Nei gradi precedenti di giudizio si dava ragione all’INAIL cosa che avverrà anche nell’ultimo grado di giudizio.
L’infortunio in Itinere può essere ravvisato quando utilizzo veicolo privato rappresenta necessità
I giudici rilevavano come fondate le contestazione da parte dell’INAIL in quanto dalla documentazione prodotta dall’istituto emergeva semplicemente che i sanitari dell’ente avevano accertato una inabilità temporanea (gg. 60) dell’interessato conseguente all’incidente di cui trattasi e che, in ogni caso, non era stata neppure allegata una qualche circostanza indicativa della necessità dell’uso della vettura privata, non essendo in tal senso sufficiente la generica deduzione della mancanza di un valido collegamento con mezzi pubblici del luogo di abitazione dell’assicurato con quello di lavoro.
Ad ulteriore conferma di tale convincimento la stessa Corte ha evidenziato che a fronte delle contestazioni mosse dalla difesa dell’Inail l’appellata si era limitata ad affermare, senza provarlo o offrire di provarlo (la pianta della città depositata in appello non aveva alcun valore, in quanto priva di autenticità e tardivamente prodotta), che l’alternativa all’uso del mezzo privato sarebbe stata rappresentata dall’utilizzo di due mezzi pubblici in successione, con capolinea del secondo mezzo distante circa un chilometro dai luogo di lavoro, il tutto con notevole disagio, senza fornire, però, ulteriori specificazioni atte a suffragare una tale prospettazione difensiva.
Si è, infatti, statuito (Cass. Sez. 6 – Lav., Ordinanza n. 22759 del 3.11.2011) che <<in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l’infortunio “in itinere” non può essere ravvisato in caso di incidente stradale subito dal lavoratore che si sia spostato con il proprio automezzo al luogo di prestazione dell’attività lavorativa fuori sede, dal luogo della propria dimora, ove l’uso del veicolo privato non rappresenti una necessità, in assenza di soluzioni alternative, ma una libera scelta del lavoratore, tenuto conto che il mezzo di trasporto pubblico costituisce lo strumento normale per la mobilità delle persone e comporta il grado minimo di esposizione al rischio della strada>> (conf. a Cass. sez. lav., sentenza n. 19940 del 6.10.2004).