Orizzontescuola.it – 03/11/2019 – Assenza per malattia fino al venerdì e poi dal lunedì: scuola non può pretendere certificato per sabato e domenica (di Paolo Pizzo)
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È noto come nella fruizione dell’assenza per malattia il sabato (in presenza di un orario articolato su cinque giorni) o la domenica o comunque i giorni festivi vadano sempre ricompresi nell’assenza del dipendente quando si tratta della stessa tipologia di assenza e non c’è il rientro in servizio del dipendente il lunedì successivo.
Un caso molto comune
È uno dei casi più diffusi ovvero quando l’assenza per malattia si verifica a cavallo del sabato e della domenica con una prima assenza fino al venerdì (quindi primo certificato medico fino a venerdì), poi una seconda assenza a partire dal lunedì successivo (quindi secondo certificato medico da lunedì) che lascerebbe presupporre “scoperti” sia il sabato che la domenica.
Su questo punto molti docenti ci scrivono sostenendo che la scuola chieda loro di far inviare dal medico una certificazione che copra anche il sabato e la domenica.
Ovviamente ciò non è possibile anche perché il medico non potrebbe farlo a posteriori (ovvero inviare il lunedì un certificato che copra il sabato e la domenica) e né tanto meno il dipendente può costringerlo.
Cosa dice la Corte di Cassazione
Su tale punto ci viene in aiuto la Corte di Cassazione la quale ha più volte precisato che nel computo del periodo di malattia del dipendente devono essere conteggiati anche i giorni festivi che ricadano all’interno del periodo di malattia in virtù di una presunzione “iuris tantum” di continuità della stessa desumibile dalla circostanza che essi sono preceduti o seguiti da giorni di malattia, a prescindere dalla presentazione o meno della certificazione medica del lavoratore.
Pertanto, come più volte precisato anche dall’ARAN in materia, quello che rileva è solo la circostanza che, dopo un periodo di assenza per malattia, nella giornata del lunedì il dipendente non riprenda servizio sempre per motivi di malattia, risultante dalla certificazione medica, anche se la nuova non abbia alcuna attinenza o continuità con quella precedente.
In tale ambito, pertanto, non si pone alcuna necessità per il datore pubblico, per computare nel periodo di comporto anche il sabato e la domenica, di disporre di una certificazione recante anche la diagnosi della malattia che ha colpito il dipendente.
Conclusioni
In conclusione la scuola, in assenza di una certificazione medica che il medico non rilascerà, non può chiedere al dipendente l’obbligo di tale documentazione e non farà altro che includere d’”ufficio” il sabato e la domenica nell’assenza del dipendente, qualora ovviamente questi non faccia rientro il lunedì e si assenti sempre per malattia (anche con diversa diagnosi), anche in assenza di un certificazione medica che di fatto non include il sabato e la domenica.