– 03/06/2016 – La copertura assicurativa degli alunni (di Natalia Carpanzano)
Quando e per quali attività gli studenti sono coperti dall’assicurazione? L’ INAIL a questo proposito ha a più riprese puntualizzato gli ambiti di validità.
Di certo gli alunni e gli studenti degli istituti scolastici pubblici e privati devono essere assicurati all’INAIL quando svolgono esperienze tecnico-scientifiche, di laboratorio, esercitazioni pratiche e di lavoro.
Per esercitazioni pratiche si intendono: le lezioni d’informatica, di lingua straniera (svolte anche con l’ausilio di computer) e l’attività di educazione fisica. Alle esercitazioni di lavoro sono accomunate principalmente i viaggi d’istruzione o d’integrazione della preparazione d’indirizzo, programmati nel piano di offerta formativa.
La copertura assicurativa degli studenti copre solo gli infortuni che accadono nel corso delle attività scolastiche sopraindicate, con esclusione di quelli in itinere.
L’obbligo assicurativo INAIL esiste anche per gli studenti che partecipano ad attività di tirocinio curriculare.
L’articolo 2 del DPR n.156/1999 precisa infatti che “tutte le attività organizzate dalle istituzioni scolastiche sulla base di progetti educativi … sono proprie della scuola. In particolare sono da considerare attività scolastiche a tutti gli effetti … tirocini, corsi postdiploma, attività extracurriculari culturali, di sport per tutti, agonistiche e preagonistiche … “.
La circolare n. 24 del 12.09.2011 del Ministero del lavoro ha ulteriormente specificato che i tirocini curriculari sono definibili come tutti gli stage che soddisfano contemporaneamente i seguenti criteri: l’ente organizzatore è una Università o un ente di formazione abilitato al rilascio di titoli di studio; il soggetto beneficiario è uno allievo di scuola superiore, università, master e dottorati universitari o un allievo di istituti professionali e corsi di formazione; lo stage è svolto durante il percorso di studio.
La copertura assicurativa dello studente tirocinante è circoscritta ai rischi direttamente collegati alle attività rientranti nel progetto formativo, aventi i requisiti oggettivi di cui all’art.1 del DPR 1124/65. Sono da considerare tutelate le attività esercitate dal tirocinante, anche non svolte all’interno di uno stabilimento aziendale, bensì all’aperto, in un cantiere o in un luogo pubblico, purché riconducibili al progetto di alternanza scuola-lavoro, conformemente alle previsioni della convenzione sottoscritta tra scuola e azienda ospitante.
L’azienda ospitante può essere qualsiasi impresa, per esempio un ente pubblico, una società, uno studio professionale, un’impresa artigiana, agricola, familiare.