Orizzontescuola.it – 04/01/2018 – Visite fiscali ripetute e restrizioni su chi è escluso da obbligo di reperibilità. Orari invariati e visite anche di domenica (di Paolo Pizzo)
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Orari di reperibilità 9-13 e 15-18, visite fiscali anche di domenica e variazione dell’indirizzo di reperibilità?
Nulla di nuovo. Sono altre le novità. Visite fiscali ripetute e restrizioni sulle esclusioni dall’obbligo di reperibilità per i dipendenti pubblici.
Il nuovo decreto del 17 ottobre 2017, n. 206 ha suscitato molta enfasi negli addetti ai lavori soprattutto per due punti:
- gli orari di reperibilità dei dipendenti pubblici;
- la presunta “novità” della visita fiscale possibile anche di domenica.
Non voglio deludere nessuno ma tali disposizioni erano già previste ed in vigore dal 2009.
È utile quindi fare chiarezza.
FASCE ORARIE DI REPERIBILITÀ E VISITE FISCALI ANCHE DI DOMENICA
L’art. 3 del nuovo decreto non cambia di una virgola rispetto al precedente ordinamento (art 1 del DM 206/2009) disponendo:
“In caso di assenza per malattia, le fasce di reperibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono fissate secondo i seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. L’obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi.”
Pertanto, rimangono invariati per i dipendenti pubblici gli orari di reperibilità rispetto al decreto del 2009 così come rimane invariata la possibilità per l’Amministrazione di disporre la visita fiscale nei giorni non lavorativi e festivi.
Sottolineiamo, se ce ne fosse bisogno, che l’obbligo di reperibilità durante i giorni non lavorativi e festivi è dovuto ovviamente solo se tali giorni sono ricompresi nella certificazione medica.
VISITA FISCALE DISPOSTA PIÙ VOLTE ANCHE PER LO STESSO EVENTO MORBOSO
Questa sì che è una delle novità.
Ricordiamo infatti che nella previgente disciplina tra gli esclusi dall’obbligo del rispetto delle fasce di reperibilità (art. 2 DM 206/2009) vi erano anche i dipendenti nei confronti dei quali era stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato.
Pertanto, per ogni evento morboso era possibile un solo controllo fiscale dopodiché il dipendente non poteva più essere sottoposto ad altro controllo sempre con riferimento al periodo dello stesso evento morboso.
Ora, invece, all’art. 2 del nuovo DM 206/17 è previsto che le visite fiscali possono essere effettuate con cadenza sistematica e ripetitiva, anche in prossimità delle giornate festive e di riposo settimanale.
Pertanto, il dipendente, in tutto il periodo di malattia (stesso evento morboso) può essere sottoposto a più visite fiscali. Ovviamente anche nei giorni festivi sempre se tali giorni sono ricompresi nella certificazione.
DIPENDENTI ESCLUSI DALL’OBBLIGO DI REPERIBILITÀ: INTRODOTTA LA PERCENTUALE MINIMA DI INVALIDITÀ, CHI È IN INFORTUNIO SUL LAVORO DEVE RISPETTARE LE FASCE DI REPERIBILITÀ
L’altra novità riguarda la platea dei lavoratori esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità.
Per capire meglio le novità introdotte è utile riportare l’art. 2 dell’ormai abrogato DM 206/2009 il quale disponeva l’esclusione dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità per:
a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
b) infortuni sul lavoro;
c) malattie per le quali e’ stata riconosciuta la causa di servizio;
d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.
Il nuovo art. 4 del DM 206/17, invece, così dispone:
Sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l’assenza è riconducibile ad una delle seguenti circostanze:
a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
b) causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto;
c) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.
Tre quindi le novità:
-
Per ciò che riguarda l’assenza dovuta a malattia per causa di servizio si fa uno specifico riferimento ad una norma e alle tabelle ad essa allegate, mentre prima era una dicitura diciamo generica.
http://www.dag.mef.gov.it/normativa/pensioni/documenti/DPR_834_81.pdf
- Per quanto riguarda invece l’assenza dovuta a malattia riconducibile ad un’invalidità riconosciuta, ciò dobbiamo dire che non è assolutamente una novità, come qualcuno ha scritto, perché, come si evince chiaramente dal DM del 2009, l’esenzione dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità era già prevista. La novità sta invece nel fatto che così come era già prevista per il privato ora viene precisata la percentuale minima di invalidità che deve essere pari o superiore al 67%. Quindi, se vogliamo, una restrizione in tal senso.
- In ultimo, salta sicuramente all’occhio come i dipendenti in malattia per infortunio sul lavoro debbano, a differenza della previgente normativa, rispettare le fasce orarie di reperibilità! Certamente si rimane un po’ sorpresi. Se è vero infatti che la visita fiscale ha (o dovrebbe avere?) lo scopo di valutare solo lo stato di salute del dipendente, ci viene difficile capire come si potrà mettere in discussione tale stato di fronte ad una prognosi rilasciata dall’INAIL che è l’organo deputato alla valutazione di volta in volta dell’infortunio del lavoratore e a prescriverne la guarigione.
ATTENZIONE: RIMANE SEMPRE LA “POSSIBILITÀ” E NON L’“OBBLIGO” DELL’INVIO DELLA VISITA FISCALE (CON QUALCHE ECCEZIONE)
È utile anche qui sottolineare ciò che rimane invariato rispetto la previgente normativa.
Rimane infatti sempre la “possibilità” e non l’“obbligo” dell’amministrazione dell’invio della visita fiscale.
Il comma 1 della nuova disciplina continua a disporre che “La visita fiscale può essere richiesta, dal datore di lavoro pubblico, fin dal primo giorno di assenza dal servizio per malattia del dipendente…”.
“può essere richiesta…” non “deve essere richiesta…”
E al comma 3 che “le visite fiscali possono essere effettuate con cadenza sistematica e ripetitiva, anche in prossimita’ delle giornate festive e di riposo settimanale..”
Anche qui “possono…”
Unica eccezione:
Sempre il comma 3 richiama l’attenzione all’articolo 55-septies, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (comma in realtà sostituito dall’articolo 16, comma 9, del D.L. 6 LUGLIO 2011 N. 98) il quale continua a disporre, come per la previgente normativa, che:
“Le pubbliche amministrazioni dispongono per il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all’effettuazione della visita, tenendo conto dell’esigenza di contrastare e prevenire l’assenteismo. Il controllo è in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative”.
Quindi nulla di nuovo.
COMUNICAZIONE DELLA VARIAZIONE DELL’INDIRIZZO DI REPERIBILITÀ
In ultimo, per ciò che riguarda la comunicazione del dipendente di un’eventuale variazione dell’indirizzo di reperibilità (art. 6 del nuovo decreto), anche qui nessuna novità per i dipendenti della scuola.
Il CCNL 2007 all’art 17 comma 13 aveva già disposto chiaramente che:
“Il dipendente, che durante l’assenza, per particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello di residenza o del domicilio dichiarato all’amministrazione deve darne immediata comunicazione, precisando l’indirizzo dove può essere reperito.”
Disposizione già contenuta anche in diverse circolari della Funzione Pubblica.
Riforma visite fiscali e assenze per malattia, pubblicato in G.U. il decreto. Quali novità?