Orizzontescuola.it – 04/03/2019 – Visite specialistiche ATA. Quando si considerano malattia e si decurta stipendio (di Paolo Pizzo)
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Giungono in redazione diverse richieste di chiarimenti da parte delle segreterie su come considerare le assenze per visite specialistiche al personale ATA.
La normativa
L’art. 33 del CCNL Scuola del 19.4.2018 prevede ulteriori specifici permessi ai dipendenti ATA per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore per anno scolastico, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro.
Si precisa che anche se si parla di “ore” rientrano comunque nella categoria di “RIPOSI, PERMESSI E CONGEDI”, sia se si tratta di “assenza oraria visita medica” (A042/AN21), sia se è “assenza giornaliera visita medica”(codice A043/AN22).
Quando considerare i permessi intera giornata lavorativa senza operare la trattenuta
Il comma 2 dell’art. 33 “premette” che i permessi sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del computo del periodo di comporto e sono sottoposti al medesimo regime economico delle stesse.
Il comma 4 dispone che Ai fini del computo del periodo di comporto, sei ore di permesso fruite su base oraria corrispondono convenzionalmente ad una intera giornata lavorativa.
Dal combinato dei due commi appare chiaro che, per esempio, per il personale ATA che si assenta in più giornate fruendo del permesso in ore, giorni X 3 ore e giorno Y 3 ore, raggiungendo le 6 ore avrà computato un giorno di malattia. Senza però che ci sia la trattenuta.
Questo perché il dipendente fruisce di permessi che non coprono l’intera giornata lavorativa (es. 3 ore su 6 oppure 3 ore su 7.12 e così via), per cui non è comunque possibile effettuare la trattenuta, ma comunque le ore rileveranno ai fini del computo di un giorno di malattia quando si aggiungeranno ad altre ore (di altre giornate) fino a raggiungere il totale di 6 ore (es. 2 ore giorno X + 2 ore giorno Y + 2 ore giorno Z o, come detto, 3 ore giorno X + 3 ore giorno Y ecc).
E così per le altre 12 ore rimanenti: ove si raggiunga, di nuovo, il numero di sei, esse daranno luogo al computo di un altro giorno nel periodo di comporto (sempre senza operare la trattenuta).
Attenzione: In questo caso, per esempio, è utile precisare che se il dipendente si assenta per l’intera giornata in cui ha 7 ore e 12, quell’ora e 12 “in più” sarà, comunque, considerata successivamente, nel senso che si sommerà alle ulteriori ore di permesso eventualmente fruite al medesimo titolo nel corso dell’anno di riferimento e, ove, si raggiunga, di nuovo, il numero di sei, si considererà giorno di malattia:
• Giorno X si assenta per 7 ore e 12 (prima giornata di malattia perché è almeno di 6 ore);
• Giorno Y si assenta per 5 ore e quindi non per l’intera giornata.
Quell’ora e 12 del giorno X si sommerà alle 5 ore del giorno Y e si raggiungeranno nuovamente le 6 ore (scatta la seconda giornata di malattia).
Quando considerare i permessi intera giornata lavorativa e contestualmente operare la trattenuta
I commi 5 e 6 dispongono, rispettivamente che:
• I permessi orari possono essere fruiti anche cumulativamente per la durata dell’intera giornata lavorativa. In tale ipotesi, l’incidenza dell’assenza sul monte ore a disposizione del dipendente viene computata con riferimento all’orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.
• Nel caso di permesso fruito su base giornaliera, il trattamento economico accessorio del lavoratore è sottoposto alla medesima decurtazione prevista dalla vigente legislazione per i primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia
Quindi, nel caso il dipendente che fruisce di permessi copra l’intera giornata lavorativa (es. 6 ore o 7.12), la scuola in questo caso deve sia considerare il giorno di assenza nel periodo di comporto che effettuare la trattenuta dell’accessorio.
Dovrà, inoltre, ai fini delle 18 ore complessive scalare le ore effettive che il lavoratore avrebbe dovuto svolgere in quella giornata (18 ore meno 6 ore; 18 ore meno 7.12..).
Conclusioni
• La scuola non deve mai effettuare la trattenuta dell’accessorio ogni volta che i permessi sono fruiti in ore ma non si copre l’intera giornata lavorativa (il dato di fatto è che il dipendente comunque in quella giornata presta delle ore di lavoro) o comunque non si raggiunga la somma delle 6 ore.
• La scuola dovrà computare le ore in assenza per malattia quando, sommandole, si raggiungono le 6 ore, anche se queste sono prese in giornate diverse (2+2+2; 3+3; 2+3+1 ecc.) ma non dovrà applicare la trattenuta;
• La scuola deve computare l’assenza in malattia e contestualmente applicare la trattenuta quando l’assenza copra l’intera giornata lavorativa, ovvero il dipendente non presta alcuna ora lavorativa in quella giornata (si assenta per tutte le 6 ore o per tutte le 7.12).