Orizzontescuola.it – 04/10/2018 – Studente infortunato, la famiglia deve provare le inadempienze scuola per il risarcimento. Sentenza (di Avv. Marco Barone)
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Un genitore citava il MIUR e la scuola in cui era iscritto il proprio figlio, iscritto la l’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia.
I fatti
Il bambino mentre si trovava nell’area giochi, nel giardino della scuola, scendendo dallo scivolo piccolo ivi presente cadeva a terra mal posizionando il braccio sinistro e procurandosi un trauma a livello del gomito. Il fatto avveniva durante la ricreazione, alla presenza dell’insegnante di alcuni compagni di sezione. Il bambino veniva trasportato dai soccorritori del 118 presso il Pronto Soccorso ove veniva diagnosticata la frattura dell’omero. A seguito del sinistro la famiglia rinunciava ad un viaggio programmato, perdendo le somme spese per l’acquisto dei biglietti aerei. Chiedeva il risarcimento dei danni patrimoniali (per spese mediche) e non patrimoniali (per lesione dell’integrità psico-fisica e per “danno morale”) subiti dal figlio e quantificati in Euro 16.979,60 (rimettendosi però a diversa quantificazione del giudice), ritenendo che la responsabilità dell’Istituto scolastico si fondi, come da giurisprudenza consolidata, sull’art. 1218 c.c., dal momento che sulla scuola e sui suoi organi incomberebbe un obbligo di vigilanza per effetto dell’iscrizione a scuola. Infatti, l’iscrizione di N. presso l’istituto scolastico avrebbe determinato la nascita di un vincolo negoziale tra le parti; in particolare il rapporto tra le stesse sarebbe da configurarsi come un “contratto di protezione”, secondo il quale tra gli interessi che debbono essere realizzati da parte della scuola vi è anche quello all’integrità fisica dell’allievo (sono richiamate le sentenze Cass. SS. UU. N. 577/2008 e Cass. N. 18805/2009). Così il Tribunale di Trieste con Sent., 13-06-2018:
Sulla responsabilità contrattuale della scuola
L’attore ha fornito una ricostruzione della responsabilità dell’istituto scolastico per danni per l’alunno a sé stesso che corrisponde a recenti arresti giurisprudenziali. È corretto, infatti, che recenti pronunce della Corte di Cassazione hanno avallato la tesi per cui “in caso di danno cagionato dall’alunno a se stesso, la responsabilità dell’Istituto scolastico e dell’ insegnante ha natura contrattuale, atteso che, quanto all’Istituto, l’accoglimento della domanda di iscrizione determina l’instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge l’obbligo di vigilare sulla sicurezza e sull’incolumità del discepolo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni; quanto al precettore, tra insegnate e allievo di instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico nell’ambito del quale il primo assume anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l’alunno si procuri da solo un danno alla persona” (cfr. Cass. 3695/16; Cass. 10516/17; Cass. 2413/14).
Va provato l’inadempimento della scuola
Tuttavia, va rimarcato nella fattispecie concreta al nostro esame che in materia di responsabilità contrattuale il soggetto danneggiato non può limitarsi ad allegare e provare il danno, dovendo indicare anche quali siano i profili di inadempimento in cui sarebbe incorso il personale dell’istituto scolastico. Tale allegazione può talvolta desumersi implicitamente dal contesto dell’atto giudiziario nei casi in cui l’obbligazione inadempiuta ha un contenuto più semplice (es. contratto di compravendita in cui non sia pagato il prezzo o il bene sia viziato), richiede invece una maggiore specificazione quando il contratto, come nel nostro caso, abbia una pluralità di prestazioni (per es. nelle obbligazioni alternative oppure nelle obbligazioni con facoltà alternativa).
Obbligo di vigilanza evoca obblighi di protezione
Nel caso di specie l’invocato obbligo di vigilanza evoca gli obblighi di protezione, che derivano dai doveri di buona fede (art. 1175 e art. 1375 c.c.), i quali per loro stessa natura e funzione non sono predeterminati, ma vanno individuati e commisurati al concreto interesse del creditore del rapporto obbligatorio (in termini Cass. 10516/2017: “In tema di danni subiti dall’alunno, la natura contrattuale della responsabilità ascrivibile all’istituto scolastico ed al singolo insegnante, che deriva, rispettivamente, dall’iscrizione scolastica e dal contatto sociale qualificato, implica l’assunzione dei cd. doveri di protezione, enucleati dagli artt. 1175 e 1375 c.c., i quali devono essere individuati e commisurati all’interesse del creditore del rapporto obbligatorio ….“). È, dunque, in questi casi onere del creditore porre particolare attenzione nello specificare i profili di inadempimento da cui ritiene sia derivato un danno. Peraltro, talvolta, come nelle ipotesi di responsabilità di medici o per danni agli alunni, l’obbligo di attivarsi con specifiche prestazioni sorge in relazione a concrete situazioni di fatto non predeterminabili in astratto, ma che il danneggiato deve porre in evidenza per adempiere al suo onere di allegazione.
Per questi motivi, ricorso respinto e parte attrice condannata a pagare oltre 4 mila euro di spese legali.