– 04/02/2016 – Risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici. L’inidoneità e la destinazione ad altre mansioni (di Nino Sabella)
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La risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, compreso il personale delle Istituzioni scolastiche, e il collocamento in altro ruolo rispetto a quello di inquadramento sono disciplinati dal D.P.R. n. 171/2011 (d’ora in avanti Regolamento).
Detto D.P.R. contiene il Regolamento, che disciplina la risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici per inidoneità psicofisica ai sensi dell’articolo 55-octies del decreto legislativo n. 165/01 (modificato dal decreto legislativo n. 150/09), e rinvia al DPR n. 461/01 riguardo ai soggetti preposti all’accertamento della condizione di inabilità.
Procediamo all’analisi del Regolamento al fine di illustrare:
A. il personale soggetto all’eventuale risoluzione del rapporto di lavoro;
B. il concetto di inidoneità psicofisica;
C. i soggetti che possono avviare la procedura di accertamento di inidoneità;
D. gli organi preposti ad accertare l’inidoneità;
E. la procedura di dichiarazione di inidoneità;
F. le misure cautelari per impedire che il soggetto inidoneo possa causare danni all’amministrazione e all’utenza;
G. la destinazione ad altri compiti;
H. la risoluzione del rapporto di lavoro.
A. Personale soggetto all’eventuale risoluzione del rapporto di lavoro
La risoluzione del rapporto di lavoro o la destinazione ad altre mansioni riguarda, leggiamo all’articolo 1 del Regolamento, il personale delle pubbliche amministrazioni definite all’articolo 1 comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001.
È escluso da quanto appena detto e, quindi, sottoposto ai rispettivi ordinamenti, il personale indicato all’articolo 3 del suddetto decreto: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili; gli avvocati e procuratori dello Stato; il personale militare e delle Forze di polizia di Stato; il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia; i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall’articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 691/1947 e dalla legge n. 281/1985 e successive modificazioni ed integrazioni, e dalla legge n. 287/1990.
B. Inidoneità psicofisica
L’inidoneità psicofisica, per avviare la procedura di risoluzione del rapporto di lavoro o la destinazione ad altri compiti, deve essere permanente e può essere relativa o assoluta.
L’inidoneità psicofisica permanente assoluta si ha in soggetti che, a causa di infermità o difetto fisico e/o mentale, non possono svolgere alcuna attività lavorativa.
L’inidoneità psicofisica permanente relativa, invece, si ha in soggetti che, a causa di infermità o difetto fisico e/o mentale, non possono svolgere alcuni o tutti i compiti previsti.
Nel caso del personale scolastico, ad esempio, può succedere che un insegnante abbia problemi di salute tali da non poter più stare a scuola, in quanto non più capace di intrattenere relazioni positive e pacifiche con colleghi, alunni e operatori scolastici in genere; oppure un insegnante, ad esempio di scuola primaria o infanzia, avendo problemi fisici non può più insegnare e, quindi, viene destinato ad altri compiti (ad es. a svolgere funzioni di assistente amministrativo).
- C. Soggetti che possono avviare la procedura di accertamento di inidoneità
La procedura di accertamento di inidoneità psicofisica può essere attivata dall’Amministrazione in cui opera il dipendente in questione oppure può essere richiesta dal dipendente stesso.
Il dipendente può avviare detta procedura soltanto dopo aver superato l’anno di prova.
L’amministrazione, dal canto suo, può attivare la procedura, sempre dopo il superamento del periodo di prova del dipendente, solo in presenza di determinate condizioni:
- assenza del dipendente per malattia, superato il primo periodo di conservazione del posto previsto nei contratti collettivi di riferimento;
- disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti, che fanno fondatamente presumere l’esistenza dell’inidoneità psichica permanente assoluta o relativa al servizio;
- condizioni fisiche che facciano presumere l’inidoneità fisica permanente assoluta o relativa al servizio.
Quanto al primo punto, il vigente CCNL Scuola prevede che il personale docente e ATA abbia diritto alla conservazione del posto per un periodo di 18 mesi di malattia in triennio (9 mesi più altri 9 mesi).
Pertanto l’amministrazione scolastica può attivare la procedura per l’accertamento dell’inidoneità psicofisica dopo 9 mesi di assenza per malattia del personale in questione.
D. Organi preposti ad accertare l’inidoneità
L’articolo 4 del Regolamento, relativamente agli organi preposti all’accertamento dell’inidoneità, rinvia al D.P.R. n. 461/01 articoli 6, 9 e 15, che prevedono l’accertamento dell’inidoneità:
l’articolo 6 da parte della Commissione medica territorialmente competente, composta da 3 ufficiali medici e il cui Presidente è il direttore dell’Ente sanitario militare o l’ufficiale superiore medico da lui delegato;
l’articolo 9 da parte della Commissione medica (dell’Azienda sanitaria locale territorialmente competente), di cui all’articolo 1 comma 2 della legge 15 ottobre 1990 n. 295, ovvero alla Commissione medica di verifica, di cui all’articolo 2-bis comma 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997 n. 157, come modificato dall’articolo 5 del decreto legislativo 29 giugno 1998 n. 278, competente secondo i criteri indicati all’articolo 6, comma 1.
L’articolo 15 prevede che l’Amministrazione invii alla Commissione (art. 6) una relazione recante tutti gli elementi informativi disponibili.
E. Procedura di dichiarazione di inidoneità
La procedura di dichiarazione di inidoneità è differente a seconda del motivo per cui la medesima viene attivata da parte dell’Amministrazione.
Nel caso di assenza del dipendente per malattia, l’Amministrazione, dopo i primi 9 mesi e prima di concedere un ulteriore periodo di altri 9 mesi, procede alla verifica dello stato di salute del dipendente (dopo averlo naturalmente avvisato), tramite l’organo medico competente, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di permanente inidoneità psicofisica assoluta o relativa.
Nel caso, invece, di disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti o di condizioni fisiche che facciano presumere l’inidoneità fisica permanente assoluta o relativa al servizio, l’Amministrazione può richiedere l’accertamento (comunicandolo contestualmente al dipendente), senza limiti temporali, diversamente dal caso sopra descritto.
Tutte le comunicazione tra gli uffici, previste dal Regolamento (leggiamo all’articolo 5 del Regolamento), avvengono per via telematica ai sensi del D.L.vo 82/05 “Codice dell’Amministrazione digitale” e successive modificazioni e nel rispetto del decreto legislativo n. 196 del 2003 (Trattamento di dati personali).
La trasmissione dei documenti, relativi al procedimento, possono essere inviati al dipendente o in forma digitale (su richiesta delle stesso) o in forma cartacea. In quest’ultimo caso, la documentazione relativa alle condizioni di salute dell’interessato è inserita in un plico chiuso, che deve essere allegato alla nota di trasmissione.
- F. Misure cautelari
L’Amministrazione, al fine di evitare il sorgere di situazioni di pericolo per la sicurezza e l’incolumità del dipendente interessato, degli altri dipendenti e dell’utenza, può disporre, prima della verifica dell’inidoneità, la sospensione cautelare dal servizio del dipendente sino alla data della visita.
La sospensione cautelare può essere disposta anche in caso di assenza ingiustificata del dipendente alla visita di inidoneità; se il dipendente non si presenta alla seconda visita, senza alcun giustificato motivo, l’Amministrazione può risolvere il rapporto di lavoro con preavviso a seguito del procedimento di cui all’articolo 55-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001.
La sospensione va prima comunicata al dipendente, tranne che in casi d’urgenza debitamente motivati; entro i successivi 5 giorni dalla comunicazione, il dipendente può presentare memorie e documenti da sottoporre al vaglio dell’amministrazione.
La sospensione, che ha una durata massima di 180 giorni (eccetto proroghe per giustificati motivi), è disposta con atto motivato e comunicata all’interessato.
La sospensione perde immediatamente efficacia, qualora dall’accertamento medico non venga riscontrata alcuna inidoneità psicofisica tale da costituire pericolo per l’incolumità del dipendente interessato, degli altri dipendenti e dell’utenza.
Durante la sospensione cautelare, al dipendente spetta una retribuzione pari a quella spettante in caso di assenza per malattia in base alla legge e ai contratti collettivi, tranne al dipendente che non si è presentato, senza giustificato motivo, alla visita di inidoneità; in quest’ultimo caso gli spetterà una retribuzione pari al trattamento previsto dai CCNL in caso di sospensione cautelare in corso di procedimento penale.
Il dipendente che risulta, in seguita alla visita, perfettamente idoneo si vedrà corrispondere le somme decurtategli, eccetto il dipendente che non si è presentato, senza giustificato motivo, alla visita di inidoneità.
Il periodo di sospensione è valido ai fini dell’anzianità di servizio.
Per la retribuzione del personale docente in malattia si veda le guide del prof. Paolo Pizzo.
G. Destinazione ad altri compiti
L’accertamento di verifica può avere, come suddetto, due esiti: inidoneità permanente relativa allo svolgimento delle mansioni proprie del ruolo di inquadramento o inidoneità permanente assoluta che non permette lo svolgimento di alcuna attività lavorativa.
Nel primo caso l’amministrazione farà di tutto per assegnare il dipendente, in base ai titoli posseduti e all’esito del l’accertamento medico, ad altre mansioni proprie di un ruolo equivalente (nel settore di appartenenza) o anche inferiore, fermo restando il trattamento economico fisso e continuativo corrispondente all’area ed alla fascia economica di provenienza
Se non sono presenti profili professionali adeguati, in base agli esiti dell’accertamento medico, l’Amministrazione colloca il dipendente in soprannumero e rende, conseguentemente indisponibili, sino a successivo riassorbimento, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.
Se risulta impossibile rendere indisponibili i posti per carenza d’organico, l’amministrazione attiverà una consultazione di mobilità, anche temporanea, presso altre amministrazioni ubicate nell’ambito territoriale della provincia, al fine di ricollocare il dipendente interessato. Se la consultazione, trascorsi 90 giorni, non va a buon fine, si applica l’articolo 33 del decreto legislativo n.165 del 2001.
La procedura appena descritta riguarda anche il personale dirigente, almeno nella prima fase, ovvero il collocamento in un ruolo pari, quindi dirigenziale, a quello di riferimento, per cui l’amministrazione può conferire un incarico dirigenziale, tra quelli disponibili, diverso e compatibile con l’esito dell’accertamento medico, assicurando eventualmente un adeguato percorso di formazione.
Nel caso di indisponibilità di posti di funzione dirigenziale, il dirigente con inidoneità permanente relativa è collocato a disposizione dei ruoli di cui all’articolo 23 del decreto legislativo n. 165/01 e successive modificazioni, senza incarico.
Anche nel caso di personale con funzioni dirigenziali destinato ad un ruolo che prevede una retribuzione inferiore, il dirigente in questione conserva il trattamento economico più favorevole del ruolo di provenienza.
Nel caso di dirigenti incaricati ai sensi dell’ articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, la cui inidoneità risulti incompatibile con lo svolgimento dell’incarico stesso, l’Amministrazione procede alla revoca e dispone il rientro presso le amministrazioni di appartenenza nella posizione lavorativa ricoperta in precedenza.
Il personale docente inidoneo permanentemente a svolgere la funzione d’insegnamento, ma che può essere adibito ad altre mansioni, può essere ricollocato, anche temporaneamente, presso altre pubbliche amministrazioni (mobilità intercompartimentale) ai sensi all’ articolo 3 comma 127 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
L’inquadramento nei profili ATA del personale docente inidoneo permanentemente a svolgere la funzione docente ma idoneo ad altri compiti è disciplinato dal D.M. 79/2011.
I criteri di ricollocazione del dipendente devono essere oggetto di informativa sindacale.
H. Risoluzione per inidoneità permanente assoluta
La risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità avviene nel caso in cui al dipendente venga riscontrata un’inidoneità permanente assoluta per cui non può svolgere alcuna attività lavorativa.
L’amministrazione, previa comunicazione all’interessato entro 30 giorni dal ricevimento del verbale di accertamento medico, risolve il rapporto di lavoro e corrisponde, se dovuta, l’ indennità sostitutiva del preavviso.
Focalizzando la nostra attenzione sul personale docente, è doveroso ricordare che il D.P.R. n. 171/2011 è stato oggetto di contenziosi per il fatto di destinare ad altre mansioni il personale dichiarato permanentemente inidoneo e non collocarlo a riposo ricorrendo all’Istituto della dispensa dal servizio.
Possiamo ricordare a titolo esemplificativo due sentenze che hanno costretto il MIUR a reintegrare e collocare a riposo due docenti inidonei, che si erano rifiutati di svolgere altre mansioni, chiedendo di essere dispensati dal servizio ai sensi dell’art. 4.4 del D.M. n. 79/2011.
Di seguito le due sentenze riportate dalla nostra redazione nell’articolo “Burnout: inidoneità all’insegnamento e diritto alla dispensa dal servizio”
DOCENTE INIDONEO HA DIRITTO ALLA DISPENSA, NON AD ESSERE UTILIZZATO IN MANSIONE DIVERSA. SENTENZA DI SULMONA
inviato dall’ Avv. Nino Ruscitti – Il Giudice del Lavoro di Sulmona, Ciro Marsella, ha accolto un ricorso ex art. 700 c.p.c. patrocinato dall’Avv. Nino Ruscitti del foro di Sulmona ed ha riconosciuto, con ordinanza depositata in data 09.07.2014, il diritto di una docente dichiarata “non idonea all’insegnamento in modo assoluto e permanente. Si idonea ad altri compiti ispettivo-amministrativi” ad ottenere il provvedimento di dispensa anziché proseguire nel servizio con mansioni diverse.
Il Tribunale di Sulmona ha infatti osservato che, “con riferimento al comparto scuola, anche successivamente all’entrata in vigore del citato DPR n. 171/2011, è rimasta applicabile la disciplina previgente da individuarsi come di perdurante attualità in quanto di previsione normative successive al d.lgs. 27 ottobre 2009 n. 150”.
Il D.P.R. 27 luglio 2011 n. 171 all’art. 7, comma 9, prevede che “resta salvo per il personale docente del comparto scuola e delle istituzioni di alta cultura la normative di cui all’art. 3, comma 127, della legge 24.12.2007 n. 244” laddove quest’ultimo rinviando al CCNI del 25.06.2008, concernente i criteri di utilizzazione del personale della scuola, ha espressamente previsto (art. 2, comma 2, CCNI) per il “personale che viene riconosciuto permanentemente inidoneo per motivi di salute, allo svolgimento della funzione di docente o di educatore” la possibilità di ottenere la dispensa dal servizio.
Del resto, nota il Tribunale di Sulmona, alcun dubbio può sussistere che l’istituto della “dispensa” disciplinato dall’art. 512 T.U. della Scuola sia ancora in vigore cosi come, del resto, dello stesso istituto continua a farsi riferimento nel D.M. n. 79 del 12.09.2011.
La sentenza appare innovativa in materia ed è risolutiva della nota e dolorosa questione che vede costretti i docenti “dichiarati inidonei alla funzione” a proseguire nel servizio alle dipendenze del MIUR in una mansione diversa e con orario di lavoro raddoppiato.
Sentenza Tribunale Udine 159 del 24 aprile 2014 – Dispensa docente non idoneo al servizio
Il docente non idoneo al servizio ha diritto alla dispensa e non può essere obbligato a compiti diversi. Sentenza del Tribunale di Udine a seguito di un ricorso patrocinato dalla FLC CGIL.
La FLC CGIL comunica l’esito di una sentenza in cui il docente dichiarato inidoneo al servizio ha diritto alla dispensa per motivi di salute e non può essere obbligato dall’amministrazione ad essere utilizzato in compiti diversi. È questa la rilevante sentenza del giudice del Tribunale di Udine che ha riconosciuto il diritto alla dispensa ad una docente inidonea che era stata licenziata dall’amministrazione perché aveva rifiutato l’utilizzo in altri compiti.
La docente era stata dichiarata inabile al servizio ma idonea ad altri compiti e pertanto l’ amministrazione intendeva obbligarla a prestare servizio in qualità di non docente. A fronte del rifiuto della docente e alla sua richiesta di essere dispensata dal servizio (ai sensi dell’art. 4.4 del DM 79/2011 che disciplina la ricollocazione del personale dichiarato inidoneo nei ruoli ATA), il dirigente scolastico dell’istituto presso cui la docente era titolare l’ha dichiarata decaduta dall’impiego ritenendo che l’art. 7 comma 2 del DPR 171/2011 (ovvero il regolamento in materia di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici inidonei) avesse cancellato la possibilità della dispensa.
Il giudice invece ha ritenuto fondata la domanda di dispensa avanzata dalla docente poiché per il giudice è lo stesso DPR 171/2011 all’art. 7 comma 9 a prevedere l’applicabilità della disciplina previgente al personale docente della scuola.
Il giudice inoltre ha ravvisato nel comportamento dell’amministrazione tutta una serie di illegittimità sul piano procedurale oltre che di merito per cui ha ritenuto di censurare la decisione dell’amministrazione e ha ordinato l’immediata riammissione in servizio della docente e il suo successivo collocamento in dispensa dal servizio per motivi di salute. Inoltre il giudice ha condannato l’amministrazione al pagamento degli stipendi non percepiti oltre che delle spese di lite.