– 04/11/2015 – Permessi retribuiti per lutti: a chi spettano e criteri di fruizione (di Paolo Pizzo)
I permessi retribuiti per lutti sono espressamente disciplinati per il personale docente, educativo ed ATA dagli artt. 15/1 (personale a TI) e 19/9 (personale a TD) del CCNL comparto Scuola.
Tali articoli prevedono che il dipendente della scuola (sia assunto a tempo indeterminato che determinato), ha diritto, sulla base di idonea documentazione anche autocertificata, a permessi RETRIBUITI per lutti per perdita del coniuge di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica o convivente stabile e di affini di primo grado: gg. 3 per evento, anche non continuativi. I permessi sono erogati a domanda, da presentarsi al dirigente scolastico da parte del personale docente, educativo ed ATA.
La norma opera un riconoscimento della convivenza prevedendo il permesso in caso di decesso di un soggetto convivente con il dipendente stesso.
I permessi si intendono per ogni evento luttuoso nell’anno scolastico.
PER QUALE PARENTE O AFFINE È POSSIBILE FRUIRE DEL PERMESSO
I 3 giorni di permesso retribuito per lutti sono attribuiti al dipendente a seguito di lutto per la scomparsa dei genitori, figli naturali, adottati, affiliati, nonni, fratelli/sorelle, nipote di nonni naturali, suoceri, nuore, generi, o convivente purché la stabile convivenza risulti da certificazione anagrafica.
Più schematicamente i 3 giorni di permesso retribuito possono essere fruiti per il decesso:
- Del coniuge;
- Di parenti entro il secondo grado (per i quali non occorre il requisito della convivenza): genitori, figli naturali, adottati o affiliati (I grado); nonni, fratelli e sorelle, nipoti di nonni naturali (figli dei figli) (II grado);
- Di affini di primo grado (per i quali non occorre il requisito della convivenza): suoceri, generi e nuore.
- Di conviventi stabili: A condizione che la convivenza risulti da certificazione anagrafica.
Ricordiamo che il patrigno (o la matrigna) con figliastri risulta essere un affine di primo grado e, quindi, uno dei soggetti espressamente contemplati dalla disposizione contrattuale in argomento.
I permessi non spettano invece per il decesso di nipoti e/o zii propri (parenti di III grado) o del coniuge (affini di III grado); non spetta neanche per il decesso dei cognati (affini di II grado).
In tutti i casi in cui il permesso non spetti (es. decesso di uno zio o di un cognato), il dipendente può comunque ricorrere alla fruizione dei permessi per motivi personali o familiari (art 15/2 del CCNL comparto Scuola per il personale a tempo indeterminato; art 19 dello stesso Contratto per il personale a tempo determinato).
I PERMESSI RETRIBUITI SI INTENDONO PER “OGNI EVENTO” LUTTUOSO
Così stabilisce la norma.
Il diritto ai permessi in parola non è quindi da intendere come “3 giorni complessivi ad anno scolastico”, ma tali giorni sono invece utilizzabili in relazione a ciascun episodio luttuoso (3 giorni per “ogni evento luttuoso”) che si può verificare durante lo stesso anno scolastico prescindendo da qualsiasi limite temporale tra un decesso e l’altro.
I PERMESSI RETRIBUITI POSSONO ESSERE FRUITI ANCHE IN MODO FRAZIONATO
Il permesso di 3 giorni può essere fruito in un’unica soluzione (es. lunedì, martedì e mercoledì) oppure in modo frazionato durante l’anno scolastico in cui è avvenuto il decesso (es. con permessi di uno o due giorni, non per forza 3, non consecutivi durante l’anno scolastico in cui è avvenuto il decesso).
Es. di fruizione frazionata:
Il dipendente può richiedere i permessi per le giornate di venerdì, sabato e lunedì. Oppure di venerdì, lunedì e martedì.
In questo caso nei giorni di permesso fruiti non dovranno essere considerati i giorni festivi e quelli “liberi” o non lavorativi.
Pertanto, se un dipendente chiede di fruire dei permessi nella giornata di venerdì, sabato e lunedì, la domenica non potrà essere ricompresa nell’assenza.
Nel caso in cui il dipendente abbia un giorno libero settimanale (il caso più comune è del docente di I e II grado che ha un orario settimanale distribuito su 5 giorni), tale giorno può non essere ricompreso nell’assenza: il dipendente in questione potrà quindi fruire dei 3 giorni nelle giornate di martedì, mercoledì e venerdì avendo per esempio il giovedì come “giorno libero” settimanale.
PERIODO DI TEMPO IN CUI È POSSIBILE FRUIRE DEI PERMESSI
Gli artt. 15/1 e 19/9 del CCNL comparto Scuola non specificano entro quanto tempo è possibile fruire dei permessi (la norma lo ha invece espressamente previsto per il congedo matrimoniale).
Pertanto nulla è stato innovato rispetto a ciò che la norma prevedeva nel precedente Contratto (2003).
La scuola e il dipendente richiedente il permesso hanno quindi l’obbligo di osservare quanto previsto dall’ARAN per il comparto Scuola. I pareri in merito sono stati due e sono tuttora vigenti.
L’ARAN (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) con nota Prot. sc2/7944 del 19-XI-2003 (Oggetto: art. 15 del CCNL Scuola 24-7-2003) ad un quesito relativo ai permessi per lutto e a cosa si dovesse intendere con l’espressione “evento o occasione” afferma:
“L’espressione “evento o occasione” deve intendersi come la causa che fa sorgere il diritto del dipendente e non il “dies a quo” dello stesso.
Quest’ultimo si affida ad evidenti ragioni di buon senso da riferire, comunque, alla volontà dell’interessato che, per motivi organizzativi che attengono alla sfera di personali decisioni, potrà differirne la fruizione in un periodo di tempo ragionevolmente congruo rispetto all’evento”.
Sempre l’ARAN, in risposta ad un altro quesito per il comparto Scuola (Esiste un limite temporale entro cui fruire dei permessi retribuiti per lutto?), riafferma:
“A parere di questa Agenzia, l’art. 15, comma 1, alinea II^ del CCNL 29/11/2007 del comparto Scuola che disciplina i permessi retribuiti per lutto, seppure non disponga il limite temporale entro cui utilizzare i 3 giorni concessi al dipendente avente diritto, autorizza, comunque, l’utilizzo non oltre un ragionevole lasso di tempo dall’evento stesso in considerazione della natura specifica che origina tali permessi.
Nel caso paradossale proposto nel quesito, a nostro avviso, il dipendente potrà beneficiare di altri istituti normativi del contralto di lavoro, come ferie o permesso retribuito per particolari motivi personali e familiari.”
Pertanto, il permesso per lutto può essere fruito in occasione dell’evento, e, quindi, con una decorrenza che può essere spostata anche di qualche giorno rispetto all’evento stesso, anche in modo non continuativo.
LA NON APPLICABILITÀ DEL D.M. 278/2000 AL COMPARTO SCUOLA
Il D.M. n. 278/2000 (Regolamento recante disposizioni di attuazione dell’articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, concernente congedi per eventi e cause particolari), all’art. 1 commi 1 e 2 precisa che:
“La lavoratrice e il lavoratore, dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, hanno diritto a tre giorni complessivi di permesso retribuito all’anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore medesimi. Per fruire del permesso, l’interessato comunica previamente al datore di lavoro l’evento che dà titolo al permesso medesimo e i giorni nei quali esso sarà utilizzato. I giorni di permesso devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso o dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici”.
Tale D.M. prevede che i tre giorni lavorativi siano unici sia in caso di lutto che in caso di grave malattia.
Il CCNL comparto Scuola, invece, agli artt. 15 e 19 contiene una maggiore tutela per il dipendente assunto a tempo indeterminato e determinato anche sotto il profilo quantitativo, poiché prevede la possibilità di fruire di tre giorni di permesso per “ogni evento luttuoso” (offre quindi la possibilità di potere utilizzare i permessi medesimi in relazione a ciascun episodio luttuoso).
Tali giorni, oltretutto, possono essere fruiti anche in modo frazionato.
Pertanto, l’art. 1 del D.M. citato non può essere applicato ai dipendenti del comparto Scuola e si deve adottare solo nel caso i permessi per lutto non siano previsti dai Contratti Nazionali di comparto o se ritenuti più favorevoli.
In altre parole, dal momento che il Contratto del comparto Scuola prevede esplicitamente i giorni di permesso retribuiti per lutto (artt. 15 e 19) e per gli stessi non prescrive né che siano cumulati con quelli dell’infermità, né tanto meno che siano fruiti entro sette giorni dal decesso, il D.M. citato non è applicabile al personale della scuola.
Il personale della scuola non ha quindi l’obbligo di fruire dei permessi entro sette giorni dal decesso del familiare e rimane in vigore ciò che espressamente prevede l’ARAN per tale Comparto.