Orizzontescuola.it – 05/01/2018 – Riforma visita fiscale, assenza per causa di servizio: quali categorie escluse da fasce di reperibilità? Quali patologie vi rientrano? Scheda per i dipendenti e le segreterie scolastiche (di Paolo Pizzo)
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Il nuovo decreto del 17 ottobre 2017, n. 206 che regola le visite fiscali per i dipendenti pubblici non ha modificato le fasce di reperibilità rispetto al DM 206 del 2009 ormai abrogato che rimangono quindi dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 compresi i giorni non lavorativi e festivi se ricompresi nella prognosi.
Ha però apportato delle modifiche soprattutto per la platea degli esclusi dal rispetto di tali fasce orarie.
Una di queste categorie è rappresentata dai dipendenti che hanno una causa di servizio.
L’art 4 del decreto dispone infatti che sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l’assenza è riconducibile a
“causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto.”
Vi è quindi un preciso riferimento al decreto 834 del 1981 e alle Tabelle ad esso allegate, in particolare la A, fino alla terza categoria, e alle patologie incluse nella tabella E. Scarica
Pertanto, la scuola, non potrà inviare la visita fiscale al dipendente che si assenterà con certificazione medica in cui sarà spuntata la casella relativa alla causa di servizio riconosciuta sempreché però la causa di servizio risponda ai criteri di cui sopra.
Il dipendente, quindi, dovrà portare a conoscenza della scuola la causa di servizio riconosciuta che necessariamente dovrà rientrare in una delle menomazioni/patologie delle tabelle su indicate.
Solo così la scuola, constatata l’assenza, non invierà la visita fiscale.
Alleghiamo un file riepilogativo che i dipendenti e le scuole possono stampare delle Tabelle A (prime tre categorie) ed E.
NOTA BENE
Rimane sempre immutato il computo della malattia e la relativa retribuzione:
le assenze per malattia dovute a causa di servizio (indipendentemente dalla causa di servizio…) sono sempre retribuite al 100%, non sono soggette alla trattenuta fino ai 10 gg. ma rientrano nel computo della malattia.
Pertanto, tali assenze si sommano alle “comuni malattie” e quindi sono comunque da considerare nel computo del periodo massimo di assenza consentita.
Il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale