Orizzontescuola.it – 05/11/2018 – Personale ATA: congedo malattia per figlio di età inferiore ai 3 anni (di redazione)
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Per il congedo di malattia del figlio il personale ATA non ha limiti di durata per la fruizione del permesso, qualora si tratti di figlio di età non superiore a tre anni. Il congedo può essere fruito fin da subito e quindi già nel corso del primo anno di vita del bambino.
Pertanto, durante i tre anni di vita del bambino non esiste nessun limite di giorni di congedo per malattia, se opportunamente documentati.
Per la retribuzione, invece, c’è una differenza che riguarda solo i primi 30 giorni per ciascun anno del bambino e fino al compimento del terzo compleanno del medesimo:
- per ciascun anno di età del bambino e fino al compimento dei tre anni (compreso il giorno del terzo compleanno) del medesimo, sono retribuiti per intero i primi 30 giorni di assenza.
D. Quali sono i diritti del padre?
R. Il padre può fruire del congedo di malattia del figlio:
In via generale se la madre è nello stesso periodo in congedo parentale per lo stesso figlio o se fruisce di altre tipologie di congedo (aspettative, ferie ecc.).
Con queste precisazioni:
- A differenza della madre può fruire della malattia del figlio anche nel periodo in cui quest’ultima è in congedo obbligatorio post parto, ma in questo caso i primi 30 giorni non saranno retribuiti;
- terminato il periodo post parto della madre, invece, i primi 30 giorni saranno interamente retribuiti.
Sostanzialmente se il padre fruisce dei permessi subito dopo la nascita del figlio e fino al terzo mese di vita dello stesso, i giorni non saranno retribuiti;
Se invece i giorni di congedo sono fruiti dopo il congedo obbligatorio della madre i primi 30 giorni sono retribuiti per intero.
Il padre non può fruire del congedo di malattia del figlio:
- contemporaneamente alla madre se la malattia riguarda lo stesso figlio.
Aspettative, congedi, permessi, congedo per malattia del figlio fino agli 8 anni di età.