– 05/12/2016 – Vacanze di Natale – Quando il supplente ha diritto a proroga o conferma del contratto (di Paolo Pizzo)
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Il MIUR, con nota Prot. AOODGPER n. 13650 Roma, 18 DIC. 2013, in relazione all’art. 40 (personale docente ed educativo) e art. 60 (personale ATA) del CCNL/2007 ha chiarito che:
“Le disposizioni citate prevedono che qualora il titolare si assenti in un’unica soluzione a decorrere da data anteriore di almeno 7 giorni dall’inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a 7 giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato nei riguardi del supplente temporaneo venga costituito per l’intera durata dell’assenza, includendovi, quindi, anche il periodo sospensivo delle lezioni.
L’ARAN ha, poi, successivamente chiarito che la fattispecie si realizza a prescindere da come siano avvenute le modalità di assenza del titolare e cioè sia con unica richiesta di assenza o con più richieste presentate in successione. In relazione a quest’ultima circostanza risulta che il diritto del supplente al pagamento del periodo di sospensione delle lezioni può non rappresentarsi immediatamente all’atto della redazione del primo contratto e, in tali casi, può rendersi necessario provvedere alla contrattualizzazione e alla liquidazione del periodo sospensivo con specifico contratto a parte solo quando vi sia certezza che si siano realizzate le condizioni previste dalle disposizioni in esame.”
Con una serie di FAQ, a cura di Paolo Pizzo, analizziamo i casi più comuni che le scuole ci hanno segnalato cercando di chiarire i dubbi più diffusi.
D. Il 22 dicembre è l’ultimo giorno di lezione prima di Natale. Il titolare è assente fino a tale data. Durante le vacanze di Natale non produrrà alcuna certificazione/documentazione di assenza quindi risulterà “formalmente” presente. Si assenterà poi a partire dal primo giorno di lezione 9 gennaio. Il supplente ha diritto al pagamento delle vacanze? Ha diritto alla conferma della supplenza?
R. Il supplente in servizio fino all’ultimo giorno di lezione ha diritto alla sola conferma della supplenza ai sensi dell’art. 7/5 del DM 131/07 il quale recita:
“Nel caso in cui ad un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato alla conferma del supplente già in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni”.
Pertanto, al supplente in servizio fino al 22 dicembre spetterà solo la conferma del contratto con decorrenza 9 gennaio con esclusione quindi del periodo che va dal 23/12 al 8/1.
Ciò perché la disposizione contrattuale che permette il pagamento anche delle vacanze (art. 40/3 del CCNL/2007) considera come assenza unica quella che si protrae almeno dal settimo giorno antecedente l’inizio del periodo di sospensione didattica e fino al settimo giorno successivo alla fine del periodo di sospensione; in questo caso, quindi, il docente titolare sarà risultato in servizio durante le vacanze natalizie, non assente.
È utile ricordare che la conferma della supplenza, disposta per continuità didattica, si effettuerà dal 9 gennaio indipendentemente dalla nuova tipologia di assenza del titolare (che potrebbe anche essere diversa rispetto a quella prodotta fino al 22 dicembre).
La scuola, confermando il supplente, non dovrà disporre la retribuzione delle vacanze ma non dovrà neanche riscorrere le GI.
D. Il 22 dicembre è l’ultimo giorno di lezione prima di Natale. Il titolare è assente fino a tale data e da almeno 7 gg. prima. Produrrà certificazione/documentazione di assenza direttamente fino ad almeno 7 gg. dopo la ripresa delle lezioni. Il supplente ha diritto al pagamento delle vacanze?
R. Sì.
L’art. 40 comma 3 del CCNL 2007 dispone che “… qualora il docente titolare si assenti in un’unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all’inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l’intera durata dell’assenza. Rileva esclusivamente l’oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell’assenza del titolare medesimo”.
Pertanto, una volta soddisfatti i 3 criteri richiesti dalla norma ovvero:
il titolare deve essere assente da almeno 7 gg. prima la sospensione delle lezioni;
deve essere assente in modo continuativo durante tutto il periodo della sospensione delle lezioni;
l’assenza deve essere tale fino ad almeno 7 gg. dopo la ripresa delle lezioni
al supplente, originariamente in servizio fino al 22/12, deve essere riconosciuto giuridicamente ed economicamente l’intero periodo delle vacanze con decorrenza 23 dicembre fino alla successiva assenza del titolare.
D. Il 22 dicembre è l’ultimo giorno di lezione prima di Natale. Il titolare è assente fino a tale data e da almeno 7 gg. prima. Per ora ha prodotto certificazione/documentazione di assenza fino al 2 gennaio. La scuola al momento non sa se il titolare produrrà ulteriore assenza. Cosa fare in questi casi?
R. In questo caso la supplenza dovrà avere (per il momento) termine il 22 dicembre ovvero fino alle “esigenze di servizio” che coincidono con l’ultimo giorno delle lezioni.
I casi potranno essere due:
1. il 3 gennaio il titolare non proroga l’assenza ma comunque si assenterà a partire dal 9 gennaio (oppure proroga l’assenza a partire dal 3 gennaio ma non supera di 7 gg. il 9 gennaio): al supplente deve essere solo confermato il contratto dal 9 gennaio senza riconoscimento economico e giuridico delle vacanze (art. 7/5 DM 131/07).
2. il 3 gennaio il titolare proroga l’assenza per almeno 7 gg. dopo il 9 gennaio: il contratto del supplente deve essere prorogato a partire dal 23/12 fino alla data ultima di assenza del titolare (che ovviamente supererà di almeno 7 gg. il 9 gennaio) con conseguente riconoscimento giuridico ed economico delle vacanze.
Per il caso n. 2 la nota MIUR 13650 del 18/12/2013 ha infatti precisato che il diritto del supplente al pagamento del periodo di sospensione delle lezioni può non rappresentarsi immediatamente all’atto della redazione del primo contratto e, in tali casi, può rendersi necessario provvedere alla contrattualizzazione e alla liquidazione del periodo sospensivo con specifico contratto a parte solo quando vi sia certezza che si siano realizzate le condizioni previste dalle disposizioni in esame.
Pertanto, la scuola, il 22 dicembre non sa ancora le intenzioni del titolare (se prolungherà o meno l’assenza e se la stessa arriverà fino ad almeno i 7 gg dopo la ripresa delle lezioni), aspetterà dunque l’eventuale rinnovo dell’assenza del titolare per sapere se vada o meno effettuata la proroga contrattuale con relativo pagamento delle vacanze al supplente.
D. Constata la necessità di pagare l’intero periodo delle vacanze (perché si rientra nella norma in esame), assume o no rilievo la tipologia di assenza del titolare, per esempio un primo periodo di assenza per malattia e uno o più periodi di assenza imputati ad altro congedo/assenza?
R. Ai fini dell’applicazione della norma e del relativo pagamento delle vacanze al supplente rileva esclusivamente l’oggettiva sussistenza delle circostanze previste dalla norma stessa, unitamente all’oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell’assenza del titolare medesimo.
Ne consegue che anche più periodi di assenze (ad esempio diversi certificati medici), pure imputabili a cause diverse (ferie e malattia; congedo parentale e malattia bambino ecc.), vanno considerati ai fini del computo del periodo di sospensione delle lezioni nel contratto di lavoro dei supplenti, a condizione però che si tratti di un’assenza continuativa che copra anche il periodo di sospensione delle lezioni (da almeno 7 gg prima a d almeno 7 gg dopo).
D. Il 22 dicembre è l’ultimo giorno di lezione prima di Natale. Il titolare è assente fino al 20 dicembre e sostituito da un supplente. Cosa succede se il titolare rientra in classe il 21 dicembre e poi si assenta dal 9 gennaio alla ripresa delle lezioni?
R. In questo caso già il 21 dicembre si interrompe la continuità didattica del supplente e la scuola, alla ripresa delle lezioni (9 gennaio), constatata l’assenza del titolare, dovrà necessariamente riscorrere le GI per sostituirlo.