– 06/06/2016 – Guida – Esiti scolastici degli alunni. Lecito pubblicarli all’albo della scuola
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Sull’argomento il Garante per la protezione dei dati personali a distanza di anni e in diversi comunicati afferma che la pubblicazione degli esiti scolastici degli alunni non costituisce violazione della privacy.
“I voti scolastici ed in genere ogni dato relativo agli esiti del processo di istruzione non sono dati sensibili, soggetti a speciali tutele” (Newsletter Garante 12 – 8.6.2000), potendosi concludere anche in merito che la loro pubblicazione non costituisce affatto una violazione di quel diritto alla riservatezza, sancito nell’art.2 comma 1 del “Codice in materia di protezione dei dati personali” D.Lgs. 196 del 2003 e nello specifico nell’art.2, comma 2 del D.P.R. n.249 del 1998, “Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”; in questo caso il diritto alla riservatezza verrebbe superato dal principio di trasparenza e dalle “essenziali esigenze di controllo sociale e professionale che dipendono proprio dalla conoscibilità delle valutazioni finali” (Newsletter sopracitata). Nessun offesa alla dignità dell’interessato e nessuna invasione nella sua sfera intima.
Nel 2010 il Garante pubblica un vademecum dal titolo “La privacy tra i banchi di scuola”, il documento a proposito di voti scolastici, scrutini, tabelloni, esami di stato ribadisce che “non esiste alcun provvedimento del Garante che imponga di tenere segreti i voti dei compiti in classe e delle interrogazioni, gli esiti degli scrutini o degli esami di Stato, perché le informazioni sul rendimento scolastico sono soggette ad un regime di trasparenza. (…) Per il principio di trasparenza a garanzia di ciascuno, i voti degli scrutini e degli esami devono essere pubblicati nell’albo degli istituti”. Lo stesso principio viene confermato in un altro comunicato del 2012 “La privacy a scuola. Dai tablet alla pagella elettronica. Le regole da ricordare”. Indi se ne ricava che la pubblicazione all’albo della scuola per esteso dei voti scolastici riportati nelle singole discipline dagli alunni o studenti è più che legittima, non venendo l’Amministrazione con tale prassi a determinare alcun danno. Anzi in un Comunicato stampa del 14/06/2005 dello stesso Garante viene altresì richiamato anche il Codice sulla protezione dei dati personali, a proposito di fotografie sugli esiti scolastici degli studenti, fornendo un’indicazione operativa oggi più che mai attuale in questi tempi di grande esplosione digitale; si legge infatti che “nessuna norma del codice sulla protezione dei dati personali preclude la piena pubblicità degli scrutini scolastici, la possibilità di accesso ai luoghi dove essi sono esposti e di trarne notizia prendendo appunti per usi personali, eventualmente anche con foto. Non si può utilizzare il codice per precludere la piena pubblicità degli esiti finali: se poi vi fosse, a posteriori, un eventuale uso non corretto, questo sarebbe ovviamente verificabile”.
Gli esiti scolastici non sono quindi dati sensibili contrariamente a quelli che riguardano lo stato di salute, le opinioni politiche, le appartenenze religiose e le origini razziali e etniche. L’art.96 del D.Lgs. n.196 del 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” lo conferma in modo chiaro: “al fine di agevolare l’orientamento, la formazione e l’inserimento professionale, anche all’estero, le scuole e gli istituti scolastici di istruzione secondaria, su richiesta degli interessati, possono comunicare o diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi agli esiti scolastici, intermedi e finali, degli studenti e altri dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari, pertinenti in relazione alle predette finalità e indicati nell’informativa resa agli interessati ai sensi dell’articolo 13. I dati possono essere successivamente trattati esclusivamente per le predette finalità”. E’ dovuta da parte delle scuole l’informativa alle famiglie circa l’utilizzo dei dati e resta salvo ed ammissibile il principio del trattamento per specifiche finalità istituzionali.