Orizzontescuola.it – 08/03/2018 – Personale ATA: il periodo di prova (di Giovanni Calandrino)
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Il manuale sul periodo di prova ATA e le novità previste dal nuovo CCNL/2018.
L’art. 30 della nuova Ipotesi di contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola sottoscritto il 9 di febbraio 2018, riconferma che il personale ATA assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova la cui durata è stabilita come segue:
a. due mesi per i dipendenti inquadrati nelle aree A e A super (Collaboratore Scolastico e Collaboratore scolastico addetto all’azienda agraria, Collaboratore Scolastico addetto ai servizi);
b. quattro mesi per i restanti profili (Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico, Guardarobiere, Cuoco, Infermiere e DSGA).
Sono esonerati dal periodo di prova, con il consenso dell’interessato, i dipendenti che lo abbiano già superato nel medesimo profilo professionale oppure in corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto.
Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato.
È risaputo che il periodo di prova inizia con il primo giorno dell’anno scolastico, il primo settembre, oppure, nel caso di assunzione del servizio successivamente, dal giorno di effettiva presa del servizio. E’ servizio valido a tutti gli effetti, sia giuridici che economici, quale effettivo servizio a tempo indeterminato. Quindi è utile al computo delle ferie e dell’anzianità.
Sono conteggiati ai fini del superamento del periodo di prova:
a. le domeniche ed i giorni festivi;
b. i periodi di chiusura della scuola derivanti da ragioni di pubblica utilità (es. seggio elettorale);
c. i periodi di chiusura della scuola disposti per ragioni sanitarie (es. profilassi);
d. le giornate in cui il dipendente frequenta corsi di formazione e/o aggiornamento indetti dall’amministrazione scolastica;
e. il periodo trascorso in mandato parlamentare;
f. le giornate fruite a titolo di riposo compensativo;
g. le giornate di chiusura prefestiva ed i permessi se il dipendente effettua il recupero del servizio non prestato entro il compimento del periodo di prova;
h. il giorno libero per i dipendenti che fruiscono dell’orario di lavoro su cinque giorni, poiché hanno comunque assolto l’obbligo settimanale del servizio con i rientri pomeridiani.
Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia (sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova) e negli altri casi di assenza previsti dalla legge o dal CCNL:
a. i permessi retribuiti;
b. i periodi di aspettativa per motivi di famiglia, di studio e ricerca;
c. i periodi di aspettativa per coniuge all’estero;
d. i periodi di aspettativa e/o i permessi per mandato amministrativo presso gli enti locali;
e. gli esoneri dal servizio per motivi sindacali;
f. i congedi parentali (ex astensione facoltativa per maternità);
g. le ferie;
h. le giornate di festività soppresse previste dalla lettera a) art.1 legge 23.12.1977, n.937, la ricorrenza del Santo Patrono se ricadente in giornata lavorativa in quanto assimilati alle ferie (cfr D.P.R.23-08- 1988, n. 395);
i. eventuali periodi di sospensione cautelare o disciplinare dal servizio.
In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l’art. 20 (infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio) del CCNL del 29/11/2007.
Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 4 (malattia e negli altri casi di assenza previsti dalla legge o dal CCNL). Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell’amministrazione deve essere motivato.
Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell’anzianità dal giorno dell’assunzione.
In caso di recesso, la retribuzione è corrisposta fino all’ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati. Nel nuovo comma è stato omesso “spetta altresì al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute”.
Il periodo di prova può essere rinnovato o prorogato alla scadenza per una sola volta (nel vecchio contratto non era specificato il numero di volte di rinnovo/proroghe).
Il dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso, durante il periodo di prova, ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l’amministrazione di provenienza per un arco temporale pari alla durata del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell’amministrazione di destinazione. In caso di mancato superamento della prova o per recesso di una delle parti, il dipendente stesso rientra, a domanda, nella area o categoria e profilo professionale di provenienza. Tale disciplina non è applicabile al dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso, che non abbia ancora superato il periodo di prova nell’amministrazione di appartenenza.
Nel nuovo art. 30 CCNL/2018 vengono tralasciati 2 commi previsti dall’art. 45 CCNL/2007:
- il comma 11 (Durante il periodo di prova, l’interessato è utilizzato nelle attività relative al suo profilo professionale);
- il comma 12 (La conferma del contratto a tempo indeterminato per superamento del periodo di prova è di competenza del dirigente scolastico, come previsto dall’art.14 del DPR 08.03.99, n.275).