– 08/01/2016 – Somministrazione di farmaci in orario scolastico: si può obbligare il personale docente e ATA ad effettuarla? (di Nino Sabella)
La somministrazione di farmaci in orario scolastico riguarda alunniaffetti da patologie per le quali è indispensabile, sulla base di specifica certificazione rilasciata dal medico curante, assumere laterapia durante le ore di frequenza scolastica.
La somministrazione a scuola di farmaci permette agli alunni, chepresentano tale necessità, la possibilità di fruire del diritto allo studio che altrimenti sarebbe impossibile.
A chi spetta la somministrazione? Si possono obbligare docenti epersonale ATA a effettuarla?
Per rispondere a tali quesiti, procediamo all’analisi delleRaccomandazioni del 25.11.2005, contenenti le Linee Guida per la definizione degli interventifinalizzati all’assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico e che sono stateemanate dal MIUR e dal Ministero della Salute.
Le dette Raccomandazioni, come leggiamo all’articolo 1, si pongono lafinalità di garantire il diritto allo studio, la salute e il benessere degli allievi che presentano la necessità summenzionata.
La somministrazione, che può avvenire solo dietro specificaautorizzazione dell’AUSL (oggi ASP) territorialmente competente (art. 2), vede coinvolti (art. 3), ciascuno secondo le propriecompetenze e responsabilità:
- la famiglia dell’alunno o chi esercita la potestà genitoriale;
- la scuola (dirigente scolastico, personale docente e ATA);
- i servizi sanitari (i medici di base e le AUSL competenti territorialmente);
- gli enti locali (operatori assegnati in riferimento al percorso d’integrazione scolastica e formativa dell’alunno).
L’iter che permette la detta somministrazione prende avvio (art. 4) dallarichiesta formale (scritta) avanzata dai genitori dell’alunno in questione e corredata da apposita certificazione medica attestante lostato di malattia dell’allievo con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi disomministrazione, posologia).
Il dirigente scolastico, ricevuta la richiesta da parte dei genitori, siattiva affinché la stessa venga soddisfatta per cui:
- individua il luogo idoneo per la conservazione e somministrazione dei farmaci;
- autorizza, qualora richiesto, i genitori dell’alunno ad accedere ai locali scolastici durante le ore di lezione per la somministrazione dei farmaci;
- verifica la disponibilità del personale docente e ATA a somministrare i farmaci all’alunno, qualora non siano i genitori stessi a farlo.
Il personale docente e ATA va individuato tra coloro i quali abbianoseguito corsi di pronto soccorso ai sensi del decreto legislativo n. 626/94 o apposite attività di formazione promosse dagli UfficiScolastici regionali, anche in collaborazione con le AUSL e gli Assessorati per la Salute e per i Servizi Sociali e le Associazioni.
Il dirigente scolastico, leggiamo ancora nelle Raccomandazioni, qualora non vi sia alcuna disponibilitàda parte del personale alla somministrazione può stipulare accordi e convenzioni con altri soggetti istituzionali del territorio o, seanche tale soluzione non risulta possibile, con i competenti assessorati per la Salute e per i Servizi sociali, al fine diprevedere interventi coordinati, attraverso il ricorso ad Enti ed Associazioni di volontariato (Croce Rossa Italiana, Unità Mobili diStrada …).
Se nessuna delle soluzioni sopra indicate fosse possibile, il DS allorane dovrà dare comunicazione alla famiglia e al Sindaco del Comune di residenza dell’alunno per cui è stataavanzata la relativa richiesta.
Le raccomandazioni si concludono (art. 5) prevedendo che, nei casi in cui si riscontri l’inadeguatezza dei provvedimentiprogrammabili secondo le presenti linee guida ai casi concreti presentati, ovvero qualora si ravvisi la sussistenza di unasituazione di emergenza, si ricorra al Sistema Sanitario Nazionale di Pronto Soccorso.
Ritornando agli interrogativi posti all’inizio della nostra analisi, possiamoaffermare che la somministrazione di farmaci in orario scolastico può essere effettuata dai genitori dell’alunno, dal personale docente eATA della scuola, da altri soggetti istituzionali o anche da associazioni di volontariato.
Nelle Raccomandazioni i detti soggetti sono indicati in successione,secondo un ordine che sembra essere prioritario, per cui se la somministrazione non è effettuata dai genitori, il dirigentescolastico deve verificare la disponibilità dei docenti o del personale ATA; se tra questi nessuno fornisce la propriadisponibilità, allora, il DS dovrà rivolgersi ad altri soggetti istituzionali presenti nel territorio e, in ultima analisi, adassociazioni di volontariato; se anche questo non fosse possibile, il DS lo comunicherà alla famiglia e al Comune in cui risiede l’alunno.
Il personale scolastico, inoltre, per effettuare la somministrazione,deve essere in possesso dell’attestato di partecipazione a corsi di pronto soccorso ai sensi del Decreto legislativo n. 626/94 o adapposite attività di formazione promosse dagli Uffici Scolastici regionali, anche in collaborazione con le AUSL e gli Assessorati perla Salute e per i Servizi Sociali e le Associazioni.
Le Raccomandazioni, dunque, relativamente ai docenti e al personale ATA,come del resto per gli altri soggetti, parlano di disponibilità e non di obbligo:
… verificano la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantirela continuità della somministrazione dei farmaci, ove non già autorizzata ai genitori, esercitanti lapotestà genitoriale o loro delegati.
Qualora […] non vi sia alcuna disponibilità alla somministrazione da partedel personale o non vi siano i requisiti professionali necessari a garantire l’assistenza sanitaria …
Alla luce delle dette Raccomandazioni e in assenza di obblighicontrattuali, è evidente che il personale della Scuola non può essere obbligato alla sopra descrittasomministrazione.