– 08/01/2017 – Pensioni, requisiti ante-Fornero per personale assistente figli disabili gravi (di Nino Sabella)
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Nei giorni scorsi, abbiamo pubblicato la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che fornisce indicazioni circa la presentazione delle domande di pensionamento, da parte dei soggetti rientranti nell’ottava salvaguardia prevista dalla Legge di Bilancio 2017.
Detta salvaguardia permette a determinate categorie di personale di accedere al trattamento pensionistico, secondo i requisiti vigenti prima dell’entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, nonostante maturino i requisiti medesimi dopo il 31/12/2011.
Sono tre, come leggiamo anche nella Circolare del Ministero del Lavoro, le categorie di soggetti che possono usufruire dell’ottava salvaguardia, indicati nelle lettere d), e) ed f) dell’articolo 1, comma 214, della legge n. 232 del 2016 (L. di Bilancio).
Focalizziamo la nostra attenzione sui soggetti di cui alla lettera e) summenzionata, ossia i soggetti che, nel corso del 2011, hanno fruito del congedo per assistere figli disabili gravi:
” nel limite di 700 soggetti, ai lavoratori di cui all’articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere i figli con disabilità grave ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro l’ottantaquattresimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge”
La suddetta lettera e-ter), aggiunta alla legge n. 214/2011 dall’articolo 11-bis della legge n. 124/2013, così recita:
“ai lavoratori che, nel corso dell’anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, o aver fruito di permessi ai sensi dell’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, i quali perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento
pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto. Il trattamento pensionistico non puo’ avere decorrenza anteriore al 1º gennaio 2014″.
I lavoratori indicati dalla summenzionata lettera e) della Legge di Bilancio, richiamata dalla Circolare del Ministero del Lavoro, sono, dunque, coloro i quali risultavano in congedo, nel corso dell’anno 2011, al fine di assistere figli disabili in situazione di gravità (congedo biennale). Come si può notare, la legge di Bilancio ha ristretto il novero dei soggetti beneficiari, indicando solo coloro i quali si trovavano in congedo e non anche a coloro i quali hanno fruito dei permessi ai sensi dell’art. 33 comma 3 della legge 104/92.
Il comma 216 della Legge di bilancio pone dei limiti per accedere alla suddetta salvaguardia, compresi anche i soggetti assistenti figli disabili in situazione di gravità:
” […] L’INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 214 del presente articolo che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell’attivita’ di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa, anche in via prospettica, determinati ai sensi dei commi 214 e 218, primo periodo, del presente articolo, l’INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dai commi da 214 a 218 del presente articolo. ”
Alla luce di tale comma, se il numero delle domande per accedere alla salvaguardia supera il limite numerico (nel nostro caso 700) e il limite di spesa previsti, l’INPS non può prendere in considerazione ulteriori domande presentate.
In conclusione, i soggetti, che nel corso dell’anno 2011 hanno fruito del congedo per assistere figli disabili in situazione di gravità, possono accedere alla pensione secondo i requisiti previsti dalle norme precedenti l’entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, nonostante li abbiano maturati dopo il 31/12/2011, alle seguenti condizioni:
i requisiti devono essere maturati entro l’ottantaquattresimo mese dall’entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214;
le domande non devono eccedere il limite numerico e di spesa previsti.
Requisiti richiesti prima del decreto legge 6 dicembre 2011
Quota
Quota 97 e 7 mesi (61 anni e 7 mesi di età + 36 anni di servizio – 62 anni e 7 mesi + 35 anni di servizio);
Pensione anzianità
Indipendentemente dall’età, anzianità contributiva non inferiore a 40 anni.
Pensione vecchiaia
65 anni e 7 mesi con almeno 20 anni di contribuzione (15 per chi è in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1992).
Modalità e termini presentazione istanze
Il personale in possesso dei requisiti per accedere all’ottava salvaguardia, quindi al pensionamento secondo i requisiti previgenti l’entrata in vigore del decreto legge del 6 dicembre 2011, presenta l’istanza presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente in base alla residenza, entro il 2 marzo 2017.