– 08/04/2017 – Estraneo nella scuola, di chi la responsabilità se si infortuna? (di Natalia Carpanzano)
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In un Istituto Scolastico sono spesso presenti soggetti estranei, che varcano la soglia della scuola per i motivi più disparati, e che in certi casi subiscono degli infortuni. Di chi è in questo frangente la responsabilità per ciò che gli accade?
I soggetti terzi alla scuola possono essere sia i genitori degli alunni che fornitori vari (fattorini, manutentori, etc.), e possono essere soggetti a pericoli di vario tipo (dai semplici pavimenti bagnati non segnalati a rischi legati ad una evacuazione di emergenza in locali non conosciuti).
Numerose sentenze della Corte di Cassazione hanno sottolineato chiaramente come la normativa antinfortunistica miri non solo a tutelare i lavoratori dipendenti ma anche tutti coloro che sono presenti nei luoghi di lavoro e ad possono essere quindi esposti ai rischi connessi con gli stessi luoghi.
In particolare la Cassazione ha precisato che, qualora le norme di prevenzione degli infortuni parlino di lavoratori subordinati o ad essi equiparati (ai sensi dell’art. 1 D.P.R. n. 547/55 e dell’art. 1 D.P.R. n. 164/56), non intendono indicare questi soggetti come i soli da tutelare, ma lo fanno per definire l’ambito di applicazione della normativa antinfortunistica e per determinare gli obblighi ad essa relativi che in ogni caso prescindono dalla individuazione di coloro nei confronti dei quali si rivolge la tutela.
Si può affermare dunque che, ove un infortunio si verifichi per inosservanza degli obblighi di legge, tale inosservanza farà carico, a titolo di colpa specifica e quindi di circostanza aggravante ex art. 589 comma secondo e 590 comma terzo del codice penale, su chi detti obblighi avrebbe dovuto rispettare,ovvero il Dirigente Scolastico.
Poco importa dunque che ad infortunarsi sia stato un lavoratore subordinato, o un soggetto ad esso equiparato o una persona estranea all’ambiente lavorativo.