– 08/06/2017 – Aggiornamento graduatorie istituto, come si valutano i servizi di II e III fascia. La nostra guida (di Nino Sabella)
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Il DM n. 374 del 1° giugno 2017 ha disposto, com’è noto, l’aggiornamento delle graduatorie di istituto di I e II fascia del personale docente ed educativo per il triennio 2017/18, 2018/19, 2019/20.
Tra i numerosi quesiti giunti in redazione, molti riguardano la valutazione del servizio: Quanti giorni di servizio sono necessari per svolgere l’anno scolastico intero? Quanti punti si possono cumulare al massimo in un anno di servizio? La valutazione del servizio è la stessa nella I e nella II fascia delle graduatorie di istituto? Quant’ è valutato il servizio nelle scuole paritarie?
Ricordiamo in questa scheda le apposite disposizioni del succitato DM n. 374/2017, relative alla valutazione del servizio nella II e III fascia e le prescrizioni comuni.
DISPOSIZIONI COMUNI ALLA II E III FASCIA
Il servizio prestato con contratto a tempo determinato è valutato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di 180 giorni.
Si valuta come anno scolastico intero anche il servizio prestato ininterrottamente dal 1° febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio finale o sino al termine delle attività nella scuola dell’infanzia.
Il periodo massimo valutabile è di 6 mesi e il punteggio massimo è di 12 punti: 2 punti per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni.
Il servizio svolto nelle scuole paritarie, così come quello svolto nei centri di formazione professionale, è valutato allo stesso modo di quello svolto nelle scuole statali (2 punti per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni; punteggio massimo 12 punti).
Il servizio prestato contemporaneamente, nella medesima fascia di graduatoria, su insegnamenti diversi va valutato, ai fini dell’attribuzione del punteggio, per uno solo degli insegnamenti svolti nel medesimo periodo di tempo.
Il servizio prestato e dichiarato in un’altra fascia o nella graduatoria ad esaurimento può essere dichiarato come servizio non specifico (esempio: ho svolto e dichiarato servizio nella A22, tramite incarico dalla II fascia, e lo dichiaro come servizio non specifico nella III fascia per la classe di concorso A11).
I servizi prestati, sino all’anno scolastico 2016/17, in una classe di concorso confluita in una nuova, ai sensi del DPR n. 19/2016 e del DM n. 259/2017, comprendente diverse altre classi del previgente ordinamento (DM n. 39/1998 e s.m.i. e DM n. 22/2005), sono valutati come specifici per la classe di concorso di confluenza, di cui al predetto DPR, a prescindere dalla “vecchia” classe di concorso in cui sono stati prestati. Esempio: un docente ha prestato servizio nella classe di concorso 1/D “Arte della lavorazione dei metalli”, poi confluita, insieme alle classi 10/A “Arte dei metalli e dell’oreficeria” e 2/D “Arte dell’oreficeria, della lavorazione delle pietre dure e delle gemme”, nella nuova classe di concorso A-02 “Design dei metalli, dell’oreficeria, delle pietre dure e delle gemme”; il servizio prestato nella classe di concorso A/10 è valutato come specifico per la A-02. La valutazione di tali servizi come specifici avviene secondo le disposizioni previste per la II e III fascia.
Il servizio prestato nelle classi di concorso A-83 e A-84, “Lingua Tedesca nelle scuole di lingua italiana della provincia autonoma di Bolzano, di I e II grado”, è valutabile come servizio specifico rispettivamente per le classi di concorso A-25 e A-24 relative alla lingua tedesca.
La partecipazione ai progetti promossi dalle Regioni in convenzione con il Miur è valutabile, ai fini dell’attribuzione del punteggio. A tal fine, i progetti devono avere una durata minima di tre mesi, fino ad un massimo di otto, anche se i progetti siano stati promossi nell’anno scolastico 2012/13 e nei termini previsti da ciascuna Convenzione.
Il servizio di insegnamento, prestato da cittadini italiani, nelle scuole slovene e croate con lingua di insegnamento italiana è valutato, come il corrispondente servizio prestato in Italia. A tal fine, è necessaria la certificazione redatta dall’autorità consolare d’intesa con gli Uffici Scolastici di Trieste, Udine e Gorizia.
Ricordiamo, in ultimo, che il servizio dichiarabile per l’aggiornamento 2017-2020 è quello svolto dopo la data ultima di presentazione della domanda (23 giugno 2014) per l’ aggiornamento 2014-2017 ed entro la data ultima di presentazione della domanda (24 giugno 2017) per il prossimo triennio, eccetto i servizi mai dichiarati in precedenza.
II FASCIA
Premettiamo che per la valutazione, nella II fascia delle graduatorie di Istituto, dei servizi svolti la Tabella di riferimento è la Tabella A, allegata al DM n. 374/2017.
Servizio prestato su diverse classi di concorso
I servizi prestati su diverse classi di concorso, nel medesimo anno scolastico, non possono essere valutati come specifici su una classe e come non specifici nell’altra. L’aspirante deve scegliere a quale classe di concorso attribuirli, ricordando il vincolo che il servizio si valuta una sola volta per un massimo di 6 mesi. Esempio: da ottobre a gennaio presto servizio sulla A-22 (ex A043); da febbraio a giugno presto servizio sulla A-12 (ex A050); devo scegliere se caricare il punteggio nella A-22 o nella A-12; se scelgo la A22, il servizio svolto sulla medesima classe si valuta per intero come specifico, mentre il restante servizio sulla A-12 si valuta come non specifico, per cui viene dimezzato; il punteggio sarà così calcolato: 8 punti per il servizio specifico (2 punti per 4 mesi: ottobre-gennaio) più 2 punti per il servizio non specifico (1 punto per soli due mesi, in quanto come sopra ricordato il servizio si valuta per una massimo di 6 mesi).
Servizi prestati negli insegnamenti dei Licei Musicali
I servizi svolti, sino all’anno scolastico 2016/17 presso i Licei Musicali, nelle discipline (indicate nell’allegato E al D.P.R. 15 marzo 2010 n. 89) corrispondenti alle nuove classi di concorso, da parte di docenti abilitati nelle classi di concorso A31 (educazione musicale nelle scuole secondarie di II grado), A32 (educazione musicale nella scuola media) e A77 (strumento musicale nella scuola media), sono valutati come servizi specifici nelle nuove classi di concorso indicate dal DPR n. 19/2016: A-53 “Storia della musica”, “A-55 Strumento musicale nella scuola II grado”, A-63 “Tecnologie musicali”, A -64 “Teoria, Analisi e composizione”. I docenti, che nei precedenti aggiornamenti, hanno chiesto per i predetti servizi la valutazione nelle classi di concorso A31, A32 e A77, devono chiedere, nel modello di domanda di aggiornamento, la revisione della valutazione per poterli inserire come servizio specifico nelle nuove A-53, A-55, A-63, A-64.
Servizio su posti di sostegno
Il servizio svolto su posti di sostegno, con il prescritto titolo di studio e con il diploma di specializzazione su sostegno, è valutato in una delle classi di concorso o posto di appartenenza a scelta del docente e, in riferimento alle scuole secondarie di II grado, anche se prestato in aree diverse in assenza di candidati nell’area di riferimento (ricordiamo che le aree sono state soppresse, tuttavia la tabella ne parla comunque, probabilmente in riferimento a vecchi servizi mai dichiarati).
Il servizio prestato, senza titolo di specializzazione, è valutato nella graduatoria da cui è derivata la nomina.
Varie
I contratti atipici, non da lavoro dipendente, stipulati nelle scuole paritarie o nei centri di formazione professionale su insegnamenti curriculari, sono equiparati ai contratti da lavoro dipendente. Pertanto, il servizio svolto, in seguito alla sottoscrizione di tali contratti, è valutato per l’intero periodo alla stesso modo del servizio prestato con contratto da lavoro dipendente (2 punti per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni; punteggio massimo 12 punti).
Il servizio prestato nelle scuole italiane all’estero, in seguito a nomina da parte del Ministero degli Affari Esteri, è equiparato al servizio prestato in Italia. La corrispondenza con il servizio svolto in Italia è di competenza della Commissione regionale appositamente istituita. I relativi titoli valutabili devono essere certificati con dichiarazioni di valore consolare.
Il servizio svolto prima del 2000, presso istituti di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati, nella scuola primaria parificata o nella scuola dell’infanzia pareggiata, è valutato, ai sensi del del punto B.2) della tabella A allegata al DM 347/2017, punti 1 per ogni mese o frazione pari almeno a 16 giorni, sino ad un massimo di 6 punti per ciascun anno scolastico.
Il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva è interamente valutabile, a condizione che sia stato prestato in costanza di nomina.
III FASCIA
Premettiamo che per la valutazione, nella III fascia delle graduatorie di Istituto, dei servizi svolti la Tabella di riferimento è la Tabella B, allegata al DM 374/2017.
Servizio specifico e non specifico
Il servizio svolto su una determinata classe di concorso può essere valutato come specifico nella classe in cui è stato prestato ed anche come non specifico per tutte le classi di concorso di inserimento nelle graduatorie. Esempio: ho svolto servizio nella A-22; verrà valutato per intero come specifico nella A-22 (2 punti ogni mese o frazione di almeno 16 giorni per un massimo di 12 punti); verrà valutato come non specifico nella A-12 (1 punti ogni mese o frazione di almeno 16 giorni per un massimo di 6 punti).
Servizio su posti di sostegno
Il servizio su posti di sostegno, prestato con il prescritto titolo di studio, è valutabile anche se svolto senza il diploma di specializzazione o, in riferimento alla scuola secondaria di II grado, in altra area disciplinare in assenza di candidati nell’area di riferimento. Tale servizio nella scuola secondaria è valutato come servizio specifico per la graduatoria corrispondente alla classe di concorso da cui è derivata la nomina; è, invece, valutato, come servizio non specifico per le altre graduatorie.
Servizio svolto negli insegnamenti dei Licei Musicali
I servizi svolti, sino all’anno scolastico 2016/17 presso i Licei Musicali, nelle discipline (indicate nell’allegato E al D.P.R. 15 marzo 2010 n. 89) corrispondenti alle nuove classi di concorso, da parte di docenti appartenenti alle classi di concorso A31 (educazione musicale nelle scuole secondarie di II grado), A32 (educazione musicale nella scuola media) e A77 (strumento musicale nella scuola media), sono valutati come servizi specifici (punto D1 lettera a) della Tabella) nelle nuove classi di concorso indicate dal DPR n. 19/2016: A-53 “Storia della musica”, “A-55 Strumento musicale nella scuola II grado”, A-63 “Tecnologie musicali”, A -64 “Teoria, Analisi e composizione”. I docenti, che nei precedenti aggiornamenti, hanno chiesto per i predetti servizi la valutazione nelle classi di concorso A31, A32 e A77, devono chiedere, nel modello di domanda di aggiornamento, la revisione della valutazione per poterli inserire come servizio specifico nelle nuove A-53, A-55, A-63, A-64.
Varie
Il servizio specifico (punto D1 lettera a) della Tabella di valutazione) e quello non specifico (punto D2 lettera a) della Tabella di valutazione) è valutato per metà, anche se prestato in scuole non paritarie, precedentemente all’anno 2000, presso istituti dì istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati, nella scuola primaria parificata o nella scuola dell’infanzia pareggiata.
Il punteggio relativo ad altre attività di insegnamento, non curricolare o di natura prettamente didattica, previsto dalla lettera D.3 della Tabella di valutazione, non viene dimezzato se prestato in scuole non paritarie, per cui si valuta sempre 0.50 per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni.
Ricordiamo, infine, che:
- è valutabile solo il servizio effettivamente svolto o, comunque, coperto da nomina o da contratto, per i quali vi sia retribuzione anche se ridotta; sono valutabili, a prescindere dal trattamento economico, anche i periodi di servizio riconosciuti giuridicamente la docente in seguito a contenzioso favorevole;
- non sono valutabili i periodi per i quali è prevista la sola conservazione del posto senza assegni, escluse quelle fattispecie legislativamente o contrattualmente disciplinate (mandato amministrativo, maternità, servizio militare …);
- il servizio svolto presso i centri di formazione professionale è valutabile solo in riferimento a corsi autorizzati dalle Regioni, al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, a partire dall’a.s. 2008/2009; altra condizione per valutare il predetto servizio è che lo stesso sia riconducibile alle classi di concorso definite dalle tabelle di corrispondenza, previste dall’Intesa sulle linee guida per la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi di IeFP e i percorsi di istruzione degli istituti professionali statali;
- il servizio di insegnamento prestato nelle scuole militari, che rilasciano titoli di studio di valore pari a quelli rilasciati dalle scuole statali, è valutato alle stesse condizioni dei servizi prestati nelle scuole statali;
- il servizio prestato nelle scuole italiane all’estero, in seguito a nomina da parte del Ministero degli Affari Esteri, e in Paesi dell’U.E. (statali e non statali), è equiparato al servizio prestato in Italia. La corrispondenza con il servizio svolto in Italia è di competenza della Commissione regionale appositamente istituita. I relativi titoli valutabili devono essere certificati con dichiarazioni di valore consolare;
- il servizio prestato in seguito a nomina in Commissioni di esami scolastici è valutato come servizio svolto nella materia, per cui è conferita la nomina;
- i servizi relativi a classi di concorso soppresse, non corrispondenti a a nessuna classe di concorso del vigente ordinamento, vanno valutati come servizi non specifici;
- I contratti atipici, non da lavoro dipendente, stipulati nelle scuole paritarie o nei centri di formazione professionale su insegnamenti curriculari, sono equiparati ai contratti da lavoro dipendente, nel senso che il servizio svolto, in seguito alla sottoscrizione di tali contratti, è valutato per l’intero periodo alla stesso modo del servizio prestato con contratto da lavoro dipendente. A tal fine, i servizi devono essere svolti continuativamente, secondo le stesse modalità di svolgimento presso le scuole statali, e devono certificati con data di inizio e termine del servizio medesimo.
- i servizi prestati senza il prescritto titolo di studio – in caso di impossibilità a reperire personale idoneo – è valutato come altre attività di insegnamento.