– 08/09/2017 – Accesso civico generalizzato, gli adempimenti degli uffici di segreteria. Con modelli da scaricare (di Gianlorenzo Perri)
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Il 23 dicembre 2016 è entrato in vigore il decreto legislativo 97 del 25/06/2016 inerente l’introduzione dell’accesso civico generalizzato.
Il decreto prevede che “chiunque” ha “diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti”, e può farlo attraverso l’accesso civico semplice o attraverso l’accesso civico generalizzato.
Ma vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.
Nel primo caso, chi fa richiesta non deve dimostrare di avere un interesse diretto verso una situazione giuridica e può chiedere informazioni riguardo la mancata pubblicazione di atti.
Nel secondo caso, invece, “chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione”.
La direzione che intende tracciare tale Decreto è quella di una collaborazione tra la Pubblica Amministrazione e i cittadini (“è auspicabile che le amministrazioni si adoperino per soddisfare l’interesse conoscitivo su cui si fondano le domande di accesso, evitando atteggiamenti ostruzionistici”).
L’inammissibilità è, quindi, destinata a scattare solo nel caso in cui il richiedente non definisca l’oggetto della domanda, o non indichi sufficienti elementi per l’individuazione di atti o documenti di proprio interesse. In ogni caso l’Amministrazione ha l’obbligo di pubblicare nella sezione “Amministrazione trasparente”, presente sul proprio sito web, la procedura per l’accesso generalizzato e tutti gli elementi utili a tale procedura (PEO, PEC, contatti, modalità e modelli di domanda e di riesame).
Nel caso di ricezione di una domanda di accesso civico “semplice” o “generalizzato”, la decisione sui procedimenti da adottare spetta al Dirigente Scolastico, l’ANAC infatti individua il Dirigente Scolastico come responsabile della Trasparenza (RT). Nel caso questi risponda con un diniego totale o parziale, il richiedente può inviare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione che è il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale.
Alla domanda di accesso l’Amministrazione è obbligata a rispondere entro massimo 30 giorni non derogabili – non è previsto silenzio assenso – che sono da considerarsi dalla data di acquisizione al protocollo, con un provvedimento espresso e motivato. Il termine dei 30 giorni può essere prorogato per un massimo di dieci giorni solo nel caso in cui l’interessato abbia erroneamente inviato la richiesta al RPC. Questo provvederà a comunicare tempestivamente la richiesta all’Ufficio competente.
Nell’arco dei 30 giorni succitati, l’Amministrazione dovrà individuare se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di un interesse privato, quali:
– la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia,
– la libertà e la segretezza della corrispondenza,
– gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica.
In ogni caso l’Amministrazione dovrà comunicare tempestivamente al controinteressato, per tutelare gli interessi di cui sopra, le modalità per presentare un’opposizione all’accesso.
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