– 08/11/2016 – Permesso retribuito di tre giorni lavorativi all’anno in caso di documentata grave infermità (di Paolo Pizzo)
Tutti gli altri contenuti di www.orizzontescuola.it
È applicabile ai dipendenti della scuola l’art. 4, comma 1 della legge 53/2000 che prevede 3 giorni di permesso retribuito in caso di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente? Tali giorni sono aggiuntivi o alternativi a quelli già previsti per motivi personali o familiari?
L’art. 4, comma 1 della legge 53/2000 (http://www.parlamento.it/parlam/leggi/00053l.htm)
stabilisce che: “i lavoratori hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all’anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza risulti da certificazione anagrafica”.
Il D.M. n. 278/2000 (Regolamento recante disposizioni di attuazione dell’articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, concernente congedi per eventi e cause particolari), all’art. 1 commi 1 e 2 precisa che:
“La lavoratrice e il lavoratore, dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, hanno diritto a tre giorni complessivi di permesso retribuito all’anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore medesimi. Per fruire del permesso, l’interessato comunica previamente al datore di lavoro l’evento che dà titolo al permesso medesimo e i giorni nei quali esso sarà utilizzato. I giorni di permesso devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso o dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici”.
Il comma 7 dell’art. 15 del CCNL/2007, afferma che “Il dipendente ha diritto, inoltre, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge.”
Fra questi si deve considerare il permesso previsto dall’art. 4, comma 1, della Legge 53/2000 citata.
Pertanto, i 3 giorni complessivi di permesso retribuito all’anno in caso di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore medesimi, possono essere fruiti dal personale della scuola e si possono aggiungere (non sono quindi ad essi alternativi) ai 3 giorni di permesso per motivi personali e familiari (art. 15/2).
Per ciò che riguarda la definizione di “grave infermità” e la relativa documentazione, si suggerisce di leggere la nota del Ministero del Lavoro n. 25/I/0016754 del 25.11.2008. (http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/D7229E28-799D-4A41-9DC7-B6758A4115E6/0/precisazioni.pdf)
Bisogna però precisare che dell’art. 4, comma 1 della Legge 53/2000 e dell’art. 1 del D.M. n. 278/2000 non è possibile applicare al Comparto Scuola le modalità di fruizione dei 3 giorni retribuiti nel caso si tratti di decesso del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore medesimi.
Gli artt. citati, infatti, affermano che tali giorni di permesso devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso.
Tali giorni, a differenza di quelli per “grave infermità”, sono espressamente previsti dal CCNL/2007.
Infatti gli artt. 15/1 (personale a tempo indeterminato) e 19/7 (personale a tempo determinato) affermano che il dipendente ha diritto, sulla base di idonea documentazione anche autocertificata, a 3 giorni di permessi retribuiti per lutto per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica o convivente stabile e di affini di primo grado.
Il CCNL/2007, rispetto alla normativa sopra richiamata, contiene una maggiore tutela per il dipendente assunto a tempo indeterminato e determinato anche sotto il profilo quantitativo, poiché prevede la possibilità di fruire di tre giorni di permesso per “ogni evento luttuoso” (offre quindi la possibilità di potere utilizzare i permessi medesimi in relazione a ciascun episodio luttuoso).
Tali giorni, oltretutto, possono essere fruiti anche in modo frazionato.
Pertanto, l’art. 1 del D.M. n. 278/2000 si deve applicare solo nel caso i permessi per lutto non siano previsti dai Contratti Nazionali di comparto o se ritenuti più favorevoli.
In altre parole, dal momento che il Contratto del comparto Scuola prevede esplicitamente i giorni di permesso retribuiti per lutto (artt. 15 e 19) e per gli stessi non prescrive né che siano cumulati con quelli dell’infermità, né tanto meno che siano fruiti entro sette giorni dal decesso, il D.M. citato non è applicabile al personale della scuola.
In questa risposta abbiamo anche esaminato la questione di quando poter fruire dei 3 giorni. (http://chiediloalalla.orizzontescuola.it/2013/01/07/i-3-giorni-di-permesso-per-lutto-sono-retribuiti-anche-per-il-personale-precario/)
In conclusione, se i 3 giorni disposti dalla legge (art. 4, comma 1 della legge 53/2000 e art. 1 D.M. n. 278/2000) sono fruiti per “grave infermità” del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore medesimi , si aggiungono a quelli già previsti dal CCNL/2007 (si precisa che il diritto ai questi 3 giorni retribuiti si applica anche al personale a tempo determinato); se, invece, si tratta di fruire dei 3 giorni per decesso, bisogna applicare il CCNL/2007 perché prevede espressamente tali permessi (in questo caso non deve essere applicato il vincolo di dover fruire dei permessi entro 7 giorni dall’evento).